ART. 21. (Albo dei mediatori di assicurazione). 1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e' sostituito dal seguente: "Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita' di agente di assicurazione".
Nota all'art. 21: - La legge 28 novembre 1984, n. 792, concerne le assicurazioni private. L'art. 6 recitava: "Art. 6 (Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunita' economica europea). - Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' economica europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno dei qualsiasi dei Paesi della Comunita' economica europea, come dipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita'. Il termine di quattro anni di cui al comma precedente e' ridotto: a) a due anni se si sono altresi' svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilita' in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o piu' mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o piu' imprese di assicurazione; b) ad un anno se si e' ricevuta per l'attivita' di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla comptetente autorita' dello Stato di origine o di provenienza. L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c) , d), e), f) e g)".