Art. 8.
  In ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 7 della legge 23 marzo
1981,   n.   91,   gli  atleti,  che  esercitano  attivita'  sportiva
professionistica,  sono  tenuti  a   sottoporsi   periodicamente   ai
controlli  medici  ed  agli accertamenti clinici e diagnostici di cui
agli allegati C, D, E ed F del presente decreto.