Art. 9. Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento; decadenza; rinuncia 1. La domanda di proroga del permesso di ricerca; la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area del permesso; la domanda di trasferimento del permesso, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. 2. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di ottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 3. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di centodieci giorni, dalla data di presentazione della domanda. 4. La decadenza del titolare del permesso di ricerca e' pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministro, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inzio di ufficio del procedimento. 5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.