Art. 23
Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
1. Le societa' miste e le societa' concessionarie del servizio
idrico integrato possono emettere prestiti obbligazionari
sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facolta' di
conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento
del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento e'
offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura
l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione
della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle
informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria
competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli
impianti, alla quantita' e qualita' delle acque fornite e trattate.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze, assicurano la pubblicita' dei progetti concernenti opere
idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole
derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonche' la
perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti
curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente
all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste
dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, anche mediante
pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione lo-
cale.
4. Chiunque puo' prendere visione presso i competenti uffici del
Ministero dei lavori pubblici, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli atti, gli
studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al
comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 7 de citato R.D. n. 1775/1933 e' il
seguente:
"Art. 7. - Le domande per nuove concessioni e
utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere
da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione,
derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle
acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e
presentate all'ufficio del genio civile alla cui
circoscrizione appartengono le opere di presa.
Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare,
con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del
canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta.
Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto
entrate dello Stato.
L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della
domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali
delle province nel cui territorio ricadono le opere di
presa e di restituzione delle acque.
Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i
dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo
di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso
della derivazione.
L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale
del Regno.
Nei territori che ricadono nella circoscrizione del
Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova,
questo deve essere sentito sull'ammissibilita' delle
istanze prima della loro istruttoria.
Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una
domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime
delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con
suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei
lavori pubblici.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente
incompatibili con quelle previste da una o piu' domande
anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con
queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso
nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande
pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande
accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene
pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del
genio civile.
In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non
inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro
il quale possono presentarsi le osservazioni e le
opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione
di piu' uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttoria
e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa
a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la
prima; se invece alcune furono accettate al di la' dei
termini relativi alla prima, per essere compatibili con
questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto
limitata a quelle che sono state presentate ed accettate
entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda".
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi".