Art. 24 
                 Gestione delle aree di salvaguardia 
 
  1. Per assicurare  la  tutela  delle  aree  di  salvaguardia  delle
risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore  del  servizio
idrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari di
demani collettivi, per la gestione  diretta  dei  demani  pubblici  o
collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel  rispetto
della protezione della natura e  tenuto  conto  dei  diritti  di  uso
civico esercitati. 
  2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree
di salvaguardia, in caso di  trasferimenti  di  acqua  da  un  ambito
territoriale ottimale all'altro, e' versata alla  comunita'  montana,
ove costituita, o agli enti locali nel  cui  territorio  ricadono  le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela
e del recupero delle risorse ambientali.