Art. 6. 1. L'importazione di sperma di animali della specie suina puo' essere autorizzata solo quando lo sperma provenga da Paesi terzi compresi nell'elenco predisposto dalla Comunita' europea. 2. L'elenco di cui al comma 1 e le sue successive modifiche sono pubblicati, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.