Art. 28. 
                       Assunzioni in servizio 
  1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono  a  nominare
in  prova  e  ad  immettere  in  servizio  i   lavoratori   utilmente
selezionati,  anche  singolarmente  o  per  scaglioni,  nel  rispetto
dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  nel  rispetto  dell'ordine   della   graduatoria
integrata,  assegna   i   lavoratori   utilmente   selezionati   alle
amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva
nomina in prova ed immissione in servizio.