Art. 10. 1. Ogni partita di sperma prima di essere messa in libera pratica o essere assoggettata ad un regime doganale e' sottoposta al controllo prescritto. 2. E' vietata l'introduzione di tale sperma quando dal controllo all'importazione effettuato all'arrivo della partita risulti che: a) non provenga dal territorio di un Paese terzo figurante nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1; b) non provenga da un centro di raccolta figurante nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1; c) provenga dal territorio di un Paese terzo da cui sono state vietate le importazioni; d) il certificato di scorta non e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 9. 3. Il comma 1 non si applica alle partite di sperma provenienti da Paesi terzi e destinati a Paesi terzi in regime di transito doganale. 4. Quando occorra, possono essere adottate tutte le misure necessarie, ivi compresa la quarantena purche' non alteri la validita' dello sperma, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni. 5. Qualora l'importazione dello sperma sia stata vietata per uno dei motivi di cui ai commi 1, 2 e 4, e il Paese terzo esportatore non autorizzi la rispedizione, entro trenta giorni se si tratta di sperma surgelato o immediatamente per lo sperma fresco, si provvede alla sua distruzione.