Art. 7. Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile 1. Sono attribuite al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile di cui all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 996/1970 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile): "Art. 3. - Ai fini di cui al precedente articolo e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' presieduto dal Ministro per l'interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanita'. Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti: a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilita' dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamita' naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo; b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento; c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonche' quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza; d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile. Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi. Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati. La composizione della commissione di cui al precedente comma e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno. La commissione e' presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi".