Art. 22. 
                             (Personale) 
  1. L'orario di servizio  nelle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque
giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane,  in  attuazione  dei
principi  generali  di  cui  al  titolo  I   del   predetto   decreto
legislativo. Sono fatte salve in ogni caso  le  particolari  esigenze
dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuita'  e  che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni  della
settimana,  quelle  delle  istituzioni  scolastiche,  nonche'  quelle
derivanti dalla necessita' di assicurare  comunque  la  funzionalita'
delle  strutture  di  altri  uffici  pubblici  con   un   ampliamento
dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi. 
  2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel  comma  1  l'orario
settimanale di lavoro ordinario,  nell'ambito  dell'orario  d'obbligo
contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio e si  articola  su
cinque  giorni,  anche  nelle  ore  pomeridiane,   fatte   salve   le
particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1. 
  3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura
al pubblico e dell'orario di lavoro e' definita, con le procedure  di
cui all'articolo  10,  all'articolo  16,  comma  1,  lettera  d),  ed
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,  avendo  presenti  le
finalita'  e  gli  obiettivi  da  realizzare  e  le  prestazioni   da
assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle  esigenze
dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque  articolato,  e'  accertato
mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. 
  4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque
giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i  fondi  comunque  utilizzati
nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario
al personale del comparto ministeriale, ivi compreso  quello  addetto
agli uffici cui si applicano  i  criteri  previsti  dall'articolo  19
della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del  5  per  cento
per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le
altre   amministrazioni   pubbliche    provvedono,    contestualmente
all'applicazione dell'orario  previsto  dai  precedenti  commi,  alla
riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario. 
  5. E' abrogato l'articolo 60 del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono  defi-
nite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e'
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  succes-
sive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo  ed
a  tempo  indeterminato,  ivi  compreso  quello   appartenente   alle
categorie protette. 
  7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al  31  dicembre  1997,
ferme restando le disposizioni  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano  le  disposizioni
contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,  n.
537, fatta eccezione per  la  mobilita'  che  puo'  avvenire  per  la
copertura del 50 per cento dei posti resisi  vacanti  per  cessazioni
dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di
mobilita' nelle amministrazioni pubbliche. Il  personale  docente  di
ruolo  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  in  soprannumero  o
appartenente  alle  dotazioni  organiche   aggiuntive   puo'   essere
utilizzato, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni,
negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno  ai
portatori di handicap purche'  risulti  in  possesso  del  prescritto
titolo di specializzazione. 
  8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel  comma
6 possono assumere  personale  di  ruolo  e  a  tempo  indeterminato,
esclusivamente  in  applicazione  delle  disposizioni  del   presente
articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi,
approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio  1992,  la
cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al  31  dicembre
1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi  e
attuate  assunzioni  di  personale   per   i   ruoli   locali   delle
amministrazioni pubbliche nella  provincia  di  Bolzano,  nei  limiti
delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8  non  si  applicano  al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al  personale  del  Corpo  di
polizia penitenziaria e del  Corpo  forestale  dello  Stato.  Per  il
personale  del  comparto   scuola   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre  1993,
n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo
e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97  i  criteri
di programmazione delle nuove nomine in ruolo del  personale  docente
sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal  comma
15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere  le  assunzioni
del  personale  docente   sui   posti   delle   dotazioni   organiche
provinciali, preordinate alle finalita' di  cui  all'articolo  3  del
decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per  cento
delle predette dotazioni. 
  10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad  applicarsi
il comma 26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano  agli
enti  locali  territoriali   che   non   versino   nelle   situazioni
strutturalmente  deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e comunque,  nei  limiti  delle
disposizioni di bilancio. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7  e  8  non  si  applicano,
altresi', alle camere di commercio che non versino in  condizioni  di
squilibrio  finanziario,  e  che  abbiano  rideterminato  la  propria
dotazione organica, le quali possono assumere personale,  nell'ambito
dei posti  vacanti  e  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,
utilizzando  le  somme  percepitte  ai  sensi  dell'articolo  34  del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modificazioni. 
  13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilita',
a  decorrere  dal  1  luglio  1995,  le  camere  di  commercio  danno
comunicazione dei posti vacanti alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 60 giorni  dal
ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette a ciascuna
camera di commercio l'elenco nominativo del personale  da  trasferire
mediante le procedure di mobilita'. In mancanza di tale  trasmissione
nel termine, la camera di commercio  puo'  avviare  le  procedure  di
assunzione ai sensi del comma 12. 
  14. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  24,  comma  9,
lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  1989,  n.  144,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, gli enti  locali  della  regione,  che
hanno dichiarato il dissesto e che  abbiano  ottenuto  l'approvazione
della pianta organica,  del  piano  di  risanamento  e  del  bilancio
riequilibrato, nei quali vi  siano  posti  vacanti  in  organico  non
ricopribili  con  la  riammissione  di  proprio  personale  messo  in
mobilita', possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze  alla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione  pubblica,  ai
fini  del  trasferimento,  mediante  la  procedura  di  mobilita'  di
ufficio, di dipendenti di identico  livello  posti  in  mobilita'  da
altri enti della regione. Qualora  non  risultasse  possibile,  entro
novanta   giorni   dall'avvenuta    comunicazione,    operare    tali
trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei  posti
vacanti mediante concorsi pubblici  con  facolta'  di  riservare  una
quota non superiore al 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  a
dipendenti gia' in servizio presso gli enti medesimi.  In  deroga  ad
ogni contraria disposizione, la quota del 25 per  cento  puo'  essere
superata fino a concorrenza del numero totale  di  posti  vacanti  in
organico per i concorsi a posti della  qualifica  di  dirigente.  Per
tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti  le  prove,  i
requisiti per l'ammissione  e  le  commissioni  di  concorso  di  cui
all'articolo 19, comma 2, ultima parte, all'articolo 19, comma 3,  ed
agli articoli 3 e 20 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 aprile 1994, n. 439. 
  15.  La  verifica  dei  carichi  di  lavoro  di  cui  al  comma   5
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' preordinata: 
    a) alla definizione delle  dotazioni  organiche  occorrenti  alle
singole strutture delle pubbliche amministrazioni; 
    b) all'individuazione delle procedure; 
    c)  alla  razionalizzazione,  semplificazione  e  riduzione,   se
necessario, delle procedure medesime. 
  16.  Le  dotazioni  organiche   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite
entro il 30 giugno 1995.  Decorso  tale  termine  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
concerto con il  Ministero  del  tesoro,  procede  d'ufficio  per  le
amministrazioni indicate nel comma 18. 
  17. L'individuazione delle procedure,  la  loro  razionalizzazione,
semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere  b)  e  c)
del comma 15, sono effettuate  e  comunicate  al  Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro  prima  della  successiva
verifica  biennale  dei  carichi  di  lavoro,  cosi'  da   pervenire,
nell'arco  del  primo  anno,  all'individuazione  delle  procedure  o
procedimenti e,  entro  l'anno  successivo,  alla  razionalizzazione,
semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso,  ferma
la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per la ridefinizione degli  uffici  e  delle  dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni. 
  18. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge  24
dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruita'  del
Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione
dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel
comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici
non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito  delle
verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei  carichi
di lavoro e' comunicato  al  Ministero  del  tesoro.  Le  metodologie
adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi  gli  enti  locali
per i quali si applicano le disposizioni di cui al  decreto-legge  11
ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti
organi delle amministrazioni stesse che  ne  attestano  nel  medesimo
atto la congruita'. 
  19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i  dati  della
rilevazione dei carichi di lavoro delle  amministrazioni  di  cui  al
comma 18 per monitorare le linee di attivita' omogenee allo scopo  di
definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il
dimensionamento delle dotazioni organiche. 
  20. I contingenti  di  personale  da  destinare  a  tempo  parziale
previsti dall'articolo 2, comma 1, del  decreto  del  Presedente  del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il
limite percentuale del 25 per cento. 
  21. Le amministrazioni  pubbliche  determinano,  sulla  base  delle
domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro  il
30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
8 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  marzo
1989, n. 117. 
  22.  Il  primo  comma  dell'articolo  40  del  testo  unico   delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, come sostituito  dal  comma  39  dell'articolo  3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel  senso  che
l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto  di  congedo
straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza  di  un
solo giorno. 
  23. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, dopo le parole: " le disposizioni di cui  al  comma  39  non  si
applicano "  sono  inserite  le  seguenti:  "  nei  casi  di  congedo
straordinario previsti dall'articolo 37,  secondo  comma,  del  testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, nonche' ". 
  24. Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  1993,
n. 537, e' inserito il seguente: 
  "40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo  di
congedo staordinario puo' essere collocato in aspettativa,  ai  sensi
dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  di  altre   analoghe
disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a
sette giorni lavorativi". 
  25. Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, e' sostituito dal seguente: 
  " 42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n.  3,  sono  abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche
speciali, che  prevedono  la  possibilita'  per  i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure  in
aspettativa  per  infermita'  per  attendere   alle   cure   termali,
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ". 
  26. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, si interpreta nel  senso  che  devono  ritenersi  implicitamente
abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative  che
disciplinano  per  i  dipendenti  di  ruolo   delle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,  in
modo difforme il congedo straordinario o istituti  analoghi  comunque
denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo  454
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di
attivita'  artistiche  e  sportive  da  parte,  rispettivamente,  del
personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche  degli
istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica. 
  27. Nei confronti del dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  e  successive   modificazioni   e   integrazioni,   per   la
determinazione  dell'equo  indennizzo  spettante   per   la   perdita
dell'integrita' fisica ai sensi  dell'articolo  68  del  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, si  considera  l'importo  dello  stipendio  tabellare  in
godimento alla data di presentazione della domanda o  dell'avvio  del
procedimento d'ufficio. 
  28.   La   misura   dell'equo   indennizzo   per   le   menomazioni
dell'integrita' fisica ascritte alla prima categoria della tabella  A
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' pari  a  due
volte l'importo dello stipendio tabellare  determinato  a  norma  del
comma 24 del presente articolo. 
  29. Restano ferme  le  percentuali  di  riduzione  stabilite  dalle
vigenti norme per le menomazioni dell'integrita' fisica  inferiori  a
quelle di prima categoria. 
  30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano dal  1
gennaio 1995. 
  31. E' abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  32. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si  interpreta
nel senso che gli inquadramenti nelle  qualifiche  funzionali  e  nei
profili  professionali,   ivi   previsti,   non   producono   effetti
sull'indennita' di servizio all'estero che, fino alla data di entrata
in vigore del regolamento emanato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure
di base  previste  nella  tabella  n.  19  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  in  relazione   al   posto-funzione
conferito  con  provvedimento  formale  al  personale   in   servizio
all'estero a decorrere dal 1 luglio 1978. 
  33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino  della
disciplina delle indennita' di servizio  e  degli  assegni  di  sede,
comunque denominati, spettanti  ai  dipendenti  del  Ministero  degli
affari esteri in servizio all'estero  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 1995, i coefficienti  di  maggiorazione  dell'indennita'  di
sede previsti dall'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono  subire  variazioni  in
aumento rispetto alle misure stabilita  dal  1  gennaio  1994,  fatta
eccezione per quelle compensative connesse alle  eventuali  modifiche
dei tassi fissi di ragguaglio di cui all'articolo  209  del  medesimo
decreto. 
  34.  Per  l'anno  1995  e'  fatto  divieto  a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni  di  adottare  provvedimenti  per   l'estensione   di
decisioni  giurisdizionali  aventi  forza  di  giudicato  o  comunque
divenute esecutive nella materia del pubblico impiego. 
  35. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre  1993,  n.
537, e' sostituito dal seguente: 
  " 18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge  2  aprile
1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19  febbraio
1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n.  100,
e  all'articolo  10  del  decreto-legge  4  agosto  1987,   n.   325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si
applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo
spostamento da  una  ad  altra  sede  di  servizio  sita  in  diversa
localita', purche' il cambiamento  di  sede,  comporti  un  effettivo
disagio da comprovare anche mediante idonea documentazione, secondo i
criteri e le modalita' previsti in  apposito  regolamento,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi  su  proposta
del Ministro di grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno,  della  difesa  e  del  tesoro.  Sulle  indennita'   di
trasferimento  previste  dalle   citate   leggi   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni." 
  36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma  35,  e'  emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  si
applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed
assistenziale,  per  i  quali  non  sia  maturato  il  diritto   alla
percezione  entro  il  23  dicembre  1994,  spettanti  ai  dipendenti
pubblici e privati in  attivita'  di  servizio  o  in  quiescenza.  I
criteri e le  modalita'  di  applicazione  del  presente  comma  sono
determinati con decreto del Ministro del  tesoro,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di  lavoro
costituiscono norme  di  indirizzo  per  le  regioni  che  provvedono
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di spesa. le  regioni
si avvalgono altresi' della disciplina sulle assunzioni prevista  per
gli enti locali non in dissesto. 
  38. Le  norme  sull'aspettativa  per  mandato  parlamentare  per  i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di  cui  all'articolo  71
del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  si  interpretano
autenticamente  nel  senso  della  loro   applicabilita'   anche   ai
professori e ricercatori  universitari  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione  delle  somme
indebitamente percepite, ivi compresi  gli  interessi  legali  dovra'
essere effettuata secondo un programma  di  rientro  stabilito  dalle
amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del  30  giugno
1995. 
  39. La normativa prevista dall'articolo 31 della  legge  20  maggio
1970,   n.   300,   e   successive   modificazioni,   si   interpreta
autenticamente nel  senso  della  sua  applicabilita'  ai  dipendenti
pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel  Parlamento  europeo  e
nei consigli regionali. 
  40. Il titolo I del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella  provincia  di
Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le  aziende,
societa' ed enti  che  gestiscono  servizi  pubblici  o  di  pubblica
utilita' escluso  il  personale  stagionale  di  linee  di  trasporto
funicolare. 
  41. Il titolo I del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica  altresi'
ai trasferimenti di personale delle societa' di cui al  comma  40  da
sedi o uffici situati in altre province a sedi o  uffici  situati  in
provincia di Bolzano.