Art. 13. 
                         Prevenzione incendi 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982,  n.  577,  i  Ministri  dell'interno,  del
lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attivita',
al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio,  adottano
uno o piu' decreti nei quali sono definiti: 
    a) i criteri diretti ad individuare: 
    1) misure intese ad  evitare  l'insorgere  di  un  incendio  e  a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 
    2) misure precauzionali di esercizio; 
    3) metodi di controllo e  manutenzione  degli  impianti  e  delle
attrezzature antincendio; 
    4) criteri per la gestione delle emergenze; 
    b) le caratteristiche dello specifico servizio di  prevenzione  e
protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i  requisiti  del
personale addetto e la sua formazione. 
  2. Per il settore minerario  il  decreto  di  cui  al  comma  1  e'
adottato dai Ministri dell'interno, del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
 
Nota all'art. 13:
             -   Il   D.P.R.   n.   577/1982   reca   il  regolamento
          sull'espletamento dei servizi anticendi.