ART. 19. 
(Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese  aventi
                         sede in Svizzera). 
   1. In attuazione della  direttiva  del  Consiglio  91/371/CEE,  le
imprese aventi la loro sede  sociale  in  Svizzera  sono  ammesse  ad
esercitare le assicurazioni private  contro  i  danni  in  regime  di
liberta' di stabilimento, nel  rispetto  delle  norme  dettate  dalla
legge 10 giugno 1978, n. 295,  previa  autorizzazione  del  Ministero
dell'industria , del commercio e dell'artigianato. 
 
          Note all'art. 19:
             - La dir. 91/371/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 205  del
          27 luglio 1991.
             -  La  legge  10 giugno 1978, n. 295, concerne norme per
          l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.