Art. 21
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui
all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza,
all'efficacia ed all'economicita' del servizio, alla regolare
determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base
dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP),
nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti, e' istituito, presso
il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e
quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il
medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in
materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche
esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati
in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del
tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri
del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica,
costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del
suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonche' della collaborazione
delle Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi,
altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica di altre
amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le
iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, anche
mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente
istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.