Art. 15. 
                           Pronto soccorso 
  1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attivita' e
delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva,  sentito
il medico competente ove previsto, prende i  provvedimenti  necessari
in materia di pronto soccorso e di assistenza  medica  di  emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti  sui  luoghi  di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
  2. Il datore di  lavoro,  qualora  non  vi  provveda  direttamente,
designa  uno  o  piu'  lavoratori  incaricati   dell'attuazione   dei
provvedimenti di cui al comma 1. 
  3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,
i  requisiti  del  personale  addetto  e  la  sua   formazione   sono
individuati in relazione alla natura dell'attivita',  al  numero  dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri
della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della  funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  sentita
la commissione consultiva permanente  e  il  Consiglio  superiore  di
sanita'. 
  4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3  si  applicano
le disposizioni vigenti in materia.