Art. 23. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le amministrazioni pubbliche effettuano  le  assunzioni  per  le
categorie, le qualifiche ed i profili professionali per  i  quali  e'
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base  di
selezioni tra gli iscritti, nelle liste di  collocamento  formate  ai
sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  che  abbiano
la professionalita' eventualmente richiesta ed i  requisiti  previsti
per  l'accesso  al  pubblico  impiego.  I  lavoratori  sono   avviati
numericamente  alla  selezione  secondo   l'ordine   di   graduatoria
risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali  per  l'impiego
territorialmente competenti. 
  2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi  abbia
conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962. 
  3.  I  lavoratori  possono  iscriversi  in  una   sola   lista   di
collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza. 
  4. La presente disciplina non si  applica  per  le  assunzioni  del
personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei  Corpi  di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  5. Gli avviamenti sono  effettuati  sulla  base  delle  graduatorie
circoscrizionali, oppure, nel  caso  di  enti  la  cui  attivita'  si
esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento  alle
graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti  la  cui
attivita'  si  esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
riferimento  alle  graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni   della
regione. 
 
          Note al capo III:
             - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987  vedi
          in nota all'art. 9.
          Nota all'art. 23:
             -  Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 vedi
          in nota all'art. 9.