ART. 21. 
               (Albo dei mediatori di assicurazione). 
   1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n.
792, e' sostituito dal seguente: 
   "Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini
di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino,  attraverso
un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di  controllo,  di
aver svolto per quattro anni, in uno  qualsiasi  degli  Stati  membri
della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione  e
riassicurazione, come indipendenti o  in  qualita'  di  dirigenti  di
impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita'  di  agente  di
assicurazione". 
 
          Nota all'art. 21:
             -  La  legge  28  novembre  1984,  n.  792,  concerne le
          assicurazioni private. L'art. 6 recitava:
             "Art. 6 (Condizioni per l'iscrizione di persone  fisiche
          della   Comunita'  economica  europea).  -  Possono  essere
          iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini  di  uno
          Stato   membro   delle  Comunita'  economica  europea,  che
          provino,   attraverso   un   attestato   rilasciato   dalla
          competente  autorita'  di  controllo,  di  aver  svolto per
          quattro anni l'attivita' di mediatore  di  assicurazione  e
          riassicurazione  in  uno  dei  qualsiasi  dei  Paesi  della
          Comunita' economica europea, come dipendenti o in  qualita'
          di dirigenti di impresa esercente detta attivita'.
             Il termine di quattro anni di cui al comma precedente e'
          ridotto:
               a)  a  due  anni se si sono altresi' svolte per almeno
          tre  anni  funzioni  con  responsabilita'  in  materia   di
          acquisizione,   gestione  ed  esecuzione  di  contratti  di
          assicurazione al  servizio  di  uno  o  piu'  mediatori  di
          assicurazione  o di riassicurazione o di una o piu' imprese
          di assicurazione;
               b) ad un anno se si e'  ricevuta  per  l'attivita'  di
          mediatore  una  formazione  preliminare  comprovata  da  un
          certificato rilasciato  o  riconosciuto  dalla  comptetente
          autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
             L'interessato   deve   inoltre   provare  per  documento
          equipollente o dichiarazione sostitutiva  il  possesso  dei
          requisiti  di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c) ,
          d), e), f) e g)".