Art. 22 
                   Osservatorio dei servizi idrici 
 
  1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si  avvale  di
un  Osservatorio  dei   servizi   idrici,   di   seguito   denominato
"Osservatorio".  L'Osservatorio,  mediante  la  costituzione   e   la
gestione di una banca dati in connessione con i  sistemi  informativi
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle
Autorita'  di  bacino  e  dei   soggetti   pubblici   che   detengono
informazioni nel settore, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e
restituzione di dati statistici e  conoscitivi,  in  particolare,  in
materia di: 
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
   dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei
   servizi idrici; 
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
   programmazione dei servizi e degli impianti; 
d) livelli di qualita' dei servizi erogati; 
e) tariffe applicate; 
f) piani di investimento per l'ammodernamento  degli  impianti  e  lo
   sviluppo dei servizi. 
  2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente
all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di  Trento  e
di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio
ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie  relative
ai servizi idrici ai fini  della  proposizione  innanzi  agli  organi
giurisdizionali  competenti,  da  parte  del  Comitato,   dell'azione
avverso gli atti posti in essere in violazione della presente  legge,
nonche'  dell'azione   di   responsabilita'   nei   confronti   degli
amministratori e di risarcimento  dei  danni  a  tutela  dei  diritti
dell'utente. 
  3. Sulla base  dei  dati  acquisiti,  l'Osservatorio  effettua,  su
richiesta del Comitato, elaborazioni al fine, tra l'altro, di: 
a) definire  indici  di  produttivita'  per  la   valutazione   della
   economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
b) individuare livelli tecnologici e modelli  organizzativi  ottimali
   dei servizi; 
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche
   tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in
   materia  di  fissazione  di  tariffe  e  dei   loro   adeguamenti,
   verificando  il  rispetto  dei  criteri  fissati  in  materia  dai
   competenti organi statali; 
d) individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionale
   dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti
   in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente; 
e) promuovere la sperimentazione e  l'adozione  di  tecnologie  inno-
   vative; 
f) verificare la  fattibilita'  e  la  congruita'  dei  programmi  di
   investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica
   tariffaria; 
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei  quali  il
   Comitato predispone una  relazione  annuale  al  Parlamento  sullo
   stato dei servizi idrici. 
  4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche  per  via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate  per  la
tutela degli interessi degli utenti. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con  il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la  funzione  pubblica,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e' approvata la  consistenza  della  dotazione  organica
della segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio,  cui  sono
preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo  amministrativo  e
tecnico del Ministero dei lavori  pubblici.  Per  l'espletamento  dei
propri compiti, l'Osservatorio puo'  avvalersi  della  consulenza  di
esperti nel settore e stipulare  convenzioni  con  enti  pubblici  di
ricerca e con societa' specializzate. 
  6. All'onere derivante dalla costituzione e dal  funzionamento  del
Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a
lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si  provvede  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di
previsione del Ministero  dei  lavori  pubblici  per  l'anno  1993  e
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 
 
          Nota all'art. 22:
             -  Il testo del comma 3 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n.
          29/1993 e' il seguente:

                                   "Art. 6.

             1-2. (Omissis).
             3.  Nelle  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   la
          consistenza delle piante organiche e' approvata con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, formulata d'intesa  con  il  Ministero
          del  tesoro  e con il Dipartimento della funzione pubblica,
          previa   informazione   alle    organizzazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale. Qualora
          la definizione delle  piante  organiche  comporti  maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge".