Art. 14. 
    Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato 
  1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,  immediato  e  che
non puo' essere evitato, si allontana dal posto di lavoro  ovvero  da
una zona pericolosa, non puo' subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 
  2. Il lavoratore che, in caso  di  pericolo  grave  e  immediato  e
nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo,  non  puo'
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.