Art. 9.
       Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area;
                 trasferimento; decadenza; rinuncia
  1.  La  domanda  di  proroga del permesso di ricerca; la domanda di
estensione  o riduzione volontaria dell'area del permesso; la domanda
di trasferimento del permesso, devono essere presentate all'ingegnere
capo  del  distretto  minerario competente. L'ingegnere capo convoca,
nei  casi  di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui
all'art. 5 del presente regolamento.
  2.  Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo
provvede  con  decreto  in  ordine  all'autorizzazione di proroga, di
estensione  o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro
il  termine  massimo  di  ottanta giorni, dalla data di presentazione
della domanda.
  3.  Per  i  giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere
capo  provvede,  entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,
all'invio  di  una relazione al Ministero. Il Ministero, provvede con
decreto  in  ordine  all'autorizzazione  di  proroga, di estensione o
riduzione  volontaria  dell'area,  di trasferimento, entro il termine
massimo  di  centodieci  giorni,  dalla  data  di presentazione della
domanda.
  4.   La   decadenza   del  titolare  del  permesso  di  ricerca  e'
pronunciata,  previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza,
da  parte  dell'ingegnere  capo  del  distretto minerario competente,
della   conferenza  di  servizi,  di  cui  all'art.  5  del  presente
regolamento.  Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di
decadenza  e  prefissione  di un congruo termine per le deduzioni del
titolare,  con  decreto  dell'ingegnere  capo del distretto minerario
competente,  per  i  giacimenti  minerari  di interesse locale, e con
decreto   del  Ministro,  per  i  giacimenti  minerari  di  interesse
nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inzio
di ufficio del procedimento.
  5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale,
o  il  Ministero,  per  i giacimenti minerari di interesse nazionale,
provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente
entro  quaranta  e  cinquanta  giorni  dalla  richiesta  motivata del
titolare del permesso.