ART. 18. (Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonche' la facolta' per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo; b) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari; c) dovra' prevedersi la facolta' dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi; d) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione; e) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi; f) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonche' di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti; g) dovra' prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovra' stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori, nonche' verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295. Dovra' comunque prevedersi la possibilita' che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche; h) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee; i) dovra' prevedersi che gli atti a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere espressi anche in ECU; l) sara' previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione; m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilita' del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonche' l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada; n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonche' sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresi' il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.
Note all'art. 18: - La dir. 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992. L'art. 21, par. 1, recita: Art. 21. - 1. Lo Stato membro d'origine puo' autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti: A. Investimenti: a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali; b) prestiti; c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile; d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento; e) terreni e fabbricati, nonche' diritti reali immobiliari. B. Crediti: f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte di riassicuratori nelle riserve tecniche; g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse; h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione; i) crediti a seguito di salvataggio o per surrogazione; j) crediti d'imposta; k) crediti verso fondi di garanzia. C. Altri attivi: l) immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente; m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi e altri istituti autorizzati a ricevere depositi; n) spese di acquisizione da ammortizzare; o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti. Per l'associazione di sottoscrittori denominata 'Lloyd', le categorie di attivi includono altresi' le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE o dalle imprese di assicurazione, nonche' le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartemnenti ai membri. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi nell'elenco figurante nel primo comma sopra non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme piu' particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguardo esso puo' esigere garanzie reali o altre garanzie in particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori. Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti: i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi; ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a coperture delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente; iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo allo loro sicurezza, garanzie basate sulla qualita' del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie; iv) gli strumenti derivati quali 'options', 'futures' e 'swaps' in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti; v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine; vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo; vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi; viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in una impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine puo' applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie; le imprese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se cio' e' coerente con i metodi di calcolo delle riserve per i rischi in corso". - La legge 10 giugno 1978, n. 295 concerne norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni. L'art. 31 recita: "Art. 31 (Copertura delle riserve tecniche). - Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente art. 30, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie: 1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata; 3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9), autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni; 4) annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; 6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche; 7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, prov- ince e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooper- ative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951 n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; 8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche: azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario; 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo' comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne, se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della socita' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile; 10) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta al netto dei debiti; 11) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 12) azioni emesse da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del Paese della sede legale; 13) quote di fondi di investimento; 14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi; 15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni; 16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidita', della sicurezza e della redditivita' dell'investimento, disonibilita' diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti. Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attivita': a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare; b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi nonche' crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 12 per cento dei premi emessi. Le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto di debiti contratti per l'acquisizione delle attivita' stesse, debbono essere di proprieta' dell'impresa e debbono soddisfare al principio di congruenza di cui ai successivi articoli 31- bis e 31-ter. Esse, salvo, per quanto riguarda le attivita' di cui alla lettera a) del predecente comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 82. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per le assicurazioni contro i rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le quali resta ferma la disciplina disposta dal decreto- legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, salvo quanto stabilito dal n. 5) del primo comma, il quale sostituisce, il n. 5) dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1977, n. 39". - Il ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE concerne la responsabilita' civile per autoveicoli terrestri.