Art. 23. Designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale 1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il candidato puo' anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. In caso di parita' di voti preferito il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio dell'ordine nazionale in carica. 3. Si intendono designati a membri del consiglio nazionale i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. In caso di parita' di voti si applica la disposizione di cui al comma 1. 4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.