Art. 24. Iscrizione nelle liste 1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a categorie, qualifiche e profili generici e di- verse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che richiedono specifiche professionalita', nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, e' operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati. 2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione: a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza e' compreso o coincide con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa; b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale e' compreso o coincide con quello di piu' sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate; c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio nazionale. 3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. E' comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge. 4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre alle sezioni circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento. 5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto. 6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilita'. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le medesime modalita' per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilita' ai predetti rapporti. 7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.
Note all'art. 24: - Per il riferimento alla legge n. 15/1968 vedi in nota all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva), cosi' come sostituito dal comma 1, dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958: "Art. 30. - Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle provincie, nonche' dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede mediante apposita prova. La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 958/1986, gia' citata: "2. Ai fini delle assunzioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191 (vedi nota precedente, n.d.r.), come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai sensi dell'articolo 17 della presente legge".