Art. 27. 
                              Selezione 
  1.  Le  amministrazioni  e  gli  enti,  entro  dieci  giorni  dalla
ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  entro
dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono
convocare  i  candidati  per  sottoporli  alle  prove  di  idoneita',
rispettivamente secondo  l'ordine  di  avviamento  e  di  graduatoria
integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. 
  2. La  selezione  consiste  nello  svolgimento  di  prove  pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni  lavorative  i  cui  contenuti
sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie
e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale  dei
comparti  di  appartenenza  od  eventualmente  anche  delle   singole
amministrazioni e comunque  con  riferimento  ai  contenuti  ed  alle
modalita'  stabilite  per  le  prove   di   idoneita'   relative   al
conseguimento degli attestati di professionalita' della  regione  nel
cui  ambito  ricade  l'amministrazione  che   deve   procedere   alla
selezione, alla stregua  degli  articoli  14  e  18  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845. 
  3.  La  selezione  deve   tendere   ad   accertare   esclusivamente
l'idoneita' del lavoratore a svolgere  le  relative  mansioni  e  non
comporta valutazione comparativa. 
  4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano  risposto  alla
convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano  accettato
la nomina ovvero non siano piu' in possesso dei requisiti  richiesti,
si provvede fino alla copertura dei posti  con  ulteriori  avviamenti
effettuati, secondo l'ordine  della  stessa  graduatoria  vigente  al
momento della richiesta,  in  seguito  alla  comunicazione  da  parte
dell'ente dell'esito del precedente avviamento. 
  5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullita',  pubbliche
e  sono  precedute  dall'affissione  di  apposito   avviso   all'albo
dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni  provvede  la
stessa  commissione,  fino  alla   completa   copertura   dei   posti
complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o  nel  bando
di offerta di lavoro. 
 
          Nota all'art. 27:
             - Si riporta il testo degli articoli 14 e 18 della legge
          n.    845/1978  (Legge-quadro,  in  materia  di  formazione
          professionale):
             "Art. 14 (Attestato di  qualifica).  -  Al  termine  dei
          corsi di formazione professionale volti al conseguimento di
          una  qualifica,  gli  allievi  che  vi abbiano regolarmente
          partecipato   sono   ammessi   alle   prove   finali    per
          l'accertamento   dell'idoneita'   conseguita.   Tali  prove
          finali,  che  devono  essere  conformi  a  quanto  previsto
          dall'articolo  18,  primo  comma lettera a), sono svolte di
          fronte  a  commissioni  esaminatrici,  composte  nei   modi
          previsti   dalle  leggi  regionali,  delle  quali  dovranno
          comunque far parte esperti designati dalle  amministrazioni
          periferiche  del  Ministero della pubblica istruzione e del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  nonche'
          esperti   designati   dalle  organizzazioni  sindacali  dei
          lavoratori e dei datori di lavoro.
             Con  il  superamento  delle  prove  finali  gli  allievi
          conseguono  attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai
          quali gli uffici di collocamento  assegnano  le  qualifiche
          valide    ai    fini    dell'avviamento    al    lavoro   e
          dell'inquadramento aziendale.
             Gli attestati di  cui  sopra  costituiscono  titolo  per
          l'ammissione ai pubblici concorsi".
             "Art.   18  (Competenze  dello  Stato).  -  Spettano  al
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
               a)  la  disciplina  dell'ordinamento  delle  fasce  di
          mansioni e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei
          rapporti  contrattuali  di lavoro. Il Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale provvede con  propri  decreti,  da
          emanarsi   entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge, sentita la commissione di cui  all'articolo
          precedente,  e  tenuto conto degli accordi internazionali e
          comunitari in vigore,  alla  definizione  delle  qualifiche
          professionali,  dei  loro  contenuti  tecnici, culturali ed
          operativi  e  delle  prove  di  accertamento  per  la  loro
          attribuzione.  Con  successivi  decreti  si  provvedera' ai
          necessari aggiornamenti;
               b) il collegamento con le  regioni  sotto  il  profilo
          delle reciproche informazioni e documentazioni;
               c)  i  rapporti  con  il  Fondo  sociale  europeo,  e,
          d'intesa con il  Ministero  degli  affari  esteri,  con  le
          autorita'  e  gli  organismi  esteri operanti in materia di
          formazione professionale;
               d) l'istituzione ed il finanziamento delle  iniziative
          di   formazione   professionale   dei  lavoratori  italiani
          all'estero alla cui vigilanza  e  gestione  provvedono  gli
          uffici del Ministero degli affari esteri;
               e)   la  predisposizione  ed  il  finanziamento  delle
          attivita'  formative  del  personale   da   utilizzare   in
          programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in
          via di sviluppo;
               f)   le   attivita'   di   studio,   di   ricerca,  di
          documentazione,  di  informazione  e  sperimentazione,   da
          definirsi mediante specifico programma annuale in relazione
          alle  esigenze della programmazione nazionale e a quelle di
          indirizzo e di coordinamento nel  settore,  secondo  quanto
          previsto  dall'art. 41, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio
          1977, n. 616;
               g) l'inoltro alla Comunita' economica  europea,  o  ad
          altri   organismi   internazionali,   ed  il  finanziamento
          integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso  dei
          fondi comunitari o internazionali;
               h)  l'assistenza  tecnica  e  il  finanziamento  delle
          iniziative di formazione  professionale,  d'intesa  con  le
          regioni  e  tramite  esse, nei casi di rilevante squilibrio
          locale tra domanda  e  offerta  di  lavoro  secondo  quanto
          previsto  dall'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio
          1977, n. 616, nonche' gli  interventi  di  riqualificazione
          previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;
               i)  l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con
          le regioni e su loro iniziativa, di corsi di  aggiornamento
          del  personale  impiegato  nelle  iniziative  di formazione
          professionale secondo quanto previsto dall'art. 4,  lettera
          h);
               l) la definizione su parere conforme della commissione
          di   cui   all'art.   17,  dei  requisiti  tecnici  per  il
          riconoscimento  dell'idoneita'  delle  strutture  e   delle
          attrezzature adibite alla formazione professionale.
             Resta  fermo quanto stabilito dall'art. 40 del D.P.R. 24
          luglio 1977, n. 616".