Art. 6. 
  1. L'importazione di sperma di  animali  della  specie  suina  puo'
essere autorizzata solo quando lo  sperma  provenga  da  Paesi  terzi
compresi nell'elenco predisposto dalla Comunita' europea. 
  2. L'elenco di cui al comma 1 e le sue  successive  modifiche  sono
pubblicati, a  cura  del  Ministero  della  sanita',  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.