Art. 12.
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera
q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e
gestione dell'emergenza;
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un
pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da'
istruzioni affinche' i lavoratori possano, in caso di pericolo grave
ed immediato che non puo' essere evitato, cessare la loro attivita',
ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilita' di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il
datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita'
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.