Art. 25. 
            (Disciplina delle acque nelle aree protette) 
  1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e  regionali,
l'ente gestore dell'area protetta,  sentita  l'Autorita'  di  bacino,
definisce le acque sorgive, fluenti  e  sotterranee  necessarie  alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. 
  2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che,  alla
data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso
del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei  mesi  dalla
suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a  loro
spese.  L'ente  gestore  dell'area  protetta   si   pronuncia   sulla
ammissibilita' delle captazioni di cui alle predette domande entro  i
sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. 
  3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le  quali  non  e'
stata presentata domanda,  sono  immediatamente  interrotte  a  spese
dell'utente responsabile.