Art. 25. 
                      (Incarichi di consulenza) 
  1. Al  fine  di  garantire  la  piena  e  effettiva  trasparenza  e
imparzialita'  dell'azione   amministrativa,   al   personale   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  che  cessa  volontariamente  dal
servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di
vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia
il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata
di anzianita' previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere
conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio  e  ricerca
da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con
le quali ha avuto rapporti  di  lavoro  o  impiego  nei  cinque  anni
precedenti a quello della cessazione dal servizio. 
  2. In deroga al comma 1,  gli  incarichi  conferiti  e  i  rapporti
stabiliti alla data di entrata in vigore della  presente  legge  sono
confermati fino alla prima data di scadenza o fino  alla  cessazione,
per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso. 
  3. I soggetti  e  le  amministrazioni  interessati  sono  tenuti  a
comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie rel-
ative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione.
In caso di inottemperanza per i soggetti di  cui  al  comma  1  viene
disposta la decadenza  dell'incarico  o  la  fine  del  rapporto  con
provvedimento  dell'autorita'  amministrativa  competente   e   viene
comminata una sanzione pari al 100 per cento della  controprestazione
pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.