Art. 21 
      Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  l'osservanza  dei  principi   di   cui
all'articolo   9,   con   particolare   riferimento   all'efficienza,
all'efficacia  ed  all'economicita'  del  servizio,   alla   regolare
determinazione ed al regolare adeguamento delle  tariffe  sulla  base
dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi  (CIP),
nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti, e' istituito, presso
il Ministero dei  lavori  pubblici,  il  Comitato  per  la  vigilanza
sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato "Comitato". 
  2. Il Comitato e' composto da sette membri,  nominati  con  decreto
del Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente.  Di  tali  componenti,  tre   sono   designati   dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  e
quattro - di cui uno con funzioni di presidente  individuato  con  il
medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in
materia di tutela ed  uso  delle  acque,  sulla  base  di  specifiche
esperienze e conoscenze del settore. 
  3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati.  Qualora  siano  dipendenti  pubblici,  essi  sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari,  sono  collocati
in aspettativa per l'intera  durata  del  mandato.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
lavori pubblici, di concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente  e  del
tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante  ai  membri
del Comitato. 
  4. Per l'espletamento dei propri compiti e per  lo  svolgimento  di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria  tecnica,
costituita nell'ambito della  direzione  generale  della  difesa  del
suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonche' della collaborazione
delle  Autorita'  di  bacino.  Esso  puo'  richiedere  di  avvalersi,
altresi',  dell'attivita'  ispettiva   e   di   verifica   di   altre
amministrazioni. 
  5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province
autonome di Trento e di  Bolzano,  i  programmi  di  attivita'  e  le
iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti
per il perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  comma  1,  anche
mediante  la  cooperazione  con  organi  di  garanzia   eventualmente
istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.