Art. 8
                                Esame
1.   Ciascuno   dei   soggetti   di   cui  all'articolo  6,  ricevuta
l'informazione,  ai  sensi  dell'art.  7,  puo'  chiedere,  in  forma
scritta,  un  incontro,  al rispettivo livello di contrattazione, per
l'esame in particolare delle seguenti materie, ai sensi dell'articolo
10 del D.Lgs. n. 29 del 1993:
a) articolazione degli orari per il personale ATA;
b) criteri per la determinazione e la distribuzione  dei  carichi  di
lavoro per il personale ATA;
c)  criteri  per  la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto,  per  il
personale  ATA,  dall'art.  31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29
del 1993;
d) strumenti e metodologie per la valutazione della produttivita'  ed
efficacia  qualitativa  del  sistema  scolastico,  con  riferimento a
quanto previsto dall'art. 603  del  D.Lgs.  n.  297  del  1994.  Sono
inoltre  oggetto  di  consultazione,  ai  sensi dell'art. 3, comma 3,
lett.  c)  del  presente  contratto,  i  criteri   e   le   modalita'
organizzative  per  l'assunzione  del personale a tempo determinato e
indeterminato.
2. Della richiesta di esame e' data notizia alle altre organizzazioni
sindacali di cui all'art. 6 del presente contratto.
3. L'esame si svolge in appositi incontri, che  iniziano,  di  norma,
entro  5  giorni  dalla data di ricezione della richiesta; durante il
periodo  di  durata  dell'esame  le  parti  si  adeguano,  nei   loro
comportamenti,   ai   principi   di  responsabilita',  correttezza  e
trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla
ricezione dell'informazione ovvero entro un termine  piu'  breve  per
oggettivi motivi di urgenza.
5.  Dell'esito  dell'esame  e' redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame.  Resta  ferma
l'autonoma   determinazione   definitiva  e  la  responsabilita'  dei
dirigenti nelle stesse materie.
6.  Durante  il  periodo  in  cui  si  svolge  l'esame   gli   organi
dell'amministrazione    scolastica    non    adottano   provvedimenti
unilaterali nelle materie  oggetto  dell'esame  e  le  organizzazioni
sindacali  che  vi  partecipano  non assumono sulle stesse iniziative
conflittuali.