ART. 18. 
(Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri
                             di delega). 
   1. L'attuazione della  direttiva  del  Consiglio  92/49/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione  di
sottoporre  all'ISVAP  l'approvazione  degli  statuti,   nonche'   la
facolta' per l'Istituto di  richiedere  alle  imprese  stabilite  nel
territorio della Repubblica la trasmissione  di  qualsiasi  documento
necessario all'esercizio del controllo; 
   b) dovra' prevedersi  la  possibilita'  per  l'ISVAP  di  ottenere
informazioni sui contratti detenuti da intermediari; 
   c) dovra' prevedersi la facolta' dell'assicurato di  recedere  dal
contratto  in  caso  di  trasferimento  di  tutto  o  di  parte   del
portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni,  stipulati
in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione  dei  servizi,
da parte di un'impresa avente la propria sede legale  nel  territorio
della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro  diverso
da quello di prestazioni di servizi; 
   d)  sara'  prevista  la   decadenza   dell'autorizzazione   quando
l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo  superiore
a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione; 
   e) sara' prevista la possibilita',  su  richiesta  dell'impresa  e
previa autorizzazione rilasciata dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sentito  l'ISVAP,  di  localizzare  gli
attivi a copertura delle riserve tecniche  anche  nel  territorio  di
paesi terzi; 
   f) sara' prevista  la  possibilita'  per  l'ISVAP  di  esigere  la
comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di
polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali  delle  stesse,
nonche' di formulari ed altri stampati che le  imprese  utilizzano  o
intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti; 
   g) dovra' prevedersi che le imprese possano investire  le  riserve
tecniche secondo le  categorie  di  attivi  di  cui  al  paragrafo  1
dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle  consistenze
di cassa; per quanto  attiene  ai  prestiti,  dovra'  stabilirsi  che
saranno  ammessi  a  copertura  delle  riserve  tecniche  soltanto  i
prestiti garantiti da  ipoteca  su  beni  immobili;  i  terreni  e  i
fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per  la
parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso  i  riassicuratori,
nonche' verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto
dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n.  295.
Dovra'  comunque  prevedersi  la  possibilita'  che,  in  circostanze
eccezionali   e   previa   richiesta   dell'impresa,   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  il  parere
dell'ISVAP, abbia facolta'  di  autorizzare,  temporaneamente  e  con
decisione motivata, l'investimento in altre  categorie  di  attivi  a
copertura delle riserve tecniche; 
   h)  dovra'  prevedersi,  per  quanto  attiene   alle   regole   di
diversificazione  e  di  dispersione,  la  facolta',  in  circostanze
eccezionali  e  su   richiesta   dell'impresa,   che   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  il  parere
dell'ISVAP, possa  autorizzare  con  provvedimento  motivato  deroghe
temporanee; 
   i) dovra' prevedersi  che  gli  atti  a  copertura  delle  riserve
tecniche da  esprimersi  in  una  delle  valute  CEE  possano  essere
espressi anche in ECU; 
   l) sara' previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai  sensi
della  legge  italiana,  le   imprese   comunichino   preventivamente
all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione; 
   m) per le imprese che si  propongono  di  coprire  nel  territorio
della Repubblica, in regime  di  prestazione  di  servizi,  i  rischi
classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla  direttiva
73/239/CEE, esclusa la responsabilita' del vettore, saranno  previste
la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo  del  rappresentante
per la gestione dei servizi, nonche' l'adesione all'Ufficio nazionale
e al Fondo di garanzia per le vittime della strada; 
   n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda  la  copertura,
nonche' sulla proposta  di  assicurazione  qualora  essa  vincoli  il
contraente, dovranno figurare altresi'  il  nome  e  l'indirizzo  del
rappresentante dell'impresa  di  assicurazione  di  cui  all'articolo
12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE. 
 
           Note all'art. 18:
             -  La  dir.  92/49/CEE  e'  pubblicata  in GUCE n. L 228
          dell'11 agosto 1992. L'art. 21, par. 1, recita:  Art. 21. -
          1. Lo Stato membro d'origine puo' autorizzare le imprese di
          assicurazione a coprire le riserve tecniche  solo  mediante
          le categorie di attivi seguenti:
             A. Investimenti:
          a)  buoni,  obbligazioni  e  altri  strumenti  del  mercato
          monetario e dei capitali; b) prestiti; c)  azioni  e  altre
          partecipazioni  a  reddito  variabile;  d) quote in enti di
          investimento collettivo in valori mobiliari e  altri  fondi
          d'investimento;  e)  terreni  e fabbricati, nonche' diritti
          reali immobiliari.
             B. Crediti:
               f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte  di
          riassicuratori  nelle  riserve tecniche; g) depositi presso
          imprese cedenti e crediti nei confronti  delle  stesse;  h)
          crediti   nei   confronti  di  assicurati  ed  intermediari
          derivanti da  operazioni  di  assicurazione  diretta  e  di
          riassicurazione;  i) crediti a seguito di salvataggio o per
          surrogazione; j) crediti d'imposta; k) crediti verso  fondi
          di garanzia.
             C. Altri attivi:
               l)  immobilizzazioni  materiali  diverse dai terreni e
          dai  fabbricati,  secondo  un  ammortamento  prudente;   m)
          depositi  bancari  e  consistenza di cassa; depositi presso
          enti creditizi e  altri  istituti  autorizzati  a  ricevere
          depositi;  n)  spese  di  acquisizione  da ammortizzare; o)
          interessi e canoni di locazione  maturati  non  scaduti  ed
          altri   ratei   e   risconti.      Per   l'associazione  di
          sottoscrittori denominata 'Lloyd', le categorie  di  attivi
          includono  altresi'  le  garanzie  e  le lettere di credito
          emesse  dagli  enti  creditizi  ai  sensi  della  direttiva
          77/780/CEE  o  dalle  imprese  di assicurazione, nonche' le
          somme   verificabili   risultanti    dalle    polizze    di
          assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino
          fondi appartemnenti ai membri.  L'inclusione di un attivo o
          di  una categoria di attivi nell'elenco figurante nel primo
          comma sopra non implica che tutti gli attivi che  rientrano
          in   detta   categoria   debbano   automaticamente   essere
          autorizzati quale  copertura  delle  riserve  tecniche.  Lo
          Stato  membro  d'origine fissa norme piu' particolareggiate
          che  stabiliscono  le  condizioni  d'impiego  degli  attivi
          consentiti;  al riguardo esso puo' esigere garanzie reali o
          altre garanzie in particolare per i crediti  nei  confronti
          dei riassicuratori.  Nella definizione e applicazione delle
          norme  che  stabilisce,  lo  Stato  membro d'origine vigila
          particolarmente al rispetto dei principi seguenti:  i)  gli
          attivi  che  coprono  le  riserve tecniche sono valutati al
          netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;
          ii)  tutti  gli  attivi  devono  essere  valutati  in  modo
          prudente  tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In
          particolare,  le  immobilizzazioni  materiali  diverse  dai
          terreni  e  dai  fabbricati  sono ammesse a coperture delle
          riserve tecniche soltanto quando siano valutate in  base  a
          un  ammortamento  prudente;  iii) i prestiti ad imprese, ad
          uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti  locali
          o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura
          delle   riserve  tecniche  solo  qualora  offrano  garanzie
          sufficienti riguardo allo loro sicurezza,  garanzie  basate
          sulla  qualita'  del  mutuatario,  su ipoteche, su garanzie
          bancarie o accordate da imprese di  assicurazione  o  altre
          forme   di  garanzie;  iv)  gli  strumenti  derivati  quali
          'options', 'futures' e 'swaps' in relazione ad  attivi  che
          coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella
          misura  in  cui  contribuiscono  a  ridurre  il  rischio di
          investimento  o  consentono  una  gestione   efficace   del
          portafoglio.  Tali strumenti devono essere valutati in modo
          prudente e possono essere  presi  in  considerazione  nella
          valutazione degli attivi sottostanti; v) i valori mobiliari
          che  non  sono  negoziati  su un mercato regolamentato sono
          ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se  sono
          realizzabili  a  breve termine; vi) i crediti nei confronti
          di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche
          solo previa deduzione dei debiti nei  confronti  di  questo
          stesso   terzo;   vii)  l'importo  dei  crediti  ammessi  a
          copertura delle riserve tecniche deve essere  calcolato  in
          modo   prudente,  tenendo  conto  del  rischio  di  mancato
          realizzo. In particolare, i  crediti  nei  confronti  degli
          assicurati  e degli intermediari derivanti da operazioni di
          assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati
          soltanto se possono essere effettivamente riscossi da  meno
          di  tre  mesi;  viii)  in  caso di attivi a copertura di un
          investimento  in una impresa figlia che gestisce, per conto
          dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della
          stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene
          conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui
          al presente articolo,  degli  attivi  sottostanti  detenuti
          dall'impresa   figlia;   lo  Stato  membro  d'origine  puo'
          applicare  lo  stesso  trattamento  agli  attivi  di  altre
          imprese  figlie; le imprese di acquisizione da ammortizzare
          sono ammesse a copertura delle  riserve  tecniche  solo  se
          cio'  e' coerente con i metodi di calcolo delle riserve per
          i rischi in corso".   - La legge 10  giugno  1978,  n.  295
          concerne  norme per l'esercizio delle assicurazioni private
          contro i danni. L'art. 31  recita:    "Art.  31  (Copertura
          delle  riserve  tecniche).  -  Nel  bilancio  delle imprese
          debbono essere iscritte tra gli elementi  dell'attivo,  per
          un  ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche
          di cui al precedente art. 30, disponibilita'  comprese  tra
          quelle delle seguenti specie:
              1)  depositi in numerario e in conto corrente presso la
          Banca   d'Italia,   la   Cassa   depositi    e    prestiti,
          l'Amministrazione  postale  e  gli istituti e le aziende di
          credito  di   cui   all'art.   54   del   regolamento   per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e  successive  modificazioni;  2)  titoli  di
          Stato,   compresi   i  buoni  ordinari  e  poliennali  e  i
          certificati  di  credito  del  Tesoro,   buoni   fruttiferi
          postali,  cartelle di credito comunale e provinciale emesse
          dalla Cassa depositi  e  prestiti,  obbligazioni  o  titoli
          emessi  da  amministrazioni  statali  anche con ordinamento
          autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni
          e   da   enti   pubblici   istituiti   esclusivamente   per
          l'adempimento  di  funzioni  statali,  titoli  emessi dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti  nonche'  da  altri   istituti
          autorizzati   ad   esercitare   il  credito  fondiario  sul
          territorio   della   Repubblica   per   il    finanziamento
          dell'edilizia  economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia
          convenzionata; 3) titoli emessi dagli istituti, diversi  da
          quelli   indicati  al  successivo  numero  9),  autorizzati
          all'esercizio del credito speciale di cui all'art.  41  del
          regio  decreto-legge  12  marzo 1936, n. 375, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla  legge  7  marzo  1938,  n.
          141,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni;  4)
          annualita' dovute  dallo  Stato  italiano  acquisite  dalle
          imprese  mediante  cessione o surrogazione; 5) obbligazioni
          in lire emesse dalla BEI, dalla CECA  e  dalla  BIRS  o  da
          altri  organismi  internazionali  riconosciuti  dallo Stato
          italiano e obbligazioni in valuta  estera  emesse  da  enti
          pubblici  italiani,  dalla  BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e
          dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti
          dallo  Stato  italiano;  6)  beni  immobili   situati   nel
          territorio   della   Repubblica  per  le  quote  libere  da
          ipoteche; 7) mutui, debitamente garantiti, a comuni,  prov-
          ince e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da
          ipoteca  di  primo grado su beni immobili per una somma che
          non ecceda  la  meta'  del  valore  degli  immobili  stessi
          debitamente  accertato;  tale  limite  potra' arrivare fino
          all'80 per cento qualora il mutuo sia  concesso  a  cooper-
          ative  o  consorzi  di  cooperative costituiti ai sensi del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
          dicembre  1947,  n.  1577,  ratificato,  con modificazioni,
          dalla  legge  2  aprile   1951   n.   302,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni; 8) quote di partecipazioni
          al capitale della Banca d'Italia,  dell'Istituto  mobiliare
          italiano,   dei  Mediocrediti  regionali,  delle  Casse  di
          risparmio  e  del  Consorzio  di  credito  per   le   opere
          pubbliche:     azioni  dell'Istituto  italiano  di  credito
          fondiario; 9) obbligazioni dell'ISVEIMER,  dell'IRFIS,  del
          CIS,   dell'IRI,   dell'ENEL,   dell'EFIM,   dell'IMI,  del
          C.C.OO.PP.  e  del  Mediocredito  centrale  ed  azioni   ed
          obbligazioni  di  societa' da queste controllate nonche' di
          societa' nazionali le cui azioni siano quotate in  borsa  o
          al  mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio
          sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da  parte  di
          una  societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1975,
          n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano
          stati   certificati   da   almeno   tre   anni.  Il  valore
          dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo'
          comunque superare  il  7  per  cento  dell'ammontare  delle
          riserve  tecniche ne, se si tratta di azioni o quote, il 20
          per cento del capitale  della  socita'  emittente.  Non  e'
          consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o
          quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3)
          del  primo  comma dell'articolo 2359 del codice civile; 10)
          azioni  o  quote  di  societa'  di  capitale,  delle  quali
          l'impresa  detenga  piu'  della meta' del capitale sociale,
          che abbiano per  oggetto  esclusivo  la  costruzione  o  la
          gestione  di  immobili  per  l'edilizia residenziale non di
          lusso, per l'importo iscritto in bilancio  nel  limite  del
          valore  economico  degli immobili della societa' assunto in
          proporzione alla quota  di  capitale  sociale  detenuta  al
          netto  dei  debiti;  11)  azioni  o  quote  di  societa' di
          capitale, delle quali l'impresa detenga  piu'  della  meta'
          del  capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la
          costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o
          commerciale  o  l'esercizio  dell'attivita'  agricola,  per
          l'importo  iscritto  in  bilancio  nel  limite  del  valore
          economico  degli  immobili  della   societa'   assunto   in
          proporzione  alla  quota di capitale sociale detenuta ed al
          netto dei debiti; 12) azioni emesse da societa' aventi sede
          legale nella  Comunita'  economica  europea  e  quotate  da
          almeno  cinque anni nella borsa valori del Paese della sede
          legale;  13)  quote   di   fondi   di   investimento;   14)
          accettazioni  bancarie rilasciate da istituti ed aziende di
          credito  con  patrimonio  (capitale   versato   e   riserve
          patrimoniali)  non inferiore a 50 miliardi; 15) provvigioni
          d'acquisto da ammortizzare nei  limiti  dei  corrispondenti
          caricamenti   dei   premi  e  per  un  periodo  massimo  di
          ammortamento  pari  alla  durata  di  ciascun  contratto  e
          comunque   non   superiore   a   dieci   anni;  16)  previa
          autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP,  in
          ogni  singolo  caso,  tenendo conto della liquidita', della
          sicurezza   e   della    redditivita'    dell'investimento,
          disonibilita'   diverse   da   quelle  indicate  ai  numeri
          precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti
          ivi  previsti.    Potranno  inoltre  essere   destinate   a
          copertura delle riserve tecniche le seguenti attivita':  a)
          crediti  verso  i  riassicuratori,  comprese le quote delle
          riserve tecniche a  loro  carico  al  netto  delle  partite
          debitorie,  fino  al  90  per  cento del loro ammontare; b)
          crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel  limite
          di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti
          nei confronti degli agenti stessi nonche' crediti per quote
          di  premi  in  corso  di  riscossione nel limite del 12 per
          cento dei premi emessi.  Le attivita' ammesse  a  copertura
          delle  riserve  tecniche,  da  valutarsi al netto di debiti
          contratti  per  l'acquisizione  delle   attivita'   stesse,
          debbono   essere   di  proprieta'  dell'impresa  e  debbono
          soddisfare al principio di congruenza di cui ai  successivi
          articoli 31- bis e 31-ter. Esse, salvo, per quanto riguarda
          le  attivita'  di cui alla lettera a) del predecente comma,
          debbono essere localizzate nel territorio della  Repubblica
          ai   sensi  dell'art.  82.    Le  disposizioni  di  cui  ai
          precedenti commi non  si  applicano  per  le  assicurazioni
          contro  i  rischi  della  responsabilita'  civile derivante
          dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,  per
          le  quali  resta  ferma la disciplina disposta dal decreto-
          legge  23  dicembre   1976,   n.   857,   convertito,   con
          modificazioni,  nella  legge 26 febbraio 1977, n. 39, salvo
          quanto stabilito dal  n.  5)  del  primo  comma,  il  quale
          sostituisce,  il  n.  5)  dell'articolo  7  della  legge 26
          febbraio 1977, n. 39".   -  Il  ramo  n.  10  del  punto  A
          dell'allegato   alla   direttiva   73/239/CEE  concerne  la
          responsabilita' civile per autoveicoli terrestri.