Art. 10. 
  1. Ogni partita di sperma prima di essere messa in libera pratica o
essere assoggettata ad un regime doganale e' sottoposta al  controllo
prescritto. 
  2. E' vietata l'introduzione di tale sperma  quando  dal  controllo
all'importazione effettuato all'arrivo della partita risulti che: 
    a) non provenga  dal  territorio  di  un  Paese  terzo  figurante
nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1; 
    b) non provenga da un centro di raccolta figurante nell'elenco di
cui all'art. 7, comma 1; 
    c) provenga dal territorio di un Paese terzo da  cui  sono  state
vietate le importazioni; 
    d) il certificato di scorta non e' conforme alle disposizioni  di
cui all'art. 9. 
  3. Il comma 1 non si applica alle partite di sperma provenienti  da
Paesi terzi e destinati a Paesi terzi in regime di transito doganale. 
  4.  Quando  occorra,  possono  essere  adottate  tutte  le   misure
necessarie,  ivi  compresa  la  quarantena  purche'  non  alteri   la
validita' dello sperma, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo
sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni. 
  5. Qualora l'importazione dello sperma sia stata  vietata  per  uno
dei motivi di cui ai commi 1, 2 e 4, e il Paese terzo esportatore non
autorizzi la rispedizione, entro trenta giorni se si tratta di sperma
surgelato o immediatamente per lo sperma fresco, si provvede alla sua
distruzione.