Art. 8. 
  1. Lo sperma deve provenire da animali  che,  immediatamente  prima
della  raccolta,  abbiano  soggiornato  per  almeno  tre   mesi   nel
territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art.  6,
comma 1. 
  2. L'importazione e' subordinata inoltre  alla  condizione  che  lo
sperma  risponda  alle  norme  di  polizia  sanitaria   eventualmente
stabilite dalla Comunita' europea relativamente  al  Paese  terzo  di
provenienza.