Art. 23.
                (Commissioni giudicatrici degli esami
            di maturita'. Semplificazione delle procedure
              di pagamento del personale della scuola.
                            Universita')
  1.  Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato  con  decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Dall'anno
scolastico  1994-95  e  fino  all'entrata  in  vigore  della  riforma
dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  degli  esami   di
maturita',  i  membri  delle commissioni giudicatrici, con esclusione
del membro interno, sono scelti tra il  personale  docente  di  altre
scuole  o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il
comune sede di esame e tra il personale docente che abbia  l'abituale
dimora  nella  medesima provincia e, per le specifiche discipline per
le quali non sia possibile effettuare nomine in  ambito  provinciale,
tra  il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine,
da  altra  provincia  della  stessa  regione  o,   ulteriormente   in
subordine,  di  altra  regione.  Delle  commissioni  giudicatrici non
possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa  scuola
sede di esame, ad eccezione del membro interno ".
  2.  Con  decorrenza  dall'anno  scolastico  1994-1995,  i  compensi
forfettari per gli esami di maturita' sono stabiliti entro il  limite
di  spesa  complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per
la   funzione   pubblica,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative.  I  compensi  sono  onnicomprensivi di
qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico  di
missione  previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi
e' differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti
e per i membri interni e tiene conto  delle  rispettive  provenienze.
Agli  ispettori  tecnici  incaricati della vigilanza e' attribuito il
compenso  stabilito  per  i  presidenti  provenienti   dalla   stessa
provincia del comune sede di esame.
  3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di
quelle  relative  al  concorso magistrale per titoli ed esami indetto
con decreto ministeriale 23 marzo 1990, gia' prorogate dalla legge 11
febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n.  498,  e  dal
decreto-legge  22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente  prorogate  di
un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali
le graduatorie risultano esaurite.
  4.  A decorrere dal 1  settembre 1995, il pagamento degli stipendi,
delle retribuzioni  e  degli  altri  assegni  fissi  agli  insegnanti
elementari  di  ruolo  e  al personale direttivo, docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario  di  ruolo  in  servizio  negli
istituti  tecnici, professionali e d'arte e' disposto dalle Direzioni
provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base  a  ruoli
di spesa fissa.
  5.   Tutti   i  provvedimenti  riguardanti  il  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi  effetto  sul
trattamento   economico,   ivi   compresi   quelli   concernenti   il
riconoscimento di  servizi  e  la  ricostruzione  e  progressione  di
carriera,  nonche'  i  provvedimenti  di  accettazione  di dimissioni
volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianita' di servizio
e per limiti di eta'  del  medesimo  personale,  sono  devoluti  alla
competenza   dei   capi   di   istituto,   sentiti   i   coordinatori
amministrativi, in aggiunta a quelle gia'  ad  essi  attribuite.  Con
regolamento  ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  saranno  individuati  i   singoli
provvedimenti  che,  per effetto della presente disposizione, sono di
competenza  del  capo  di  istituto.   Gli   analoghi   provvedimenti
riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza
dei  provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di
stato giuridico ed economico non puo' comportare comunque  incrementi
delle  dotazioni  organiche del personale amministrativo delle scuole
di ogni ordine e grado.
  6. Il Ministro del  tesoro,  sentito  il  Ministro  della  pubblica
istruzione,  determina la data mensile di pagamento degli stipendi al
personale di cui al comma 4.
  7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate  in  entrata  al  bilancio
dello  Stato,  per essere successivamente riassegnate con decreti del
Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di  previsione
del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili
sulle  contabilita' speciali scolastiche e sui conti correnti postali
e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500,  nonche'  le
somme   rimaste  disponibili  sui  bilanci  degli  istituti  tecnici,
professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044,
2400, 2401 e 2602.
  8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le  pro-
cedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4.
Le  predette  procedure  dovranno  essere  improntate  a  criteri  di
semplificazione e snellimento con particolare  riguardo  all'utilizzo
dei sistemi informatici.
  9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito,
il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo puo' prevedere
l'applicazione  dell'articolo  61-bis  del  regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
  10.   Al   fine   di  consentire  l'acquisizione  delle  competenze
professionali necessarie per l'insegnamento  della  lingua  straniera
nella  scuola  elementare, per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e
1997-98 una quota delle dotazioni organiche provinciali per la scuola
elementare puo' essere utilizzata per la formazione  dei  docenti  da
destinare a tale insegnamento.
  11.  La  destinazione dei docenti alle attivita' indicate nel comma
10 non deve  comunque  determinare  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio dello Stato.
  12.  I  criteri  per  la  determinazione  annuale  dei  contingenti
provinciali di personale  di  cui  al  comma  10,  i  limiti  per  la
concessione dei periodi di esonero dal servizio, nonche' le modalita'
per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti con decreto
del  Ministro  della  pubblica istruzione, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
  13.  L'articolo  1  della  legge  21  febbraio  1989,  n.  63,   va
interpretato  nel  senso  che  i benefici ivi previsti sono destinati
esclusivamente al personale in  servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge medesima.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 198 del
          D.Lgs.    297/1994  (Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine  e  grado):  "I  membri
          della  commissione  giudicatrice  degli  esami di maturita'
          sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e  scuole
          di   istruzione   secondaria  superiore  o  tra  i  docenti
          abilitati che abbiano insegnato  negli  stessi  istituti  e
          scuole  per almeno un anno le materie su cui verte l'esame.
          Per il membro interno si deroga a  detti  requisiti  quando
          manchino  docenti  di ruolo o abilitati tra i docenti della
          classe".
             -  La  legge  n.   151/1992   reca:   "Validita'   delle
          graduatorie  dei concorsi per il reclutamento del personale
          della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure".
             - La legge n.  498/1992  reca:  "Interventi  urgenti  in
          materia di finanza pubblica".
             -  Il  D.L.  n.  155/1993  reca:  "Misure urgenti per la
          finanza pubblica".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.    3febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di  legge prevista dalla Costituzione, per le qali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interminsiteriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazioni di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale ".
             - Si riporta il  testo  dell'art.  61-bis  del  R.D.  n.
          2440/1923   (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del
          patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato)
          introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 627/1972:
             "Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti
          le  spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
          che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
          alla chiusura dell'esercizio,  possono  essere  trasportati
          interamente   o   per   la  parte  inestinta  all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato.
             La disposizione  di  cui  al  precedente  comma  non  si
          applica  agli  ordini  di accreditamento emessi sui residui
          che, ai sensi dell'art.   36, secondo comma,  del  presente
          decreto,    devono    essere    eliminati   alla   chiusura
          dell'esercizio.".
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 63/1989
          (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico  ed
          amministrativo delle Universita'):
             "Art.  1. - 1. Il personale tecnico ed amministrativo di
          ruolo  delle  Universita',  degli  istituti  di  istruzione
          universitaria,  degli osservatori astronomici, astrofisici,
          vulcanologici e vesuviano, nonche' il personale delle opere
          universitarie  delle  regioni  a  statuto   speciale   fino
          all'effettivo  inquadramento  previsto dal decreto-legge 31
          ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni,  della
          legge  22  dicembre  1979,  n.  642,  che, per essere stato
          assunto o inquadrato successivamente alla data del 1 luglio
          1979,  su  posti  di  ruolo  delle  carriere  previste  dal
          precedente  ordinamento  e  secondo  le  relative procedure
          concorsuali, o che, per  mancanza  di  requisiti  temporali
          previsti  dal  decreto interministeriale dei Ministri della
          pubblica istruzione e del  tesoro  10  dicembre  1980,  non
          abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai
          sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge
          11  luglio  1980,  n.    312,  e'  inquadrato  nei  profili
          professionali delle qualifiche funzionali delle  rispettive
          aree  funzionali  secondo le modalita' fissate dai commi 2,
          3, 4 e 5.
             2. Il predetto personale, sempre che abbia  superato  il
          prescritto  periodo  di  prova,  puo' presentare domanda di
          inquadramento per il profilo  professionale  per  il  quale
          ritenga  di  avere  titolo,  sulla  base del lavoro svolto,
          anche a prescindere  dal  possesso  del  titolo  di  studio
          richiesto  per  l'accesso  a  tale profilo, sempre che tale
          titolo non sia espressamente richiesto da  disposizioni  di
          carattere  generale  per  il  particolare tipo di attivita'
          tecnica, specialistica o professionale.
             3.  La  congruenza  tra  il  profilo  per  il  quale   e
          presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio
          della  struttura presso la quale gli aventi titoli prestano
          servizio e' demandata,  rispettivamente,  al  consiglio  di
          amministrazione      dell'Universita'      o     dell'opera
          universitaria,    ovvero     al     consiglio     direttivo
          dell'osservatorio,   attraverso   una  o  piu'  commissioni
          articolate per le diverse aree funzionali.
             4. Accertata la congruenza stessa,  i  candidati  aventi
          titoli  sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad
          accertare sia la formazione, sia  la  specifica  esperienza
          lavorativa  acquisita nella struttura presso cui gli stessi
          prestano servizio.  Le  relative  commissioni  esaminatrici
          sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  20 maggio 1983,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  26  luglio
          1983.
             5.  Il personale che abbia superato la provia idoneativa
          e' inquadrato, con gli stessi criteri e modalita'  previsti
          dalle  disposizioni  contenute  nell'art. 88 della legge 11
          luglio 1980, n.   312, nella  qualifica  funzionale  e  nel
          profilo   professionale   per   il   quale   ha  conseguito
          l'idoneita'.
             6. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche gli altri dipendenti di ruolo in prova, al
          termine  del  periodo  di  prova,  qualora   ricorrano   le
          condizioni  previste al comma 1, nonche' al personale delle
          biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla
          data del 1 luglio  1979,  sia  stato  inquadrato  ai  sensi
          dell'art.  85  della  legge  11  luglio 1980, n. 312, nella
          qualifica corrispondente a quella di appartenenza.".