Art. 10.
Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione
   del fondo interventi educazione e informazione sanitaria.
  1.  Sono  attribuite  al  Ministro  della  sanita'  le funzioni del
soppresso  Comitato  interministeriale  per  la  gestione  del  fondo
interventi   per  l'educazione  e  l'informazione  sanitaria  di  cui
all'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
 
          Nota all'art. 10:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.
          67/1988, gia' citata nelle note all'art. 2:
             "Art.  19.  -  1.  Per  l'esecuzione  di  prestazioni di
          diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio,  compresa  la
          diagnostica  radioimmunologica,  la  medicina nucleare e la
          fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento  esterno,
          salvi  gli  interventi  di  riabilitazione  e  per malattie
          croniche che richiedono  trattamenti  periodici,  non  puo'
          essere  superato  annualmente  di  oltre  il 5 per cento il
          limite delle prestazioni erogate  nell'ambito  di  ciascuna
          regione  nell'anno  1986  al medesimo titolo. Il termine di
          tre giorni, entro  il  quale  i  cittadini  sono  tenuti  a
          servirsi  delle strutture pubbliche prima di poter accedere
          alle convenzionate per  le  prestazioni  sopraindicate,  e'
          elevato  a  quattro  giorni. Nelle strutture ospedaliere va
          assicurata comunque la  precedenza  ai  ricoverati  per  le
          prestazioni  sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte
          di unita' sanitarie locali del termine massimo  di  quattro
          giorni  per  l'accesso  al convenzionamento esterno possono
          essere segnalate dagli  interessati  alle  regioni  e  alle
          province  autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero
          della sanita'. Il Ministro della  sanita'  regolamenta  con
          proprio decreto la materia.
             2.   Tutte   le   strutture  autorizzate  a  fornire  le
          prestazioni di cui al comma primo e gia'  convenzionate  al
          31  gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche
          se  in  forma  societaria,  restano  convenzionate  con  il
          Servizio  sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di
          una nuova disciplina organica della materia e comunque  non
          oltre il 31 marzo 1989.
             3.  Gli  specialisti e le strutture convenzionate per le
          prestazioni  di  cui  al   comma   primo   debbono   tenere
          aggiornati,  ai  fini  dei  controlli  di  congruita' delle
          prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali
          impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture  di
          acquisto  ed  un  registro del personale comunque impiegato
          corredato  dalle  copie  della  documentazione  comprovante
          l'assolvimento   dei  relativi  obblighi  contributivi.  Le
          inadempienze riscontrate  nei  controlli  sulla  osservanza
          delle  disposizioni  di  cui  sopra  sono  contestate  agli
          specialisti  ed  alle   strutture   convenzionate   perche'
          forniscano  le  eventuali  giustificazioni  ai  sensi delle
          convenzioni   vigenti.   In   caso   di   inadempienza  non
          giustificata,  l'unita'   sanitaria   locale   dispone   la
          sospensione  della  convenzione per un periodo di sei mesi.
          Dopo  il  periodo  di  sospensione   ogni   ulteriore   non
          giustificata   inadempienza  comporta  la  risoluzione  del
          rapporto convenzionale.
             4.    Le    specialita'    medicinali,    al     momento
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata
          con  decreto  del  Ministro della sanita', a partire dal 30
          giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi:
              a)  farmaci  prescrivibili   dal   Servizio   sanitario
          nazionale;
              b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le
          modalita'   d'uso,   sono   utilizzabili  esclusivamente  o
          nell'ambito   ospedaliero   o    direttamente    in    sede
          ambulatoriale, da parte dello specialista;
              c) farmaci di automedicazione;
              d)   altri  farmaci  non  prescrivibili  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale.
             5. Il prontuario terapeutico e' costituito, quanto  alle
          specialita'  medicinali, dai farmaci di cui alla lettera a)
          del comma quarto. Al prontuario e'  allegato  l'elenco  dei
          farmaci  di  cui alla lettera b) del medesimo comma quarto.
          Il prontuario deve conformarsi ai  principi  e  ai  criteri
          stabiliti   dall'art.  30,  terzo  comma,  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
             6. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma
          quarto,  che  concerne  l'autorizzazione  all'immissione in
          commercio delle specialita' medicinali, deve contenere, tra
          l'altro, per ogni specialita', l'indicazione  della  classe
          di  appartenenza  nonche'  il  prezzo  di vendita il quale,
          salvo per l'ipotesi di cui alla lettera c) del citato comma
          quarto,    deve    essere    determinato    dal    Comitato
          interministeriale   prezzi   entro  quaranta  giorni  dalla
          richiesta da parte del Ministero della sanita'.
             7. Alla commissione di cui al decreto-legge  30  ottobre
          1987,  n.   443, convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 dicembre 1987, n.    531,  sono  attribuiti  i  seguenti
          compiti:
              a) valutare la rispondenza delle specialita' medicinali
          ai  requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle
          direttive in materia emanate dalla CEE;
              b)   proporre   la   collocazione   delle   specialita'
          medicinali  in una delle classi, di cui al comma quarto, al
          momento  della  loro  autorizzazione  alla  immissione   in
          commercio   ovvero  proporre  le  modifiche  di  classe  di
          appartenenza  quando  nuove  acquisizioni  scientifiche  lo
          rendano necessario;
              c)   effettuare   la   revisione  di  ogni  specialita'
          medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente
          quella   dei   farmaci   di   uso   ospedaliero   ai   fini
          dell'eventuale  proposta  di estensione alla pratica medica
          extra-ospedaliera;
              d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle
          specialita'   medicinali  alle  reali  esigenze  dei  cicli
          terapeutici.
             8.  Il  Ministero  della  sanita',  su  proposta   della
          commissione  di  cui  al  decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
          443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
          1987, n. 531, in relazione ai principi  e  criteri  di  cui
          all'art.  30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma,
          della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il  31
          ottobre  1988  alla  revisione  del prontuario terapeutico.
          Fino all'attuazione di  detta  revisione  ha  efficacia  il
          prontuario   terapeutico  vigente.  La  citata  commissione
          consultiva   del   farmaco    dispone    con    continuita'
          l'aggiornamento  nel  prontuario  terapeutico  dei  farmaci
          nuovi o gia' noti.
             9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983,  n.  638,  il  CIP  fissa  il
          prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
             10.  La  commissione di cui al comma settimo, sulla base
          di un proprio programma di  lavoro  e  tenuto  conto  delle
          indicazioni  del piano di settore di cui all'art. 32, terzo
          comma,  della  legge  27  dicembre  1983,   n.   730,   con
          particolare    riferimento    alle   proiezioni   temporali
          programmatiche ivi previste, procede  alla  valutazione  di
          tutte  le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di
          proporre la loro collocazione nelle classi di cui al  comma
          quarto,  entro  il  termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai
          fini della revisione delle autorizzazioni, in  ottemperanza
          alla  direttiva  n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il
          termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro  della
          sanita' sono adottati gli atti conseguenti.
             11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro
          i    diciotto   mesi   successivi   alla   emanazione   del
          provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza della
          autorizzazione medesima.  Per i farmaci  gia'  autorizzati,
          il  termine  di diciotto mesi decorre dalla data di entrata
          in vigore della presente legge.
             12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad  aumenti
          del   prezzo  delle  specialita'  medicinali  comprese  nel
          prontuario   terapeutico   nazionale.   Tale   termine   e'
          prolungato  fino  al  30  ottobre  1989  qualora non si sia
          provveduto, entro il 31 ottobre 1988,  alla  revisione  del
          prontuario terapeutico nazionale.
             13.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, la quota di  partecipazione  dell'assistito
          alla  spesa  per  le  prestazioni  farmaceutiche,  prevista
          dall'art. 10, comma terzo, lettera b), del decreto-legge 12
          settembre  1983,  n.  463,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre 1983, n. 638, e'
          determinata in L. 2.000 per ricetta.
             14.   Le  spese  sostenute  da  aziende  produttrici  di
          farmaci, di cui alle lettere a) e b) del comma quarto,  per
          promuovere  e  organizzare  congressi, convegni e viaggi ad
          essi   collegati,   sono   deducibili,   ai   fini    della
          determinazione   del   reddito  di  impresa,  quando  hanno
          finalita' di rilevante interesse scientifico con esclusione
          di scopi pubblicitari in conformita' ai  criteri  stabiliti
          dal Ministro della sanita' con proprio decreto.
             15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', sentite le  competenti  commissioni
          parlamentari,  propone al Comitato interministeriale prezzi
          un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrativo
          delle specialita' medicinali e dei prodotti galenici.
             16. I benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31
          luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  3  ottobre  1987, n. 399, sono estesi alle farmacie,
          comprese quelle pubbliche, nonche' alle  loro  associazioni
          che  svolgono  le  attivita'  di  acquisizione dei dati per
          l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria
          di  elaboratori  elettronici,   programmi   applicativi   e
          apparecchiature  di lettura automatica. All'onere derivante
          dall'attuazione del presente  comma,  valutato  per  l'anno
          1988   in   lire   10   miliardi,   si   provvede  mediante
          corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti  sul
          fondo  speciale  rotativo  per l'innovazione tecnologica di
          cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
             17. E' istituito un fondo per interventi  di  educazione
          ed  informazione  sanitaria collegate ad attivita' sportive
          ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta  ad
          un  Comitato  composto  dal  Ministro della sanita', che lo
          presiede, della pubblica istruzione e del turismo  e  dello
          spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi
          e   le   modalita'   di   attuazione,   avvalendosi   della
          collaborazione di esperti di istituti pubblici di  ricerca,
          delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del
          CONI  ed  enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti
          dall'applicazione del presente comma, valutati in lire  tre
          miliardi  in  ragione  d'anno, si provvede con riduzione di
          lire 1.500 milioni per ciascuno  dei  capitoli  1204  dello
          stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
          per  l'anno  1988  e  4302  dello  stato  di previsione del
          Ministero della sanita' per l'anno  1988  e  corrispondenti
          capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con
          propri  contributi  alla  attuazione dei programmi previsti
          nel presente comma.
             18. Sono trasferiti ai comuni competenti per  territorio
          gli   adempimenti   connessi   con   la   ricezione   delle
          dichiarazioni di cui all'art. 23, comma primo, della  legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  ed  il  conseguente  rilascio
          dell'attestazione  comprovante  il  diritto   all'esenzione
          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria per motivi di
          reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui  al
          presente  comma,  con decreto del Ministro dell'interno, di
          concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e  della
          previdenza   sociale,   sono   fissate  le  caratteristiche
          tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e  le
          modalita'  per  il relativo rilascio. Le attestazioni delle
          esenzioni non correlate a  reddito  sono  rilasciate  dalle
          unita' sanitarie locali.
             19.   Le   regioni  definiscono  con  le  organizzazioni
          sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro  del  personale
          del  Servizio  sanitario nazionale, non oltre il termine di
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i progetti finalizzati di cui all'art. 103,
          comma  settimo, del decreto del Presidente della Repubblica
          20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo  finanziamento,  con
          prioritario  riferimento  alla riduzione della durata media
          delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per  lo
          svolgimento  di  accertamenti  diagnostici  di  particolare
          rilevanza  e  complessita',  nonche'  al  contenimento  dei
          consumi  farmaceutici  intra  ed  extraospedalieri all'uopo
          coinvolgendo nella fase di attuazione e  di  incentivazione
          le commissioni professionali di presidio e regionali per la
          verifica  e la revisione della qualita' tecnico-scientifica
          dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 119  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  20 maggio 1987, n. 270,
          all'art. 40 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
          giugno 1987, n. 289, all'art. 32 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8  giugno  1987, n. 290, all'art. 41 del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  1987,  n.
          291.  Qualora  le  organizzazioni  sindacali  non  facciano
          pervenire  le  proprie  osservazioni  in  tempo  utile,   i
          progetti  vengono  definiti  dalle regioni in via autonoma.
          Qualora le regioni  non  provvedano  alla  definizione  dei
          progetti,  le  somme costituenti il fondo di incentivazione
          di cui all'art. 102, comma settimo, del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano
          accantonate  e  non  possono essere erogate al personale ad
          altro titolo.
             20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformita'  e
          di  uguaglianza  dell'assistenza  sanitaria  sul territorio
          nazionale, il Ministro della sanita' individua con  proprio
          decreto,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente  legge,  l'elenco  delle  prestazioni
          erogabili,  in  forza  di  norme  a  carattere nazionale, a
          carico del Servizio sanitario  nazionale,  ad  integrazione
          delle  prestazioni  curative  previste  dall'art.  25 della
          legge  23  dicembre  1978,  n.   833.   Altre   prestazioni
          aggiuntive  non comprese nell'elenco possono essere erogate
          con le modalita' previste dall'art. 25, ultimo comma, della
          legge 27 dicembre 1983, n. 730".