Art. 14. 
             Funzionamento delle assemblee studentesche 
 
  1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. 
  2.  L'assemblea  di  istituto  e'  convocata  su  richiesta   della
maggioranza del comitato studentesco di istituto o su  richiesta  del
10% degli studenti. 
  3. La data di convocazione e  l'ordine  del  giorno  dell'assemblea
devono essere preventivamente presentati al preside. 
  4. Il comitato studentesco, ove costituito,  ovvero  il  presidente
eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti
dei partecipanti. 
  5. Il preside ha potere di intervento nel caso  di  violazione  del
regolamento o  in  caso  di  constatata  impossibilita'  di  ordinato
svolgimento dell'assemblea.