ART. 17. 
              (Assicurazione vita: criteri di delega). 
   1. L'attuazione della  direttiva  del  Consiglio  92/96/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) dovra' prevedersi l'obbligo delle imprese  aventi  sede  legale
nel  territorio  della  Repubblica,  ai  fini  del   rispetto   delle
disposizioni relative ai  principi  attuariali,  della  comunicazione
sistematica delle basi  tecniche  utilizzate  per  il  calcolo  delle
tariffe e delle riserve tecniche, senza che cio' possa costituire una
condizione preliminare per l'esercizio delle loro attivita'; 
   b) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione  di
sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
e di  interesse  collettivo  (ISVAP)  l'approvazione  degli  statuti,
nonche' la facolta' per tale  istituto  di  richiedere  alle  imprese
stabilite  nel  territorio  della  Repubblica  la   trasmissione   di
qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo; 
   c) dovra' prevedersi  la  possibilita'  per  l'ISVAP  di  ottenere
informazioni sui contratti detenuti da intermediari; 
   d) dovra' prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o  parte
del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla  vita  stipulati
in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto
del contraente di recedere  dal  contratto  quando  il  trasferimento
avvenga da una impresa avente sede legale in Italia  ad  una  impresa
avente sede legale in un altro Stato membro, nonche' quando l'impresa
cessionaria non sia stabilita in Italia; 
   e)  sara'  prevista  la   decadenza   dell'autorizzazione   quando
l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo  superiore
a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione; 
   f) dovra' prevedersi la possibilita', per le  imprese  autorizzate
ad esercitare  l'attivita'  nei  rami  vita,  di  essere  autorizzate
all'esercizio nei  rami  infortuni  e  malattia  e,  per  le  imprese
autorizzate ad esercitare unicamente l'attivita' nei rami infortuni e
malattia, la possibilita' di essere autorizzate  anche  all'esercizio
dei rami vita; 
   g) dovra' prevedersi che le imprese autorizzate  ad  esercitare  i
rami vita ed  i  rami  infortuni  e  malattia  rispettino  le  regole
contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita  e
che le attivita'  relative  ai  rischi  infortuni  e  malattia  siano
disciplinate, per quanto  concerne  le  regole  per  la  liquidazione
dell'impresa,  dalle  norme  applicabili  alle   attivita'   inerenti
all'assicurazione sulla vita; 
   h) sara' prevista la possibilita',  su  richiesta  dell'impresa  e
previa autorizzazione rilasciata dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sentito  l'ISVAP,  di  localizzare  gli
attivi a copertura delle riserve tecniche  anche  nel  territorio  di
Paesi terzi; 
   i) dovra' prevedersi la facolta' per le imprese  di  investire  le
attivita' a copertura delle riserve tecniche  negli  attivi  indicati
alle lettere a), b) e c)  del  paragrafo  1  dell'articolo  21  della
direttiva, con l'esclusione delle consistenze  di  cassa,  prevedendo
altresi' opportune garanzie per i  prestiti,  nonche'  fissando,  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i  limiti  massimi  per  le
singole categorie di investimenti; i terreni e i  fabbricati  saranno
ammessi a copertura delle riserve tecniche per  la  parte  libera  da
ipoteche; prevedere, infine,  la  possibilita'  che,  in  circostanze
eccezionali   e   previa   richiesta   dell'impresa,   il    Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  il  parere
dell'ISVAP, abbia facolta'  di  autorizzare,  temporaneamente  e  con
decisione motivata, l'investimento in altre  categorie  di  attivi  a
copertura delle riserve tecniche; 
   l)  dovra'  prevedersi,  per  quanto  attiene   alle   regole   di
diversificazione  e  di  dispersione,  la  facolta',  in  circostanze
eccezionali  e   su   richiesta   dell'impresa,   che   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  il  parere
dell'ISVAP, possa  autorizzare  con  provvedimento  motivato  deroghe
temporanee; 
   m) sara' regolamentata la  possibilita'  per  le  imprese  di  non
applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili
in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonche' di
derogare alle regole della congruenza per la copertura delle  riserve
tecniche,   in   particolare   delle   riserve    matematiche,    ove
l'applicazione delle  stesse  regole  comporti  che  l'impresa  debba
detenere attivita' in una valuta per un importo non  superiore  al  7
per cento delle attivita' esistenti in altra valuta; 
   n)  verra'  previsto  che,  qualora  un   impegno   debba   essere
rappresentato da attivita' espresse nella valuta di uno Stato membro,
l'obbligo sia considerato rispettato  qualora  tali  attivita'  siano
espresse in ECU; 
   o) verranno regolamentati i casi di non applicazione  del  diritto
di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela  del
contraente; 
   p) sara' previsto che l'ISVAP possa imporre  la  trasmissione,  da
parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente,  se
necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto; 
   q) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere, per ogni
impresa operante sul territorio della  Repubblica,  la  comunicazione
non sistematica delle condizioni di polizza e degli  altri  documenti
che essa intenda applicare, senza che costituisca per  l'impresa  una
condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita'; 
   r)  verra'  previsto  che  le  imprese  aventi  sede  legale   nel
territorio  della  Repubblica   ed   i   cui   immobili   e   terreni
rappresentativi delle riserve tecniche  superino  alla  data  del  27
novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo  1,
lettera a), della direttiva si conformino a tale  disposizione  entro
il 31 dicembre 1998. 
 
          Note all'art. 17:
             -  La dir. 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L360 del 9
          dicembre 1992. L'art. 21, lett. a), b) e c), concerne:
             "A. Investimenti:
               a)  buoni,  obbligazioni e altri strumenti del mercato
          monetario e dei capitali;
               b) prestiti;
               c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;
               d) quote in enti di investimento collettivo in  valori
          mobiliari e altri fondi d'investimento;
               e)   terreni   e  fabbricati,  nonche'  diritti  reali
          immobiliari.
              B. Crediti:
               f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei
          riassicuratori nelle riserve tecniche;
               g) depositi  presso  imprese  cedenti  e  crediti  nei
          confronti delle stesse;
               h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari
          derivanti  da  operazioni  di  assicurazione  diretta  e di
          riassicurazione;
               i) anticipazioni su polizze;
               j) crediti d'imposta;
               k) crediti verso fondi di garanzia.
             C. Altri attivi:
               l) immobilizzazioni materiali diverse  dai  terreni  e
          dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;
               m)  depositi  bancari e consistenza di cassa; depositi
          presso  enti   creditizi   o   qualsiasi   altro   istituto
          autorizzato a ricevere depositi;
               n) spese di acquisizione da ammortizzare;
               o)  interessi  o  canoni  di  locazione  maturati  non
          scaduti ed altri ratei e risconti;
               p) interessi reversibili".
            -  L'art.  22,  lett.  a),  della  direttiva  sopracitata
          concerne:
              "  a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un
          singolo terreno o fabbricato o in piu' terreni o fabbricati
          sufficientemente    vicini    per    essere     considerati
          effettivamente come unico investimento;".