Art. 15.
Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attivita' e
delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, sentito
il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari
in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o piu' lavoratori incaricati dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono
individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri
della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di
sanita'.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni vigenti in materia.