ART. 17. (Assicurazione vita: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) dovra' prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che cio' possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attivita'; b) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonche' la facolta' per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo; c) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari; d) dovra' prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonche' quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia; e) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione; f) dovra' prevedersi la possibilita', per le imprese autorizzate ad esercitare l'attivita' nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attivita' nei rami infortuni e malattia, la possibilita' di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita; g) dovra' prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attivita' relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attivita' inerenti all'assicurazione sulla vita; h) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi; i) dovra' prevedersi la facolta' per le imprese di investire le attivita' a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresi' opportune garanzie per i prestiti, nonche' fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilita' che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche; l) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee; m) sara' regolamentata la possibilita' per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonche' di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attivita' in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attivita' esistenti in altra valuta; n) verra' previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attivita' espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attivita' siano espresse in ECU; o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente; p) sara' previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto; q) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita'; r) verra' previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998.
Note all'art. 17: - La dir. 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L360 del 9 dicembre 1992. L'art. 21, lett. a), b) e c), concerne: "A. Investimenti: a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali; b) prestiti; c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile; d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento; e) terreni e fabbricati, nonche' diritti reali immobiliari. B. Crediti: f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche; g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse; h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione; i) anticipazioni su polizze; j) crediti d'imposta; k) crediti verso fondi di garanzia. C. Altri attivi: l) immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente; m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi; n) spese di acquisizione da ammortizzare; o) interessi o canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti; p) interessi reversibili". - L'art. 22, lett. a), della direttiva sopracitata concerne: " a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in piu' terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come unico investimento;".