Art. 11. 
  1. Ogni partita di sperma, dopo il controllo di  cui  all'art.  10,
allorche' sia inoltrata verso il territorio di  altro  Stato  membro,
deve essere  scortata  dal  certificato  originale  o  da  una  copia
autenticata  dello  stesso;  su  di  essi   e'   apposta   la   firma
dell'autorita' sanitaria che ha effettuato il controllo.