Art. 25. 
Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico 
  1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa,
anche periferica, compresa  in  quella  di  competenza  di  una  sola
sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano  direttamente  alla
sezione medesima la richiesta di avviamento a selezione di un  numero
di  lavoratori  pari  al  doppio  dei   posti   da   ricoprire,   con
l'indicazione del titolo di studio,  della  qualifica  di  iscrizione
nelle liste di collocamento e del  livello  retributivo.  La  sezione
circoscrizionale per l'impiego, entro dieci  giorni  dalla  ricezione
della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad
avviare  a  selezione  i  lavoratori  nel  numero  richiesto  secondo
l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi  i  requisiti  indicati
nella richiesta stessa. 
  2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa,
anche periferica, compresa in quelle di competenza  di  piu'  sezioni
circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni
richiesta di un numero di lavoratori pari  al  doppio  dei  posti  da
ricoprire. La  richiesta  deve  essere  trasmessa  anche  all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso  in  cui
siano interessate piu' circoscrizioni della stessa provincia,  ovvero
all'ufficio regionale del lavoro e  della  massima  occupazione,  nel
caso in cui siano interessate  circoscrizioni  di  province  diverse,
perche' formulino, sulla base dei punteggi comunicati  dalle  sezioni
circoscrizionali interessate, apposita  graduatoria  unica  integrata
dai lavoratori individuati dalle sezioni  medesime  secondo  l'ordine
delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica e'  resa
pubblica mediante affissione all'albo degli uffici  e  delle  sezioni
interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del  lavoro,
entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale
e motivato impedimento,  sono  tenuti  ad  avviare  a  selezionare  i
lavoratori  secondo  l'ordine  della  graduatoria  unica  in   numero
corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. 
  3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari  in
ferma di leva prolungata e volontari specializzati  delle  tre  Forze
armate congedati senza demerito al termine  della  ferma  o  rafferma
contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento  il  numero
dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai  sensi  dell'art.
30, comma 1, della legge 31 maggio  1975,  n.  191,  come  modificato
dall'art. 19 legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
 
           Nota all'art. 25:
             -  Per  il comma 1 dell'art. 30 della legge n. 191/1975,
          vedi in nota all'art. 24.