ART. 19. (Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera). 1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 19: - La dir. 91/371/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 205 del 27 luglio 1991. - La legge 10 giugno 1978, n. 295, concerne norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.