Art. 27.
               Misure per la ripresa dell'occupazione
 1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalita' ed
esperienze necessarie alla promozione di  iniziative  in  materia  di
ripresa     dell'occupazione,     con     particolare     riferimento
all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995,  n.  232,
di lavori socialmente utili nelle aree depresse, e' consentito per un
periodo  non  superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il
distacco ovvero il comando da parte di enti e societa' per  azioni  a
totale  capitale  pubblico  presso  il  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rispettivamente, di  non  piu'  dieci  e  cinque  unita',  con  oneri
relativi  al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti
connessi  con  le  attivita'  che  detto  personale  e'  chiamato  ad
espletare,  a  totale carico degli enti o societa' di provenienza. ((
Il  trattamento  economico  di  cui  al  presente  comma  esclude  le
indennita' di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400. ))
  2.  Al  decreto-legge  14  giugno  1995,  n. 232, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
    1)  al  comma  2  le  parole:  "comma  1,  primo  periodo;"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "comma  1,  relativamente  ai  soggetti
promotori e gestori, nonche' ai soggetti utilizzabili nei progetti;";
    2) al comma 4 le parole: "Per le finalita'" sono sostituite dalle
seguenti: "Con priorita' per le finalita'";
    3) al comma 5 le parole: "comma 2" sono soppresse  e  le  parole:
"entro  il  31  maggio  1995"  sono  sostituite  dalle seguenti: "nel
periodo  1  dicembre  1994-31  maggio  1995";  i  conseguenti   oneri
finanziari  sono posti a carico del fondo per l'occupazione di cui al
comma 4 del medesimo articolo 1;
    b) all'articolo 6:
    1) al comma 21, terzo periodo, le parole: ", prima della data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,"  sono  sostituite dalle
seguenti: ", prima del 30 giugno 1995,".
  3. Per poter essere ammessi ai  benefici  di  cui  all'articolo  1,
commi  5,  7  e  8,  del  decreto-legge  14  giugno  1995,  n. 232, i
lavoratori  interessati,  salvo  quelli  gia'  impegnati  in   lavori
socialmente  utili,  devono  presentare alla sezione circoscrizionale
per  l'impiego  competente  per  territorio,  una  dichiarazione   di
disponibilita'   all'impegno   in   lavori   socialmente   utili.  La
dichiarazione deve essere resa al  suddetto  ufficio,  ovvero  essere
spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.