Art. 25.
(Disciplina delle acque nelle aree protette)
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,
l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorita' di bacino,
definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso
del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla
suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro
spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla
ammissibilita' delle captazioni di cui alle predette domande entro i
sei mesi successivi alla presentazione delle stesse.
3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non e'
stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese
dell'utente responsabile.