Art. 23. (Commissioni giudicatrici degli esami di maturita'. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Universita') 1. Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturita', i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno ". 2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturita' sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi e' differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza e' attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esame. 3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, gia' prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite. 4. A decorrere dal 1 settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte e' disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. 5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonche' i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianita' di servizio e per limiti di eta' del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle gia' ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non puo' comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado. 6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4. 7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilita' speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonche' le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401 e 2602. 8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le pro- cedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi informatici. 9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo puo' prevedere l'applicazione dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. 10. Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze professionali necessarie per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni organiche provinciali per la scuola elementare puo' essere utilizzata per la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento. 11. La destinazione dei docenti alle attivita' indicate nel comma 10 non deve comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 12. I criteri per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di personale di cui al comma 10, i limiti per la concessione dei periodi di esonero dal servizio, nonche' le modalita' per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. 13. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 198 del D.Lgs. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturita' sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe". - La legge n. 151/1992 reca: "Validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure". - La legge n. 498/1992 reca: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica". - Il D.L. n. 155/1993 reca: "Misure urgenti per la finanza pubblica". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le qali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interminsiteriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazioni di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ". - Si riporta il testo dell'art. 61-bis del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1972: "Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 63/1989 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Universita'): "Art. 1. - 1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonche' il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1 luglio 1979, su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalita' fissate dai commi 2, 3, 4 e 5. 2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, puo' presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica o professionale. 3. La congruenza tra il profilo per il quale e presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio e' demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o piu' commissioni articolate per le diverse aree funzionali. 4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983. 5. Il personale che abbia superato la provia idoneativa e' inquadrato, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneita'. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche gli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonche' al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1 luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza.".