Art. 15. 
  1. L'importazione di equidi e' vietata se nel corso  del  controllo
prescritto si accerti che: 
    a) gli equidi non provengono da un Paese o parte di esso  di  cui
all'art. 12; 
    b) gli equidi sono affetti, o  se  c'e'  il  sospetto  che  siano
affetti o contaminati, da una malattia contagiosa; 
    c) non sono state rispettate da  parte  del  Paese  speditore  le
condizioni prescritte dal presente regolamento; 
    d) il certificato sanitario non risponde alle condizioni  di  cui
all'art. 13; 
    e) gli equidi sono stati trattati con sostanze vietate. 
  2. Le spese relative al trasporto e all'abbattimento  degli  equidi
sono a carico dell'importatore. 
  3. Fatte salve condizioni particolari eventualmente stabilite dalla
Comunita', il veterinario ufficiale per motivi di polizia sanitaria o
in  caso  di  rifiuto  di  rispedizione  degli  animali  non  ammessi
all'importazione per mancanza delle condizioni di  cui  al  comma  1,
puo' designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.