Art. 24. 
                       Iscrizione nelle liste 
  1.  Le  sezioni  circoscrizionali   per   l'impiego   formano   una
graduatoria relativa a categorie, qualifiche e profili generici e di-
verse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che  richiedono
specifiche professionalita', nelle quali l'inserimento, a  differenza
della  prima,  e'  operato  sulla  base  del  possesso  di  qualifica
riconosciuta con attestati o sulla  base  di  precedenti  lavorativi,
anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono  formate  sulla  base
degli elementi di cui alla  tabella  allegata  al  presente  decreto,
valutati uniformemente in tutto il  territorio  nazionale  secondo  i
coefficienti ivi indicati. 
  2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione: 
    a)  presso  le   amministrazioni   e   gli   enti   a   carattere
infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti
a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di
competenza  e'  compreso  o  coincide  con  quello  di  una   sezione
circoscrizionale  per  l'impiego,   i   lavoratori   inseriti   nella
graduatoria della selezione stessa; 
    b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici,  il
cui ambito territoriale e' compreso o coincide  con  quello  di  piu'
sezioni della stessa provincia o della stessa regione,  i  lavoratori
inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego rispettivamente interessate; 
    c) presso le sedi  ministeriali  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, le  sedi  delle  direzioni  generali  e  centrali  delle
amministrazioni ad ordinamento autonomo  e  degli  enti  a  carattere
nazionale  o  ultraregionale  e  le  strutture   alle   sedi   stesse
direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella  graduatoria  di
qualsiasi  sezione  circoscrizionale  per  l'impiego   operante   nel
territorio nazionale. 
  3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare
alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio  1968,  n.
15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi  e
la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. E' comunque riservato
all'amministrazione o ente che procede all'assunzione  di  provvedere
all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge. 
  4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art.  30
della legge 31 maggio 1975, n.  191,  come  sostituito  dall'art.  19
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre  alle  sezioni
circoscrizionali per  l'impiego  apposita  certificazione  rilasciata
dagli organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale  per
l'impiego  annota  il  titolo  a  fianco  dei  nomi  dei   lavoratori
interessati  nella  graduatoria  degli  iscritti   nelle   liste   di
collocamento. 
  5. I dipendenti aventi titolo alla  riserva  di  posti  partecipano
alle  prove  selettive  previste  dal  presente  decreto,  di   norma
unitamente  ai  lavoratori  iscritti  nelle  liste  di   collocamento
appositamente  avviati  e  convocati.  Per  la  copertura  di   posti
riservati a dipendenti in servizio ed  ai  destinatari  dell'art.  19
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi  non
ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere  con  le  procedure
previste dal presente decreto. 
  6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo
determinato,   i   lavoratori   interessati   debbono   espressamente
dichiarare la propria disponibilita'.  La  dichiarazione  si  intende
revocata qualora il  lavoratore  non  risponda  alla  convocazione  o
rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo  tipo  di
rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano,  con  le
medesime modalita' per le assunzioni a tempo indeterminato,  separate
graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato  la  disponibilita'
ai predetti rapporti. 
  7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono
nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. 
 
          Note all'art. 24:
            -  Per  il riferimento alla legge n. 15/1968 vedi in nota
          all'art. 4.
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  della  legge  n.
          191/1975  (Nuove norme per il servizio di leva), cosi' come
          sostituito  dal  comma  1,  dell'art.  19  della  legge  24
          dicembre 1986, n. 958:
             "Art.   30.  -  Ferme  restando  le  aliquote  di  posti
          spettanti  ai   soggetti   aventi   titolo   all'assunzione
          obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
          successive  modificazioni,  le amministrazioni dello Stato,
          delle  regioni  e  delle  provincie,  nonche'  dei   comuni
          superiori  a  150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere,
          nel limite del cinque per cento  delle  assunzioni  annuali
          degli  impiegati  e  del  dieci  per cento delle assunzioni
          annuali  degli  operai,  i  militari  in  ferma   di   leva
          prolungata  ed  i  volontari  specializzati delle tre Forze
          armate congedati senza demerito al termine  della  ferma  o
          rafferma contratte.
             Se  alle  assunzioni si provvede per concorso la riserva
          dei posti di cui al comma primo, opera sui  posti  messi  a
          concorso.   Se   l'assunzione   e'  fatta  senza  concorso,
          all'accertamento dell'idoneita' professionale  si  provvede
          mediante apposita prova.
             La  domanda  di assunzione deve essere presentata a pena
          di decadenza entro un anno dalla data del  collocamento  in
          congedo.
             I  bandi  di  concorso,  o  comunque i provvedimenti che
          prevedano assunzioni di personale, emanati dalle  pubbliche
          amministrazioni   di   cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati
          agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.
             Il Ministero della difesa  agevola  il  collocamento  al
          lavoro  dei  militari  in  ferma  di leva prolungata che si
          trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
             Il Ministero della difesa agevola altresi'  l'avviamento
          al  lavoro  degli ufficiali che terminano senza demerito la
          ferma di cui all'art.  37 della legge 20 settembre 1980, n.
          574, e successive modificazioni, nell'ambito delle  riserve
          di posti concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge.
             Le  amministrazioni  di  cui al primo comma del presente
          articolo e al secondo comma del citato art. 40 della  legge
          20  settembre  1980,  n.    574, trasmettono alla Direzione
          generale delle provvidenze per il personale  del  Ministero
          della  difesa  copia  dei  bandi di concorso o comunque dei
          provvedimenti  che  prevedono   assunzioni   di   personale
          nonche',  entro  il  mese  di  gennaio  di ciascun anno, un
          prospetto delle assunzioni operate ai  sensi  del  presente
          articolo nel corso dell'anno precedente.
             Le   qualifiche   professionali  e  le  specializzazioni
          acquisite durante la ferma di  leva  prolungata,  attestate
          con   diploma  rilasciato  dall'ente  militare  competente,
          costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie
          e speciali di collocamento".
             - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  19  della
          legge  n.    958/1986,  gia'  citata:  "2.  Ai  fini  delle
          assunzioni di cui all'art.  30 della legge 31 maggio  1975,
          n.  191 (vedi nota precedente, n.d.r.), come modificato dal
          comma 1 del presente articolo, si considerano anche  valide
          le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite
          ai sensi dell'articolo 17 della presente legge".