Art. 24
Gestione delle aree di salvaguardia
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio
idrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari di
demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o
collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto
della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso
civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree
di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito
territoriale ottimale all'altro, e' versata alla comunita' montana,
ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela
e del recupero delle risorse ambientali.