Art. 22
Osservatorio dei servizi idrici
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di
un Osservatorio dei servizi idrici, di seguito denominato
"Osservatorio". L'Osservatorio, mediante la costituzione e la
gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle
Autorita' di bacino e dei soggetti pubblici che detengono
informazioni nel settore, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e
restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in
materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei
servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente
all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio
ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie relative
ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi
giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione
avverso gli atti posti in essere in violazione della presente legge,
nonche' dell'azione di responsabilita' nei confronti degli
amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti
dell'utente.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su
richiesta del Comitato, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
a) definire indici di produttivita' per la valutazione della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali
dei servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche
tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in
materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti,
verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai
competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionale
dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti
in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie inno-
vative;
f) verificare la fattibilita' e la congruita' dei programmi di
investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica
tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il
Comitato predispone una relazione annuale al Parlamento sullo
stato dei servizi idrici.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la
tutela degli interessi degli utenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e' approvata la consistenza della dotazione organica
della segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono
preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e
tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei
propri compiti, l'Osservatorio puo' avvalersi della consulenza di
esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di
ricerca e con societa' specializzate.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del
Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a
lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Nota all'art. 22:
- Il testo del comma 3 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n.
29/1993 e' il seguente:
"Art. 6.
1-2. (Omissis).
3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la
consistenza delle piante organiche e' approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero
del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica,
previa informazione alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora
la definizione delle piante organiche comporti maggiori
oneri finanziari, si provvede con legge".