Art. 26. 
                   Assunzioni nelle sedi centrali 
  1.  Le  selezioni  di  personale  per  le   sedi   centrali   delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo  e  degli
enti pubblici non economici a  carattere  nazionale  sono  effettuate
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie,
qualifiche e profili interessanti piu' amministrazioni ed enti. 
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il  1›  febbraio  di
ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti  per
categoria, qualifica e profilo professionale. 
  3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali
per l'impiego, interessati  a  tali  assunzioni,  presentano  domanda
secondo le modalita' e nei termini previsti dai bandi di  offerta  di
lavoro  emanati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
  4. I bandi debbono indicare il numero dei posti  offerti,  distinti
per profilo professionale e per amministrazione,  nonche'  l'aliquota
di posti riservati. 
  5. Le domande degli aspiranti, compilate  su  modelli  predisposti,
devono, in ogni caso,  essere  corredate,  a  pena  di  nullita',  da
apposita certificazione della sezione circoscrizionale per  l'impiego
d'iscrizione, attestante l'iscrizione  nelle  liste  di  collocamento
della medesima e la  relativa  qualifica,  nonche'  la  posizione  in
graduatoria ed il punteggio attribuito.  L'attestazione  puo'  essere
apposta anche in calce alla domanda. 
  6. Con riferimento ai profili professionali  di  cui  al  bando  di
offerta  di  lavoro,  si  formula  apposita  graduatoria   integrata,
ordinata   secondo   il    punteggio    attestato    dalle    sezioni
circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati  i
nomi degli aventi titolo alla riserva. 
  7. La graduatoria e' resa pubblica con le stesse modalita' previste
per  il  bando  di  offerta  di  lavoro.  Entro  dieci  giorni  dalla
pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione  avverso  la
posizione in graduatoria se  derivante  da  errata  trascrizione  del
punteggio. La rettifica e' effettuata nei cinque  giorni  successivi.
La collocazione nella graduatoria  integrata  costituisce  ordine  di
precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. 
I lavoratori sono convocati in numero pari al  doppio  dei  posti  da
ricoprire. 
  8. In casi  di  particolare  urgenza,  qualora  non  sia  possibile
provvedere  tempestivamente  con  le  procedure  di  cui  sopra,   la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Dipartimento
della funzione pubblica puo' autorizzare amministrazioni ed  enti  ad
attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalita'
indicate nel presente articolo.