Art. 26 
                              Controlli 
 
  1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per  il
controllo degli scarichi nei  corpi  ricettori,  ciascun  gestore  di
servizio  idrico  si  dota  di  un  adeguato  servizio  di  controllo
territoriale e di un  laboratorio  di  analisi  per  i  controlli  di
qualita' delle acque  alla  presa,  nelle  reti  di  adduzione  e  di
distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori,  ovvero  stipula
apposita convenzione con altri soggetti gestori  di  servizi  idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla  qualita'  delle  acque  e  sugli  scarichi  nei  corpi  idrici
stabilite dalla normativa vigente e quelle  degli  organismi  tecnici
preposti a tali funzioni. 
  2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte  di  acqua  da
fonti diverse dal pubblico acquedotto sono  tenuti  a  denunciare  al
soggetto gestore del servizio idrico il  quantitativo  prelevato  nei
termini e secondo le modalita' previste dalla normativa per la tutela
delle acque dall'inquinamento. 
  3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile
della gestione dell'acquedotto soltanto nel  caso  in  cui,  dopo  la
comunicazione   dell'esito   delle   analisi,    egli    non    abbia
tempestivamente adottato le misure idonee  ad  adeguare  la  qualita'
dell'acqua o a prevenire il  consumo  o  l'erogazione  di  acqua  non
idonea. 
 
          Nota all'art. 26:
             -   Il   testo  dell'art.  21  del  D.P.R.  n.  236/1988
          (Attuazione della direttiva CEE numero  80/778  concernente
          la  qualita'  delle  acque  destinate  al consumo umano, ai
          sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.  183)
          e' il seguente:
             "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni
          del  presente  decreto  fornisce al consumo umano acque che
          non   presentano   i   requisiti   di   qualita'   previsti
          dall'allegato   I   e'   punito   con   l'ammenda  da  lire
          duecentocinquantamila a lire  duemilioni  o  con  l'arresto
          fino a tre anni".