Art. 26
Controlli
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per il
controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di
servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo
territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di
qualita' delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di
distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula
apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla qualita' delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici
stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici
preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da
fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al
soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei
termini e secondo le modalita' previste dalla normativa per la tutela
delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile
della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la
comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia
tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualita'
dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non
idonea.
Nota all'art. 26:
- Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 236/1988
(Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente
la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183)
e' il seguente:
"Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni
del presente decreto fornisce al consumo umano acque che
non presentano i requisiti di qualita' previsti
dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire
duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto
fino a tre anni".