Art. 23.
     Designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

1.   Per   la  designazione  dei  membri  del  consiglio  dell'ordine
nazionale,  il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato
ogni  cinquanta  iscritti  o frazione di cinquanta. Il candidato puo'
anche  essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della
categoria.  In  caso di parita' di voti preferito il piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,
il piu' anziano per eta'.
2.  La  designazione  ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il
quindicesimo  giorno  antecedente  la  data di scadenza del consiglio
dell'ordine nazionale in carica.
3.  Si  intendono  designati  a  membri  del  consiglio  nazionale  i
candidati  che  hanno  riportato il maggior numero di voti. A ciascun
ordine   spetta  un  voto  ogni  cinquanta  iscritti  o  frazione  di
cinquanta.  In  caso di parita' di voti si applica la disposizione di
cui al comma 1.
4.   Ogni  ordine  comunica  il  risultato  della  votazione  ad  una
commissione  nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da
cinque  professionisti  che,  verificati il rispetto dei termini e la
regolarita'   delle   operazioni  elettorali,  accerta  il  risultato
complessivo   della  votazione  e  ne  ordina  la  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.