ART. 20. 
(Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri  di
                               delega) 
   1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  91/674/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) il complesso informativo costituito dallo  stato  patrimoniale,
dal conto economico e  dalla  nota  integrativa  dovra'  fornire  con
chiarezza  un  quadro   veritiero   e   corretto   della   situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
   b) andra' realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticita'
dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei  terzi
e degli assicurati, perseguendo altresi' condizioni di compatibilita'
dei bilanci all'interno della Comunita' europea. In particolare: 
   1) non dovra' prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio
di cui all'articolo 5 della direttiva; 
   2) dovranno essere stabilite le modalita' di  presentazione  delle
informazioni da fornire nella nota integrativa; 
   3) dovra' essere prevista una suddivisione piu'  particolareggiata
delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci  qualora
il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista  dagli  schemi,
ai  sensi  del  paragrafo  1  dell'articolo  4  della  direttiva  del
Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1,  della
direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilita' per  l'Autorita'
di  vigilanza  di  richiedere   informazioni   integrative   o   piu'
dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali; 
   c) si dovra' stabilire che le imprese esercenti esclusivamente  la
riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il  ramo  "non  vita"
per la totalita' delle loro operazioni; 
   d)   si   dovra'   garantire   la   salvaguardia   dell'integrita'
patrimoniale e della stabilita'  dell'impresa  o  ente  assicurativo,
anche mediante la previsione di criteri di valutazione  improntati  a
particolare prudenza, procedendo tra l'altro a: 
   1) prevedere che l'Autorita' di  vigilanza  possa  autorizzare  la
deduzione delle spese di  acquisto  dei  contratti  di  assicurazione
poliennale dalla riserva premi e, per il ramo "vita",  dalle  riserve
matematiche; 
   2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di  cui
alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo
6  della  direttiva,  regole  basate  sul  criterio  del  prezzo   di
acquisizione o del costo di produzione; 
   3) indicare il  valore  corrente  degli  investimenti  nella  nota
integrativa a decorrere dal  bilancio  relativo  all'esercizio  1997,
salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore  corrente
andra' indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999; 
   4)  prevedere  che,  qualora  il  costo  di   acquisizione   delle
obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle  voci
C.II e  C.III,  di  cui  al  predetto  articolo  6,  dell'attivo  sia
superiore al loro prezzo di rimborso,  la  differenza  potra'  essere
ammortizzata per quote entro e non oltre  la  data  di  rimborso  dei
titoli stessi; 
   5) prevedere la possibilita' di  utilizzare  metodi  statistici  e
matematici  nel  calcolo  della  riserva  per  l'assicurazione   vita
subordinatamente ad una autorizzazione preventiva  dell'Autorita'  di
vigilanza; 
   6) stabilire che la riserva  sinistri  del  ramo  "non  vita"  sia
calcolata per  ciascun  sinistro  in  misura  pari  al  costo  ultimo
prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorita'
di vigilanza potra' autorizzare anche l'impiego di metodi statistici. 
Nella determinazione del costo si potra' tenere  conto  dei  proventi
netti derivanti dagli investimenti  alle  condizioni  previste  dalla
lettera g) dell'articolo 60 della direttiva; 
   7)  prevedere  l'applicazione  del  secondo  dei  metodi  indicati
all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del
tipo di assicurazione, nel momento  di  redazione  del  bilancio,  le
informazioni  sui  premi  e  sui  sinistri  siano  insufficienti  per
permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa; 
   e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il  bilancio
consolidato si dovra' tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3
dell'articolo 66 della direttiva. 
 
          Note all'art. 20:
             -   La  dir.  91/674/CEE  concerne  i  conti  annuali  e
          consolidati  dalle  imprese  di  assicurazione.  L'art.   5
          recita:    "Art.  5.  -  Per le imprese di assicurazione il
          raggruppamento  delle   voci   alle   condizioni   previste
          all'articolo   4,  paragrafo  3,  lettera  a)  o  b)  della
          direttiva 78/660/CEE e' limitato:  - per quanto riguarda lo
          stato patrimoniale, alle voci precedute da un numero arabo,
          eccettuate le voci riguardanti le riserve tecniche e -  per
          quanto  riguarda  il  conto  profitti  e perdite, alle voci
          precedute da una o piu' lettere  minuscole,  eccettuate  le
          voci  I  1,  I  4,  II  5  e  II  6.   Il raggruppamento e'
          autorizzato unicamente nell'ambito delle normative adottate
          dagli Stati membri".  - L'art. 1, par. 1, recita:  "Art. 1.
          - 1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4  e
          5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e
          4,  gli  articoli  da  16  a  21,  da 29 a 35 e da 37 a 42,
          l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e  da  9  a  13,
          l'articolo  45,  paragrafo  1, gli articoli 46, da 48 a 50,
          l'articolo 51, paragrafo 1 e gli articoli 54, da 56 a 59  e
          61  della direttiva 78/660/CEE riguardano le imprese di cui
          all'articolo 2 della presente direttiva,  nella  misura  in
          cui  questa non disponga altrimenti".  - Il testo dell'art.
          6 della dir. sopracitata e' il seguente:  "Art. 6. - Per la
          presentazione dello stato patrimoniale,  gli  Stati  membri
          prescrivono lo schema seguente:
                                    Attivo
          A. Capitale sottoscritto non versato
              di cui: capitale richiamato
              (a   meno   che   la   legislazione  nazionale  preveda
          l'iscrizione del capitale richiamato nel  passivo.  In  tal
          caso  la  parte  di  capitale  richiamata,  ma  non  ancora
          versata, deve figurare all'attivo, nella  voce  A  o  nella
          voce E IV)
          B. Attivi immateriali
              quali descritti ai titoli B e C I dell'articolo 9 della
          direttiva  78/660/CEE,  di cui:   - spese d'impianto, quali
          definite dalla legislazione nazionale e  a  condizione  che
          questa  ne autorizzi l'iscrizione all'attivo (sempreche' la
          legislazione  nazionale  non   ne   preveda   l'indicazione
          nell'allegato);  - avviamento, nella misura in cui e' stato
          acquisito a  titolo  oneroso  (sempreche'  la  legislazione
          nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato).
           C. Investimenti
             I. Terreni e fabbricati:
              di cui: terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di
          assicurazione nel quadro della sua attivita' (sempreche' la
          legislazione   nazionale   non   ne  preveda  l'indicazione
          nell'allegato).
             II. Investimenti in imprese collegate e partecipazioni:
              1. Quote in imprese collegate;
              2. Obbligazioni emesse da imprese collegate  e  crediti
          verso tali imprese;
              3. Partecipazioni;
              4.  Obbligazioni emesse da imprese con cui l'impresa di
          assicurazione ha un legame di partecipazione  e  crediti  a
          tali imprese.
             III. Altri investimenti finanziari:
              1. Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei
          fondi comuni d'investimento;
              2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
              3. Quote in investimenti comuni;
              4. Prestiti ipotecari;
              5. Altri prestiti;
              6. Depositi presso enti creditizi;
              7. Altri.
             IV. Depositi presso imprese cedenti.
          D. Investimenti a beneficio di assicurati del ramo 'vita' i
          quali sopportano il rischio dell'investimento
          E. Crediti
             (con  indicazione  separata,  in  quanto sottovoci delle
          voci I, II e III, dei crediti verso:
              - imprese collegate;
              - imprese con cui  l'impresa  di  assicurazione  ha  un
          legame di partecipazione):
             I.  Crediti  derivanti  da  operazioni  di assicurazione
          diretta nei confronti di:
               1) assicurati,
               2) intermediari di assicurazione
             II. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione.
             III. Altri crediti.
             IV. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato  (a
          meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del
          capitale   richiamato   ma   non   versato   nella  voce  A
          dell'attivo).
          F. Altri elementi dell'attivo
             I.  Attivi  materiali  e scorte elencate nell'articolo 9
          della direttiva 78/660/CEE, nelle voci C II e D I,  diverse
          da  terreni  e  fabbricati,  fabbricati  in  costruzione  o
          accordi versati su terreni  e  fabbricati.    II.  Depositi
          bancari,  in  conto corrente postale, assegni e consistenza
          di cassa.  III. Azioni o quote proprie  (con  l'indicazione
          del  loro  valore  nominale  o,  in  mancanza  di un valore
          nominale,  della  loro  parita'  contabile)  sempreche'  la
          legislazione  nazionale ne ammetta l'iscrizione nello stato
          patrimoniale.
             IV. Altri.
          G. Ratei e risconti
             I. Interessi e canoni di locazione maturati non scaduti.
             II. Spese di acquisizione da ammortizzare  (distinguendo
          quelle  derivanti  dall'attivita' di assicurazione dei rami
          non vita e vita).
             III. Altri ratei e risconti.
          H. Perdita dell'esercizio
             (a  meno  che  la  legislazione  nazionale  ne   preveda
          l'iscrizione alla voce A VI del passivo).
                                    Passivo
          A. Patrimonio
             I. Capitale sottoscritto o fondo equivalente.
             (a   meno   che   la   legislazione   nazionale  preveda
          l'iscrizione del capitale richiamato in questa voce. In tal
          caso gli importi del capitale sottoscritto e  del  capitale
          versato devono essere menzionati separatamente).
             II. Sovrappezzi di emissione.
             III. Riserva di rivalutazione.
              IV. Riserve.
              V. Utili (perdite) portati e nuovo.
              VI. Utile (perdite) di esercizio.
             (a   meno  che  la  legislazione  nazionale  ne  preveda
          l'iscrizione nella voce H dell'attivo o nella  voce  I  del
          passivo).
B. Passivita' postergate
C. Riserve tecniche
   1. Riserva per premi non acquisiti:
     a) importo lordo                    ..............
     b) importo di riassicurazione (-)   ..............
                                                        .............
   2. Riserve del ramo 'vita':
     a) importo lordo                    ..............
     b) importo di riassicurazione (-)   ..............
                                                        .............
   3. Riserva per sinistri:
     a) importo lordo                    ..............
     b) importo di riassicurazione (-)   ..............
                                                        .............
   4.  Riserve  per  partecipazioni agli utili e ristorni (sempreche'
non rientri nella voce C 2):
     a) importo lordo                    ..............
     b) importo di riassicurazione (-)   ..............
                                                        .............
   5. Riserve di partecipazione.
   6. Altre riserve tecniche:
     a) importo lordo                    ..............
     b) importo di riassicurazione (-)   ..............
                                                        .............
D.   Riserve  tecniche  relative  all'assicurazine  del  ramo  "vita"
allorche'  il   rischio   dell'investimento   e'   sopportato   dagli
assicurati:
     a) importo lordo                    ..............
     b) importo di riassicurazione (-)   ..............
                                                        .............
          E. Riserve per altri rischi e oneri
             1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili.
             2. Fondi per imprese.
             3. Altri accantonamenti.
          F. Depositi ricevuti da riassicuratori
          G. Debiti
             (con  indicazione  separata,  in  quanto  sottovoci, dei
          debiti verso:
              - imprese collegate;
              - imprese con cui  l'impresa  di  assicurazione  ha  un
          legame di partecipazione;
              I.  Debiti  derivanti  da  operazioni  di assicurazione
          diretta;
              II. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione;
              III.  Prestiti  obbligazionari,   specificando   quelli
          convertibili;
              IV. Debiti verso enti creditizi;
              V. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la
          sicurezza sociale.
          H. Ratei e risconti
          I. Utile di esercizio
             (a   meno  che  la  legislazione  nazionale  ne  preveda
          l'iscrizione nella voce A VI del passivo)".
             - L'art. 66 della dir. sopracitata recita:
             "Art. 66.  -  La  direttiva  83/349/CEE  e'  applicabile
          secondo le modalita' seguenti:
             1) gli articoli 4, 6 e 40 non sono applicabili;
             2)  le  informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
          primo e secondo trattino, cioe' concernenti:
              - importo delle immobilizzazioni e
              - l'importo netto del volume d'affari, sono  sostituite
          da  informazioni relative ai premi lordi contabilizzati, ai
          sensi dell'articolo 35 della presente direttiva.    3)  Uno
          Stato  membro  puo' applicare l'articolo 12 della direttiva
          83/349/CEE quando due o piu' imprese di assicurazione  che,
          pur  non  trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1,
          paragrafo 1 o 2, sono sottoposte ad una direzione  unitaria
          senza  che  essa  debba  essere  stabilita  in virtu' di un
          contratto  o  di  una  clausola  statutaria.  La  direzione
          unitaria  puo'  concretizzarsi anche in legami importanti e
          durevoli di riassicurazione.  4) Gli Stati  membri  possono
          consentire deroghe all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c)
          della  direttiva 83/349/CEE quando le operazioni sono state
          concluse  alle  normali  condizioni  del  mercato  e  hanno
          conferito diritti agli assicurati. Queste deroghe sono  in-
          dicate  e, qualora abbiano un effetto non irrilevante sulla
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  sul  risultato
          economico  di tutte le imprese comprese nel consolidamento,
          ne va fatta menzione nell'allegato dei  conti  consolidati.
          5) L'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 83/349/CEE e'
          applicabile  a  condizione che la data della chiusura dello
          stato   patrimoniale    di    un'impresa    compresa    nel
          consolidamento  non  sia anteriore di piu' di sei mesi alla
          data di chiusura dei conti consolidati.   6) L'articolo  29
          della direttiva 83/349/CEE non e' applicabile agli elementi
          del  passivo  la  cui  valutazione  da  parte delle imprese
          comprese nel consolidamento e' basata sull'applicazioine di
          disposizioni specifiche  al  campo  assicurativo  ne'  agli
          elementi  dell'attivo  le  cui variazioni di valore inoltre
          hanno   un'incidenza    sui    diritti    dei    contraenti
          dell'assicurazione  o ne sono la base. Se e' applicata tale
          deroga,  ne  va  fatta  menzione  nell'allegato  dei  conti
          consolidati".    - La direttiva 78/660/CEE concerne i conti
          annuali di taluni tipi  di  societa'.  L'art.  4,  par.  1,
          recita:  "Art. 4. - 1. nello stato patrimoniale e nel conto
          profitti  e  perdite  si  devono  iscrivere  separatamente,
          nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 9, 10
          e  da  23  a  26.  E'   ammessa   una   suddivisione   piu'
          particolareggiata delle voci, purche' rispetti la struttura
          degli  schemi.  Si possono aggiungere nuove voci qualora il
          loro contenuto non sia compreso  in  alcuna  voce  prevista
          dagli  schemi.    Siffatta suddivisione o siffatte aggiunte
          possono essere imposte dagli Stati membri".