Art. 13. Prevenzione incendi 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 e' adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 13: - Il D.P.R. n. 577/1982 reca il regolamento sull'espletamento dei servizi anticendi.