Art. 23 
        Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti 
 
   1. Le societa' miste e le societa' concessionarie del servizio 
  idrico   integrato   possono   emettere   prestiti   obbligazionari
sottoscrivibili  esclusivamente  dagli   utenti   con   facolta'   di
conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel  caso  di  aumento
del capitale sociale, una quota non inferiore  al  10  per  cento  e'
offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio. 
  2.  Ciascun  gestore  dei   servizi   idrici   integrati   assicura
l'informazione agli utenti, promuove  iniziative  per  la  diffusione
della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso  dei  cittadini  alle
informazioni inerenti  ai  servizi  gestiti  nell'ambito  di  propria
competenza,  alle  tecnologie  impiegate,  al   funzionamento   degli
impianti, alla quantita' e qualita' delle acque fornite e trattate. 
  3. Il Ministro dei  lavori  pubblici,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, assicurano la pubblicita' dei progetti concernenti  opere
idrauliche  che  comportano  o   presuppongono   grandi   e   piccole
derivazioni, opere di sbarramento o  di  canalizzazione,  nonche'  la
perforazione di pozzi. A  tal  fine,  le  amministrazioni  competenti
curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente
all'avvio  del  procedimento,  oltre   che   nelle   forme   previste
dall'articolo 7 del testo unico delle  disposizioni  di  legge  sulle
acque e sugli impianti elettrici,  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, e successive  modificazioni,  anche  mediante
pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e  su  almeno  un
quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano  a  diffusione  lo-
cale. 
  4. Chiunque puo' prendere visione presso i  competenti  uffici  del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli  atti,  gli
studi e i progetti inerenti alle domande di  concessione  di  cui  al
comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 
 
          Note all'art. 23:
             - Il testo dell'art. 7 de citato R.D. n. 1775/1933 e' il
          seguente:
             "Art.   7.   -   Le  domande  per  nuove  concessioni  e
          utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere
          da  eseguire  per  la  raccolta,  regolazione,  estrazione,
          derivazione,  condotta,  uso,  restituzione  e  scolo delle
          acque sono  dirette  al  Ministro  dei  lavori  pubblici  e
          presentate   all'ufficio   del   genio   civile   alla  cui
          circoscrizione appartengono le opere di presa.
             Ogni richiedente di nuove concessioni  deve  depositare,
          con  la  domanda,  una  somma  pari  ad un quarantesimo del
          canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta.
          Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in  conto
          entrate dello Stato.
             L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della
          domanda  mediante  avviso  nel  Foglio degli annunzi legali
          delle province nel cui  territorio  ricadono  le  opere  di
          presa e di restituzione delle acque.
             Nell'avviso  sono  indicati  il nome del richiedente e i
          dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo
          di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed  uso
          della derivazione.
             L'avviso  e'  pubblicato  anche nella Gazzetta Ufficiale
          del Regno.
             Nei territori  che  ricadono  nella  circoscrizione  del
          Magistrato  alle acque per le province venete e di Mantova,
          questo  deve  essere  sentito   sull'ammissibilita'   delle
          istanze prima della loro istruttoria.
             Se  il  Ministro  ritiene  senz'altro  inammissibile una
          domanda perche' inattuabile  o  contraria  al  buon  regime
          delle  acque o ad altri interessi generali, la respinge con
          suo decreto sentito il parere del consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici.
             Le   domande  che  riguardano  derivazioni  tecnicamente
          incompatibili con quelle previste da  una  o  piu'  domande
          anteriori,  sono  accettate  e  dichiarate  concorrenti con
          queste, se presentate non oltre trenta  giorni  dall'avviso
          nella  Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande
          pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le  domande
          accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
             Dopo   trenta   giorni  dall'avviso,  la  domanda  viene
          pubblicata, col relativo progetto, mediante  ordinanza  del
          genio civile.
             In  ogni  caso  l'ordinanza  stabilisce  il termine, non
          inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro
          il  quale  possono  presentarsi  le   osservazioni   e   le
          opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
             Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione
          di piu' uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttoria
          e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
             Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa
          a  tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la
          prima; se invece alcune furono  accettate  al  di  la'  dei
          termini  relativi  alla  prima,  per essere compatibili con
          questa e non con le successive,  l'istruttoria  e'  intanto
          limitata  a  quelle  che sono state presentate ed accettate
          entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda".
             -  La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi".