Art. 7.
          Funzioni del soppresso Comitato interministeriale
                      per la protezione civile
  1.  Sono  attribuite  al  Dipartimento  per  il coordinamento della
protezione   civile    le    funzioni    del    soppresso    Comitato
interministeriale  per  la  protezione civile di cui all'art. 3 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996.
 
          Nota all'art. 7:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          996/1970   (Norme   sul   soccorso   e   l'assistenza  alle
          popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile):
             "Art. 3. - Ai fini di  cui  al  precedente  articolo  e'
          istituito,  presso  il  Ministero dell'interno, il Comitato
          interministeriale della protezione civile.
             Il comitato e' costituito con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri,  e'  presieduto  dal  Ministro  per
          l'interno  e  di esso fanno parte i Ministri per il tesoro,
          per la difesa, per i lavori pubblici,  per  i  trasporti  e
          l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la
          sanita'.
             Il Comitato interministeriale della protezione civile ha
          i compiti seguenti:
               a)  promuove lo studio e fa proposte agli organi della
          programmazione economica  circa  i  provvedimenti  atti  ad
          evitare  o  ridurre  le  probabilita' dell'insorgere di una
          possibile e prevedibile calamita' naturale o catastrofe  ed
          in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;
               b)  promuove  il  coordinamento dei piani di emergenza
          per l'attuazione dei provvedimenti immediati  da  assumersi
          al verificarsi dell'evento;
               c)  promuove  gli  studi relativi alla predisposizione
          degli  interventi  governativi  da  adottare   durante   le
          operazioni  di  soccorso  nonche' quelli occorrenti dopo la
          cessazione dello stato di emergenza;
               d) promuove la raccolta  e  la  divulgazione  di  ogni
          informazione   utile   ai   fini   della  protezione  della
          popolazione civile.
             Alle funzioni  di  segreteria  ed  all'esecuzione  delle
          deliberazioni    del   Comitato   interministeriale   della
          protezione civile  provvede  il  Ministero  dell'interno  -
          Direzione  generale  della  protezione civile e dei servizi
          antincendi.
             Il Comitato interministeriale della protezione civile si
          avvale   della   collaborazione    di    una    commissione
          interministeriale   tecnica,  composta  dai  rappresentanti
          delle amministrazioni dello Stato  e  degli  enti  pubblici
          interessati.
             La  composizione  della commissione di cui al precedente
          comma e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro  per  l'interno.  La
          commissione  e'  presieduta  dal  direttore  generale della
          protezione civile e dei servizi antincendi".