Art. 12.
              Funzioni del soppresso Comitato nazionale
                   per le politiche dell'handicap
  1.  Sono  attribuite  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  gli  affari  sociali  le  funzioni  del  soppresso
Comitato  nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 
          Nota all'art. 12:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  41  della  legge  n.
          104/1992  (Legge  quadro  per  l'assistenza, l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate):
             "Art. 41 (Competenze del Ministro per gli affari sociali
          e costituzione del  Comitato  nazionale  per  le  politiche
          dell'handicap).    -  1. Il Ministro per gli affari sociali
          coordina  l'attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato
          competenti  a realizzare gli obiettivi della presente legge
          ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le
          persone handicappate e di  verifica  dell'attuazione  della
          legislazione vigente in materia.
             2.   I   disegni   di   legge   del  Governo  contenenti
          disposizioni  concernenti  la  condizione   delle   persone
          handicappate   sono   presentati  previo  concerto  con  il
          Ministro  per  gli  affari  sociali.  Il  concerto  con  il
          Ministro  per  gli  affari  sociali  e'  obbligatorio per i
          regolamenti e per gli atti di carattere  generale  adottati
          in materia.
             3.  Per  favorire  l'assolvimento  dei compiti di cui al
          comma 1, e' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei   Ministri  il  Comitato  nazionale  per  le  politiche
          dell'handicap.
             4. Il Comitato e' composto dal Ministro per  gli  affari
          sociali,  che  lo  presiede, dai Ministri dell'interno, del
          tesoro,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita',  del
          lavoro e della previdenza sociale, nonche' dai Ministri per
          le  riforme  istituzionali  e gli affari regionali e per il
          coordinamento delle politiche comunitarie.   Alle  riunioni
          del  Comitato  possono  essere chiamati a partecipare altri
          Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
             5. Il Comitato e' convocato almeno tre volte l'anno,  di
          cui una prima della presentazione al Consiglio dei Ministri
          del disegno di legge finanziaria.
             6. Il Comitato si avvale di:
              a)  tre  assessori scelti tra gli assessori regionali e
          delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  designati
          dalla  conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
          province  autonome  ai  sensi  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;
              b)  tre  rappresentanti  degli  enti  locali  designati
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un
          rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle
          autonomie locali;
              c)  cinque  esperti  scelti  fra  i membri degli enti e
          delle associazioni in possesso dei requisiti  di  cui  agli
          articoli  1  e  2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che
          svolgono attivita' di promozione  e  tutela  delle  persone
          handicappate e delle loro famiglie;
              d)  tre  rappresentanti  delle organizzazioni sindacali
          maggiormente rappresentative.
             7. Il Comitato si avvale dei sistemi  informativi  delle
          amministrazioni in esso rappresentate.
             8.  Il  Ministro  per  gli  affari  sociali, entro il 15
          aprile di ogni anno, presenta una relazione  al  Parlamento
          sui  dati relativi allo stato di attuazione delle politiche
          per l'handicap  in  Italia,  nonche'  sugli  indirizzi  che
          saranno seguiti. A tal fine le amministrazioni dello Stato,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti   locali
          trasmettono,  entro  il  28  febbraio di ciascun anno, alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri tutti i dati relativi
          agli  interventi  di  loro  competenza  disciplinati  dalla
          presente  legge.  Nel  primo  anno  di  applicazione  della
          presente legge la  relazione  e'  presentata  entro  il  30
          ottobre.
             9.  Il  Comitato,  nell'esercizio delle sue funzioni, e'
          coadiuvato da una commissione  permanente  composta  da  un
          rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri dell'interno,
          delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della
          sanita',   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          nonche'   da   tre   rappresentanti  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri di cui uno del Dipartimento per  gli
          affari   sociali,  uno  del  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali, uno del Dipartimento per la  funzione  pubblica.
          La  commissione e' presieduta dal responsabile dell'ufficio
          per le problematiche della famiglia, della terza eta',  dei
          disabili  e  degli  emarginati,  del  Dipartimento  per gli
          affari sociali".