Art. 8. 1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno tre mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1. 2. L'importazione e' subordinata inoltre alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria eventualmente stabilite dalla Comunita' europea relativamente al Paese terzo di provenienza.