Art. 26. 
                           Sanzioni penali 
  1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito 
dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n.  1498,  e'  cosi'
modificato: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del 
regolamento e' punito con l'arresto fino ad un mese o  con  l'ammenda
da lire trecentomila a lire un milione.". 
    b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art. 162 del codice 
penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi  dell'art.  162-bis
del codice penale". 
  2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 
1920, n. 1881, convertito dalla legge 15  maggio  1924,  n.  891,  le
parole: "con la multa da lire duecentomila a  lire  quattrocentomila"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro  mesi
o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 
  3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, 
n. 147, le parole: "a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con  il  regio  decreto  6  novembre
1926, n. 1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 
a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto  milioni",
e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due
a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  cinque
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  sino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: "con l'ammenda da  lire
250.000  a  lire  1.500.000"  sono  sostituite  dalle  parole:   "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione  a
lire sei milioni". 
  6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a 
lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni",
e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a 
lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a
due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione". 
  7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a 
lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad
un  mese  o  con  l'ammenda  da   lire   trecentomila   a   lire   un
milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a 
lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a
quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a   lire
ottocentomila". 
  8. Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 
a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre
mesi a sei mesi o con l'ammenda da  lire  tre  milioni  a  lire  otto
milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due
a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  cinque
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  9. Il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire 100.000" 
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o  con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire  due  milioni",  e  l'ultimo
periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a 
lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad
un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione". 
  10. Il primo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a 
lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad
un  mese  o  con  l'ammenda  da   lire   trecentomila   a   lire   un
milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a 
lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a
quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a   lire
ottocentomila". 
  11. Il primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 
a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da
tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a  lire  otto
milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due
a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  cinque
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  12. Il primo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 
a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da
tre a sei mesi o con l'ammenda  da  lire  tre  milioni  a  lire  otto
milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  13. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 
a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da
tre a sei mesi o con l'ammenda  da  lire  tre  milioni  a  lire  otto
milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  14. Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a 
lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da  un
mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un  milione  a  lire  quattro
milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a 
lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  15. Il primo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.000 a 
lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad
un mese o con l'ammenda  da  lire  trecentomila  a  lire  un  milione
cinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a 
lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a
quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a   lire
ottocentomila". 
  16. Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 
a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da
tre a sei mesi o con l'ammenda  da  lire  tre  milioni  a  lire  otto
milioni", e il secondo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a 
    tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
    milioni"; 
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) con l'arresto 
fino a due  mesi  o  con  l'ammenda  fino  a  lire  due  milioni  per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e
34.". 
  17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a 
lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a
tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro  milioni",
e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a 
lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a
due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni". 
  18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a 
lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad
un  mese  o  con  l'ammenda  da   lire   trecentomila   a   lire   un
milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a 
lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a
quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a   lire
ottocentomila". 
  19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 
a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da
tre a sei mesi o con l'ammenda  da  lire  tre  milioni  a  lire  otto
milioni", e il secondo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a 
    tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
    milioni"; 
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) con l'arresto 
fino a due mesi o con l'ammenda da lire  cinquecentomila  a  lire  un
milionecinquecentomila per l'inosservanza delle  norme  di  cui  agli
articoli 12, 38, terzo comma, e 67.". 
  20. Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a 
lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a
tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro  milioni",
e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a 
lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  21. Il primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a 
lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad
un  mese  o  con  l'ammenda  da   lire   trecentomila   a   lire   un
milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a 
lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a
quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a   lire
ottocentomila". 
  22. Il primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 
a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da
tre a sei mesi o con l'ammenda  da  lire  tre  milioni  a  lire  otto
milioni", e il secondo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a 
    tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
    milioni"; 
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) con l'arresto 
fino a due mesi o con l'ammenda da lire  cinquecentomila  a  lire  un
milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme  di  cui  agli
articoli 17, primo comma, e 34.". 
  23. Il primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e' cos/' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a 
lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a
tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro  milioni",
e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a 
lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  24. Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a 
lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad
un  mese  o  con  l'ammenda  da   lire   trecentomila   a   lire   un
milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a 
lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a
quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a   lire
ottocentomila". 
  25. Nel primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda  da  lire
25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila  a  lire  due
milioni". 
  26. Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 
a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da
tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a  lire  otto
milioni", e il secondo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite le seguenti: "con l'arresto da due  a
quattro mesi o con  l'ammenda  da  lire  un  milione  a  lire  cinque
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a 
    tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
    milioni"; 
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) con l'arresto 
fino a due mesi o con l'ammenda da lire  cinquecentomila  a  lire  un
milione  cinquecentomila  per  l'inosservanza  delle  norme  di   cui
all'articolo 21, primo e secondo comma.". 
  27. Nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a  lire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  da  due  a
sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni". 
  28. Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda  da  lire  1.000.000  a
lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due
a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni". 
  29. Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a 
lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da  un
mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un  milione  a  lire  quattro
milioni", e il secondo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a 
lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a 
    due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
    milioni"; 
c) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: " c) con 
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a  lire
un milionecinquecentomila  per  l'inosservanza  delle  norme  di  cui
all'articolo 21, secondo comma.". 
  30. Il primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a 
lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad
un mese o con l'ammenda  da  lire  trecentomila  a  lire  un  milione
cinquecentomila", e il secondo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a 
lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a
quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a   lire
ottocentomila". 
  31. Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque
milioni"; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a 
lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  32. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000  a  lire
50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a  due
mesi o con l'ammenda  da  lire  cinquecentomila  a  lire  un  milione
cinquecentomila". 
  33. Nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda  da  lire
5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti:  "con  l'arresto
fino a quindici giorni con l'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire
ottocentomila". 
  34. Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda  da  lire
500.000 a  lire  5.000.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire venti milioni". 
  35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o 
con l'ammenda da lire 1.500.000 a  lire  7.500.000"  sono  sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da
lire cinque milioni a lire trenta milioni",  e  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a 
lire 2.500.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a  lire  dieci
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a 
lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni". 
  36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o 
con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono  sostituite  dalle
seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con  l'ammenda  da  lire
tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a 
lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a
tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a 
lire 75.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". 
  37. Il primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a 
lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da lire 
    cinquecentomila a lire tre milioni", e l'ultimo periodo e' 
    soppresso; 
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a 
lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  ad
un mese o con l'ammenda  da  lire  trecentomila  a  lire  un  milione
cinquecentomila"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a 
lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a
quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a   lire
ottocentomila". 
  38. Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a  lire
250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  a  due
mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni". 
  39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda  da  lire
50.000  a  lire  5.000.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con
l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da  lire  tre  milioni  a
lire venti milioni". 
  40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 
706, le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire  900.000"  sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 
  41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, 
e' cosi' modificato: 
    a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a 
lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire  otto  milioni  a  lire  trentasei
milioni"; 
    b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a 
lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire  otto  milioni  a  lire  trentasei
milioni"; 
    c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da 
lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle  seguenti:  "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a
lire dieci milioni"; 
    d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da 
lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle  seguenti:  "con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione  a  lire
cinque milioni". 
  42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 
a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire  sessanta
milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 2.400.000 
a lire 12.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  da
due a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  otto  milioni  a  lire
quarantotto milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 
a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  da
due a quattro mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  un  milione  a  lire
ventiquattro milioni". 
  43. Il primo comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a 
lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda  da  lire  un  milione  a  lire  quattro
milioni", e il secondo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a 
lire 600.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  da  un
mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila  a  lire  tre
milioni"; 
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a 
lire 300.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni". 
  44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a 
lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni",
e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a 
lire 150.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a
un mese o con l'ammenda  da  lire  trecentomila  a  lire  un  milione
cinquecentomila". 
  45. L'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1964, n. 185, e' cosi' modificato: 
    a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a 
lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire  ventiquattro
milioni"; 
    b) il secondo comma e' abrogato. 
  46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' cosi' modificato: 
    a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a 
lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a 
    tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due 
    milioni"; 
b) nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da lire 24.000 a 
lire  120.000"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "la   pena   e'
dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un  milione
a lire cinque milioni". 
  47. L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' cosi' modificato: 
    a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a 
lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre  a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"; 
    b) il secondo comma e' abrogato. 
  48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole:  "con
un'ammenda da lire  10.000  a  lire  12.000"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
cinquecentomila a lire due milioni". 
  49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 
903, e' sostituito dal seguente: 
  "L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 e' 
punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni.". 
  50. Nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e  con
l'ammenda da lire 10.000.000  a  lire  100.000.000"  sono  sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda
da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni". 
  51. Nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e  con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite  dalle
seguenti: "con l'arresto da due mesi a quattro mesi o  con  l'ammenda
da lire quattromilioni a lire centomilioni". 
  52. Nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a tre mesi o  con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite  dalle
seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi  o  con  l'ammenda  da
lire quattromilioni a lire quarantamilioni". 
  53. Nell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a un mese  o  con
l'ammenda da lire 200.000 a lire  2.000.000"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
ottocentomila a lire ottomilioni". 
  54. Nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a quindici giorni
o con l'ammenda da lire 100.000 a  lire  1.000.000"  sono  sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi  o  con  l'ammenda  da
lire quattrocentomila a lire quattromilioni". 
 
          Note all'art. 26: 
             - Il testo vigente dell'art. 7 della legge 22 marzo 
          1908, n. 105, sostituito dall'articolo unico della legge 16
          ottobre 1962, n. 1498 (relativo all'abolizione  del  lavoro
          notturno  dei  fornai),   come   modificato   dal   decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 7. - L'esercente che contravviene alle norme della 
          presente legge o del regolamento e'  punito  con  l'arresto
          fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
          un milione. 
             In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'art. 99 
          del codice penale, il giudice puo' disporre la  sospensione
          dell'esercizio dell'industria per un periodo non  superiore
          ad un mese. 
             Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi 
          dell'art. 162- bis del codice penale e  la  contravvenzione
          constatata costituisca violazione di  norma  che  abbia  in
          precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione il giudice,
          dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il
          reato per intervenuta oblazione, e'  tenuto  a  trasmettere
          gli atti al prefetto. 
             Il prefetto, valutate le circostanze, puo' disporre la 
          sospensione dell'esercizio dell'industria  per  un  periodo
          non superiore ad un mese. 
             Durante il periodo di sospensione l'esercente e' 
          obbligato a corrispondere  ai  dipendenti  la  retribuzione
          normale,  rapportata  a  quella   corrisposta   nell'ultimo
          periodo di paga". 
             - Per il testo dell'art. 162-bis del codice penale 
          vedere nota all'art. 24. 
             - Il testo vigente dell'art. 8 del R.D.L. 23 dicembre 
          1920, n. 1881, convertito dalla legge 15  maggio  1924,  n.
          881  (che  vieta  l'impiego  del   fosforo   bianco   nella
          fabbricazione dei fiammiferi), come modificato dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 8. - L'impiego del fosforo bianco (giallo nella 
          fabbricazione dei fiammiferi, la  vendita,  il  deposito  e
          l'esposizione a scopo di vendita di  fiammiferi  fabbricati
          col fosforo bianco (giallo) sono puniti  con  l'arresto  da
          due a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a
          lire cinque milioni. 
             Il solo fatto di opporsi al sequestro e alla confisca 
          dei  fiammiferi  fabbricati  o  tenuti  in  deposito  o  in
          vendita, o delle paste preparate  in  contravvenzione  alle
          disposizioni degli articoli precedenti, e'  punito  con  la
          multa da lire ventimila a lire duecentomila. 
             Il rifiuto di libero accesso agli incaricati della 
          vigilanza,  e  del  prelevamento  del  campione  a  termini
          dell'art.   5,   nonche'   la   inosservanza    dell'ordine
          prefettizio di chiusura dello stabilimento, sono puniti con
          l'ammenda da lire quattromila a lire quattrocentomila". 
             - Il testo vigente dell'art. 69 del R.D. 9 gennaio 1927, 
          n. 147 (relativo all'approvazione del regolamento  speciale
          per l'impiego dei gas tossici), come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 69 (Contravvenzioni). - Le contravvenzioni alle 
          disposizioni  del  presente  regolamento  sono  punite  con
          l'arresto  fino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da   lire
          cinquecentomila a lire due milioni". 
             - Il testo vigente dell'art. 389 del D.P.R. 27 aprile 
          1955, n.  547,  recante  norme  per  la  prevenzione  degli
          infortuni  sul  lavoro,   come   modificato   dal   decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro 
          e dai dirigenti). - I datori di  lavoro  e  dirigenti  sono
          puniti: 
              a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
          lire tre milioni a lire otto milioni  per  la  inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 27,  73,  115,  120,  121,
          132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319; 
              b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
          da  lire  un  milione  a  lire  cinque   milioni   per   la
          inosservanza delle norme di cui agli articoli 11,  17,  34,
          37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126,  144,  176,
          179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237,
          246, 247, 248, 257, 262, 276, secondo comma, 281, 312, 313,
          315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365,
          369, 374, 375, 387; 
              c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da 
          lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza
          di tutte le altre norme". 
             - Il testo vigente dell'art. 390 del D.P.R. 27 aprile 
          1955, n.  547,  recante  norme  per  la  prevenzione  degli
          infortuni  sul  lavoro,   come   modificato   dal   decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 390 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e 
          dai commercianti). - I costruttori,  i  commercianti  ed  i
          noleggiatori  di  macchine,  di  parti  di   macchine,   di
          attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonche'
          gli  installatori  di  impianti,  che  non   osservano   le
          disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti  con  l'arresto
          da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione  a
          lire sei milioni.". 
             - Il testo vigente dell'art. 391 del D.P.R. 27 aprile 
          1955, n.  547,  recante  norme  per  la  prevenzione  degli
          infortuni  sul  lavoro,   come   modificato   dal   decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 391 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I 
          preposti sono puniti: 
              a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 
          lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo  comma,
          345 e 346 ultimo comma, nonche' per non avere esercitato ai
          sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui  lavoratori  per
          la osservanza da parte di questi delle norme indicate  alla
          lettera a) dell'articolo seguente; 
              b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 
          lire trecentomila a  lire  un  milione  per  l'inosservanza
          della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonche' per  non
          avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza
          sui lavoratori per la osservanza da parte di  questi  delle
          norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente. 
             - Il testo vigente dell'art. 392 del D.P.R. 27 aprile 
          1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul  lavoro
          come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato,  e'
          il seguente: 
             "Art. 392 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I 
          lavoratori sono puniti: 
              a) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da 
          lire trecentomila a lire  un  milione  cinquecentomila  per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6,  lettere
          d) ed e), 34, lettere a) e b), 47 primo comma, 218  secondo
          comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma; 
              b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda 
          da   lire   duecentomila   a   lire    ottocentomila    per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6,  lettere
          a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e  c),  24,  47  ultimo
          comma, 217 ultimo comma, e 388 primo comma.". 
             - Il testo vigente dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 
          1956, n.  164,  recante  norme  per  la  prevenzione  degli
          infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 77 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro 
          e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i  dirigenti  sono
          puniti: 
              a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
          lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  l'inosservanza
          delle norme di cui agli  articoli  12,  15,  17,  24  primo
          comma, 27 primo comma, 29  quarto  comma,  41,  49  secondo
          comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e
          secondo comma; 
              b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
          da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13,
          20, primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma,
          25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43,  44,  49  primo
          comma, 55, 56 secondo,  terzo  e  quarto  comma,  57  terzo
          comma, 58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo  comma,  70,  72
          primo comma, 73 primo comma, 75.". 
              c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 
          lire cinquecentomila a lire due milioni per  l'inosservanza
          di tutte le altre norme.". 
             - Il testo vigente dell'art. 78 del D.P.R. 7 gennaio 
          1956, n.  164,  recante  norme  per  la  prevenzione  degli
          infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 78 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I 
          preposti sono puniti: 
              a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 
          lire cinquecentomila a lire due milioni per  l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 15, 36  ultimo  comma,  37
          primo comma, 67 primo e  secondo  comma,  nonche'  per  non
          avere esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza
          sui lavoratori per l'osservanza da parte  di  questi  delle
          norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente; 
              b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 
          lire trecentomila a  lire  un  milione  per  l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 12, terzo e quinto  comma,
          17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48, 52 terzo  ed  ultimo
          comma, 53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo  e
          terzo comma, nonche' per  non  aver  esercitato,  ai  sensi
          dell'art.  3,  la  dovuta  vigilanza  sui  lavoratori   per
          l'osservanza da parte di questi delle norme  indicate  alla
          lettera b) dell'articolo seguente.". 
             - Il testo vigente dell'art. 79 del D.P.R. succitato, 
          come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato,  e'
          il seguente: 
             "Art. 79 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I 
          lavoratori sono puniti: 
              a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 
          lire trecentomila a lire  un  milione  cinquecentomila  per
          l'inosservanza delle norme di cui all'art. 47; 
              b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda 
          da   lire   duecentomila   a   lire    ottocentomila    per
          l'inosservanza delle norme di cui agli  articoli  10  primo
          comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54  quarto  comma,  57
          quinto comma, 60 ultimo comma, 62  primo  comma,  73  terzo
          comma.". 
             - Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, reca: "Norme di 
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  integrative  di
          quelle generali emanate  con  D.P.R.  27  aprile  1955,  n.
          547.". 
             - Il testo vigente dell'art. 53 del D.P.R. 19 marzo 
          1956, n. 302, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 53 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro 
          e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i  dirigenti  sono
          puniti: 
              a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
          lire tre milioni a lire otto milioni  per  la  inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 7  primo,
          secondo, terzo e quarto comma, 9, 13, 14  primo  e  secondo
          comma, 15, 16, 17, 18, 20, 23 primo  e  secondo  comma,  24
          primo e secondo comma, 29 primo,  secondo,  terzo,  quinto,
          sesto, settimo, ottavo e nono comma, 30, 31 primo, secondo,
          terzo, quarto, quinto e sesto  comma,  32  primo,  secondo,
          terzo e quinto comma, 33, 34 primo  comma,  35,  36  primo,
          secondo e terzo comma, 37; 
              b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
          da  lire  un  milione  a  lire  cinque   milioni   per   la
          inosservanza delle norme di cui agli articoli  5,  6  primo
          comma, 8, 10, 11, 14 terzo comma, 22, 24 quarto  comma,  27
          primo comma, 28 secondo e terzo comma; 
              c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 
          lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 19, 21, 52.". 
             - Il testo vigente dell'art. 54 del D.P.R. 19 marzo 
          1956, n. 302, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai 
          fornitori). - I costruttori e i fornitori sono puniti: 
              a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
          lire tre milioni a lire otto milioni  per  la  inosservanza
          delle norme di cui agli articoli  43,  44,  45,  46  primo,
          secondo e terzo comma; 
              b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
          da  lire  un  milione  a  lire  cinque   milioni   per   la
          inosservanza delle norme di  cui  agli  articoli  42  primo
          comma, 51, 52; 
              c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 
          lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza
          delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma". 
             - Il testo vigente dell'art. 55 del D.P.R. 19 marzo 
          1956, n. 302, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 55 (Contravvenzioni commesse dai committenti). - I 
          committenti sono puniti: 
              a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
          lire tre milioni a lire otto milioni  per  la  inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 43 secondo comma, 44,  47,
          48, 50; 
              b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
          da  lire  un  milione  a  lire  cinque   milioni   per   la
          inosservanza delle norme di cui all'art. 42 primo comma; 
              c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 
          lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza
          delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma". 
             - Il testo vigente dell'art. 56 del D.P.R. 19 marzo 
          1956, n. 302, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 56 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I 
          preposti sono puniti: 
              a) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda 
          da  lire  un  milione  a  lire  quattro  milioni   per   la
          inosservanza delle norme di cui agli articoli  7  quarto  e
          sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo, terzo e  quarto
          comma, 23 primo, secondo e terzo comma, 24 primo, secondo e
          terzo comma, 25 primo, secondo, terzo e  quarto  comma,  29
          primo, secondo, terzo, quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e
          nono comma, 30 primo e  terzo  comma,  31  primo,  secondo,
          terzo, quarto, quinto e sesto comma,  32  primo  e  secondo
          comma, 33, 34, 35 terzo comma, 36, 37, 38; 
              b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 
          lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 24 quarto  comma,  26,  28
          primo comma.". 
             - Il testo vigente dell'art. 57 del D.P.R. 19 marzo 
          1956, n. 302, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 57 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I 
          lavoratori sono puniti: 
              a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 
          lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per  la
          inosservanza delle norme di  cui  agli  articoli  7  primo,
          quarto e quinto comma, 10, 12, 13 secondo comma, 22 primo e
          terzo comma, 23 terzo e quarto comma, 24  secondo  e  terzo
          comma, 25 quinto comma, 29 quarto, sesto,  settimo  e  nono
          comma, 31 primo, secondo e sesto comma,  32  quarto  comma,
          34, 36 primo, secondo e quinto comma, 37  secondo  e  terzo
          comma, 38 secondo, quarto e quinto comma; 
              b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda 
          da  lire  duecentomila  a   lire   ottocentomila   per   la
          inosservanza delle norme di cui  agli  articoli  24  quarto
          comma, 26, 28 primo comma.". 
             - Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca: "Norme generali 
          per l'igiene del lavoro". 
             - Il testo vigente dell'art. 58 del D.P.R. 19 marzo 
          1956, n. 303, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro 
          e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i  dirigenti  sono
          puniti: 
              a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
          lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 4, lettera c), 6  primo  e
          terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9  primo  comma,  10
          primo, terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo  e
          quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto
          comma, 22, 23 primo e terzo  comma,  25,  52.  Alle  stesse
          penalita' soggiacciono i datori di lavoro  ed  i  dirigenti
          che    non    osservano    le    prescrizioni    rilasciate
          dall'ispettorato del  lavoro  ai  sensi  degli  articoli  6
          quarto comma, 21 sesto e settimo comma; 
              b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
          da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 4, lettera b), 10  secondo
          e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo  comma,
          18 secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo  e
          terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45,  46,
          47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50  primo  comma,
          51 primo comma, 53, 55,  65,  secondo  comma.  Alle  stesse
          penalita' soggiacciono i datori di lavoro  ed  i  dirigenti
          che    non    osservano    le    prescrizioni    rilasciate
          dall'ispettorato del lavoro  ai  sensi  degli  articoli  14
          secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma,  48
          terzo comma, 51 secondo comma; 
              c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 
          lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 4, lettera d),  7  secondo
          comma, 9 secondo comma, 15, 31 secondo comma,  32,  39,  42
          primo e secondo comma, 54 primo, secondo, terzo,  quarto  e
          quinto comma, 56.  Alle  stesse  penalita'  soggiacciono  i
          datori di lavoro  ed  i  dirigenti  che  non  osservano  le
          prescrizioni  rilasciate  dall'ispettorato  del  lavoro  ai
          sensi degli articoli 31 primo e  secondo  comma,  33  terzo
          comma; 
              d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a 
          lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
          articoli 26, 33 primo comma e 34.". 
             - Il testo vigente dell'art. 59 del D.P.R. 19 marzo 
          1956, n. 303, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 59 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I 
          preposti sono puniti: 
               a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 
          lire un milione a lire quattro milioni  per  l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli  4  lettera  b),  9  primo
          comma, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma,  20  secondo
          comma, 21 terzo e quarto comma, 25; 
               b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino 
          a lire due milioni per l'inosservanza delle  norme  di  cui
          agli articoli 4 lettera d), 9  secondo  comma,  18  secondo
          comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma". 
             - Il testo vigente dell'art. 60 del D.P.R. 19 marzo 
          1956, n. 303, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
             "Art. 60 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I 
          lavoratori sono puniti: 
               a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 
          lire trecentomila a lire  un  milione  cinquecentomila  per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli  5  lettera
          d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma; 
    

               b)   con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con
          l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila per
          l'inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 5 lettere
          a), b) e c), 38 quinto comma, 41 quarto comma".
             -  Il  D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, reca: "Norme per le
          prevenzioni  degli  infortuni  e  l'igiene  del  lavoro  in
          sotterraneo".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 105 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  320, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 105 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
          e  dai  dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono
          puniti:
               a)  con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire  tre  milioni  a  lire otto milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
          20,  21,  23,  29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo comma, 38
          primo  e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo comma,
          47,  48,  49, 50, 51, 52, 54 secondo comma, 55, 72, 73, 74,
          75,  77, 78, 79, 80, 84 primo comma, 89, 95, 96, 97 primo e
          secondo  comma,  99,  100,  101, 102. Alle stesse penalita'
          soggiacciono  i  datori  di  lavoro  e  i dirigenti che non
          osservano  le  prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del
          lavoro ai sensi dell'art. 30 ultimo comma;
               b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza
          delle  norme  di  cui  agli  articoli 7, 11, 18, 22, 24, 26
          primo comma, 27 primo, terzo quarto e quinto comma, 28, 31,
          32  primo,  secondo  e  terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo
          comma,  53,  57,  61,  62,  63  primo e terzo comma, 64, 65
          lettere  a),  c)  e  d); 66, 68, 69, 81, 82, 83, 85, 86, 87
          primo  e  secondo comma, 88, primo, secondo, terzo, quarto,
          quinto,  ottavo e nono comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo
          e   quarto   comma,   103,   104.   Alle  stesse  penalita'
          soggiacciono  i  datori  di  lavoro  e  i dirigenti che non
          osservano  le  prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del
          lavoro  ai  sensi  degli  articoli 88 sesto comma, 94 terzo
          comma;
               c)  con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
          delle  norme  di cui agli articoli 8, 9 e 25 primo e quinto
          comma,  26  secondo  comma, 44, 46 secondo comma, 54, primo
          comma, 56, 58, 59, 60, 63 secondo comma, 93;
               d)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire un milionecinquecentomila per
          l'inosservanza  delle  norme  di  cui agli articoli 12, 38,
          terzo comma e 67.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 106 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  320, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  106  (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
          preposti sono puniti:
               a)  con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  un  milione a lire quattro milioni per l'inosservanza
          delle  norme di cui agli articoli 19, 45, 47, 48, 49 primo,
          secondo  e  terzo  comma,  50, 75 lettere a) e c), 77 terzo
          comma, 79, 80;
               b)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
          delle  norme  di  cui  agli  articoli 10, 25 terzo e quarto
          comma,  27 quarto comma, 28 secondo e terzo comma, 58 primo
          comma, 59, 65 lettere a), c) e d), 76, 85, quinto comma.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 107 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  320, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 107 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I
          lavoratori sono puniti:
               a)  con  l'arresto  fino ad un mese o con l'ammenda da
          lire  trecentomila  a  lire  un milione cinquecentomila per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 28, secondo
          comma, 47 secondo comma, 75 lettera c) 100 terzo comma;
               b)   con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con
          l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila per
          l'inosservanza  delle  norme  di  cui  agli articoli 10, 12
          primo comma, 25 secondo comma, 27 secondo comma, 58 secondo
          comma, 64 primo comma, 65 lettera b), 88 settimo comma".
             -  Il  D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, reca: "Norme per le
          prevenzioni  degli  infortuni  e  l'igiene  del  lavoro nei
          cassoni ad aria compressa".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  41 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  321, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  41 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
          e  dirigenti).  -  I  datori  di lavoro ed i dirigenti sono
          puniti:
               a)  con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire  tre  milioni  a  lire otto milioni per l'inosservanza
          delle  norme  di  cui  agli  articoli 4, 5, 6 primo, terzo,
          quarto,  sesto, settimo e ottavo comma, 8, 11, 14, 21 primo
          e  terzo  comma, 22, 25, 28, 29, 30 lettere a), b), c), d),
          del  primo  comma,  terzo  comma,  31, 33, 36 primo e terzo
          comma.  Alle  stesse  penalita'  soggiacciono  i  datori di
          lavoro  e  i  dirigenti  che  non osservano le prescrizioni
          rilasciate  dall'ispettorato  del  lavoro  ai  sensi  degli
          articoli  12  quinto  comma,  21  secondo comma, 36 secondo
          comma;
               b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza
          delle  norme  di  cui  agli articoli 7, 9, 12 primo e terzo
          comma,  13,  18, 23, 24, 26, 27 primo e terzo comma, 32, 37
          primo  e  terzo  comma,  38, 40 secondo e terzo comma. Alle
          stesse  penalita'  soggiacciono  i  datori  di  lavoro  e i
          dirigenti  che  non  osservano  le  prescrizioni rilasciate
          dall'ispettorato  del  lavoro  ai  sensi dell'art. 19 primo
          comma;
               c)  con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
          delle  norme  di cui agli articoli 6 secondo comma, 10, 12,
          quarto  comma,  15,  16,  20, 27 secondo e quarto comma, 35
          secondo comma, 39;
               d)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire un milionecinquecentomila per
          l'inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 17, primo
          comma, e 34.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  42 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  321, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  42  (Contravvenzioni  commesse dai preposti). - I
          preposti sono puniti:
               a)  con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  un  milione a lire quattro milioni per l'inosservanza
          delle  norme  di  cui  agli articoli 22 primo comma, 28, 31
          secondo comma, 40 primo e secondo comma;
               b)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
          della  norma  di  cui  all'art.  20,  nonche' per non avere
          esercitata   la   dovuta   vigilanza   sui  lavoratori  per
          l'osservanza da parte di questi delle norme di cui all'art.
          37 quarto e quinto comma.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  43 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  321, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  43 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I
          lavoratori sono puniti:
               a)  con  l'arresto  fino ad un mese o con l'ammenda da
          lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per
          l'inosservanza delle norme di cui all'art. 40, primo comma;
          b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
          l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila per
          l'inosservanza  delle norme di cui agli articoli 17 secondo
          comma, 19 secondo comma, 37 quarto e quinto comma.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  44 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  321, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  44  (Contravvenzioni  commesse  dai  medici). - I
          medici  sono  puniti  con  l'arresto  fino a due mesi o con
          l'ammenda  da  lire  cinquecentomila a lire due milioni per
          l'inosservanza  delle norme di cui agli articoli 12 secondo
          comma, 35 primo comma.".
             -  Il  D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, reca: "Norme per la
          prevenzione   degli   infortuni   e   l'igiene  del  lavoro
          nell'industria della cinematografia e della televisione.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  23 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  322, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 23 - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
               a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire  tre  milioni  a  lire otto milioni per l'inosservanza
          delle  norme di cui agli articoli 2 secondo comma, 5, 6, 11
          primo comma, 12, 15, 17, 20;
               b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza
          delle  norme  di  cui  agli articoli 7, 11, secondo e terzo
          comma, 14, 22;
               c)  con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19;
               d)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire un milionecinquecentomila per
          l'inosservanza  delle  norme  di  cui  all'art. 21, primo e
          secondo comma.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  24 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  322, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 24 - I costruttori, i noleggiatori ed i concedenti
          sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda
          da  lire due milioni a lire otto milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui all'art. 2 primo comma.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  25 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  322, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  25 - Gli esercenti l'attivita' di stampa di copie
          positive  di  film  sono  puniti con l'arresto da due a sei
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  due  milioni a lire otto
          milioni  per  l'inosservanza  della norma di cui all'art. 2
          secondo comma.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  26 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  322, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 26 - I preposti sono puniti:
               a) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda
          da   lire   un   milione   a   lire   quattro  milioni  per
          l'inosservanza  delle norme di cui agli articoli 12 secondo
          e terzo comma, 13, 17;
               b)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 10, 14;
               c)  con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da
          lire  trecentomila  a  lire  un  milionecinquecentomila per
          l'inosservanza  delle  norme  di  cui  all'art. 21, secondo
          comma.".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  27 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  322, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 27 - I lavoratori sono puniti:
               a)  con  l'arresto  fino ad un mese o con l'ammenda da
          lire  trecentomila  a  lire  un milione cinquecentomila per
          l'inosservanza delle norme di cui all'art. 13;
               b)   con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con
          l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila per
          l'inosservanza  delle  norme  di  cui  agli articoli 10, 21
          terzo comma".
             -  Il  D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, reca: "Norme per la
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  negli  impianti
          telefonici".
             -  Il  testo  dell'art.  22 del D.P.R. 20 marzo 1956, n.
          323,   come   modificato   dal   decreto   legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  22 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
          e  dai  dirigenti.  - I datori di lavoro e i dirigenti sono
          puniti:
               a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo e terzo comma;
          b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 3, primo, secondo, quarto,
          quinto  e  sesto comma 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo
          comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  23 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  323, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  23  (Contravvenzioni  commesse dai preposti). - I
          preposti  sono  puniti  con l'arresto fino a due mesi o con
          l'ammenda   da  lire  cinquecentomila  a  lire  un  milione
          cinquecentomila  per l'inosservanza delle norme di cui agli
          articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  24 del D.P.R. 20 marzo
          1956,  n.  323, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  24 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I
          lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni
          o  con  l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila
          per  l'inosservanza  delle norme di cui all'art. 3 secondo,
          quarto e quinto comma".
             -  Il  D.P.R.  9  aprile  1959,  n.  128 reca: "Norme di
          polizia delle miniere e delle cave".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 681 del D.P.R. 9 aprile
          1959,  n.  128, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  681.  -  E' punita con l'arresto da due a quattro
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  tre milioni a lire venti
          milioni  la  violazione  delle norme di cui agli articoli 6
          primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 682 del D.P.R. 9 aprile
          1959,  n.  128, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 682. - I direttori sono puniti:
              a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire cinque milioni a lire trenta milioni, qualora il fatto
          non  costituisca  reato piu' grave, per la violazione delle
          norme di cui agli articoli 128 primo, terzo e quarto comma,
          374,  415,  417,  421  secondo  comma, 479 primo comma, 656
          primo e secondo comma;
              b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da  lire due milioni a lire dieci milioni per la violazione
          delle  norme di cui agli articoli 104, 108 primo comma, 125
          primo  comma,  155  primo  comma, 262 primo comma, 276, 279
          secondo  comma,  280,  294,  297,  324, 333 secondo e terzo
          comma,  429  primo  comma,  430  primo comma, 432, 454, 457
          primo  e  secondo  comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e
          sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo
          comma;
              c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire tre milioni per la violazione
          delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233,
          241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera a),
          409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma".
          - Il testo vigente dell'art. 683 del D.P.R. 9 aprile
          1959,  n.  128, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 683. - I capi servizio, i sorveglianti e gli altri
          preposti sono puniti:
              a)  con  l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da
          lire  tre milioni a lire otto milioni, qualora il fatto non
          costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme
          di  cui  agli articoli 421 secondo comma, 479 primo comma e
          576  secondo  comma,  nonche'  per  non  aver esercitato la
          dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza
          da  parte  di  questi  ultimi  delle  norme  indicate nella
          lettera a) dell'articolo seguente;
              b)  con  l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  un  milione  a lire quattro milioni per la violazione
          delle norme di cui agli articoli 125 primo comma, 155 primo
          comma,  251  secondo comma, 276, 333 secondo e terzo comma,
          410, 414 secondo comma, 444 secondo comma, 445 primo comma,
          454,   471   terzo   comma,  514  esclusa  la  disposizione
          dell'ultimo  comma,  521 primo comma, 561, 589 primo comma,
          nonche'  per  non  aver  esercitato la dovuta vigilanza sui
          lavoratori  dipendenti  per l'osservanza da parte di questi
          ultimi  delle norme indicate nella lettera b) dell'articolo
          seguente;
              c)  con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire due milioni per la violazione
          delle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272,
          274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e
          terzo  comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma, 517, 523
          primo  comma,  nonche'  per  non avere esercitato da dovuta
          vigilanza  sui  lavoratori  dipendenti  per l'osservanza da
          parte  di  questi ultimi delle norme indicate nella lettera
          c) dell'articolo seguente".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 684 del D.P.R. 9 aprile
          1959,  n.  128, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 684. - I lavoratori sono puniti:
              a)  con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
          cinquecentomila  a  lire  tre milioni, qualora il fatto non
          costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme
          di cui agli articoli 479 primo comma e 576 primo comma;
              b)  con  l'arresto  fino  ad un mese o con l'ammenda da
          lire  trecentomila a lire un milione cinquecentomila per la
          violazione delle norme di cui agli articoli 9 lettere d) ed
          e), 207, 256 primo comma, 422 e 425 primo e secondo comma;
              c) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
          da lire duecentomila a lire ottocentomila per la violazione
          delle norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277,
          306,  332  primo  comma,  335 primo, secondo e terzo comma,
          337, 443, 455 primo comma, 513, 516".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 685 del D.P.R. 9 aprile
          1959,  n.  128, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 685. - Fuori delle ipotesi previste dagli articoli
          precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94
          primo  comma,  140,  333  primo  comma, 335 secondo e terzo
          comma,  526 primo comma, e' punito con l'arresto fino a due
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  trecentomila  a lire due
          milioni".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 686 del D.P.R. 9 aprile
          1959,  n.  128, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 686. - I direttori, i capi servizi, i sorveglianti
          e   gli  altri  preposti,  nonche'  i  lavoratori  che  non
          ottemperino   alla   diffida   o   ad  altro  provvedimento
          dell'ingegnere  capo  del  distretto  minerario  o del capo
          della  Sezione  dell'Ufficio  nazionale  minerario  per gli
          idrocarburi,  emanato in applicazione del presente decreto,
          sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda
          da lire tre milioni a lire venti milioni. La stessa pena si
          applica  nel caso di inosservanza dei provvedimenti emanati
          dal prefetto in applicazione del presente decreto".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 13 della legge 19 luglio
          1961, n. 706, recante "Impiego della biacca nella pittura",
          come  modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e'
          il seguente:
             "Art.  13.  -  Salve  le  maggiori sanzioni previste dal
          codice  penale,  sono puniti per l'inosservanza delle norme
          previste  nella  presente  legge,  con  l'arresto  da due a
          quattro  mesi  o  con  l'ammenda  da lire un milione a lire
          cinque   milioni,  i  datori  di  lavoro,  i  produttori  e
          commercianti".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  12 della legge 5 marzo
          1963,   n.  245,  recante:  "Limitazione  dell'impiego  del
          benzolo  e  suoi omologhi nelle attivita' lavorative", come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
             "Art.  12.  -  Salve  le  maggiori sanzioni previste dal
          codice penale:
              1)  i  datori  di  lavoro e i dirigenti sono puniti con
          l'arresto  da  tre  a sei mesi o con l'ammenda da lire otto
          milioni  a  lire trentasei milioni per l'inosservanza delle
          norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
              2)  i  fabbricanti  ed  i  commercianti sono puniti con
          l'arresto  da  tre  a  sei  mesi con l'ammenda da lire otto
          milioni  a  lire trentasei milioni per l'inosservanza delle
          norme di cui all'art. 8;
              3)  i  committenti  a domicilio ai sensi della legge 13
          marzo 1958, n. 264, sono puniti:
               a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da lire due milioni a lire dieci milioni per l'inosservanza
          della norma di cui all'art. 10, primo e terzo comma;
               b)  con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  un  milione  a lire cinque milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui all'art. 10, secondo comma".
             -  Il  D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, reca: "Sicurezza
          degli  impianti  e  protezione  sanitaria  dei lavoratori e
          delle   popolazioni  contro  i  pericoli  delle  radiazioni
          ionizzanti  derivanti  dall'impiego  pacifico  dell'energia
          nucleare"
             -  Il testo vigente dell'art. 133 del D.P.R. 13 febbraio
          1964,  n.  185, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 133 (Contravvenzioni commesse da datori di lavoro,
          dai dirigenti e dai direttori delle miniere). - I datori di
          lavoro, i dirigenti, i direttori delle miniere sono puniti:
          a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire   dieci   milioni   a   lire   sessanta   milioni  per
          l'inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 20, primo
          comma,  61,  lettera a), 62, quarto comma, 65, primo comma,
          66,  primo  comma,  67,  lettere a) e b), 68, 69, 70, primo
          comma, 75, primo comma, 77, settimo comma, 79, primo comma,
          80, primo e secondo comma;
              b)  con  l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da
          lire   otto   milioni   a   lire  quarantotto  milioni  per
          l'inosservanza  delle norme di cui agli articoli 18, quarto
          comma,  19,  21,  primo comma, 22, 24, primo comma, 25, 61,
          lettera c), 62, secondo comma, 65, terzo comma, 67, lettera
          c) 72, ultimo comma, 74, 77, primo comma, 78, primo, quarto
          e quinto comma, 81, primo comma;
              c)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da   lire  un  milione  a  lire  ventiquattro  milioni  per
          l'inosservanza  di  tutte le altre norme contenute nei capi
          IV e VIII della presente legge".
             -  Il testo vigente dell'art. 134 del D.P.R. 13 febbraio
          1964,  n.  185, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  134  (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
          preposti sono puniti:
              a)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da   lire   un   milione   a   lire   quattro  milioni  per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 61, lettere
          d) ed e), 62, primo e secondo comma, 67, lettere a) e b);
              b)  con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda
          da   lire   cinquecentomila   a   lire   tre   milioni  per
          l'inosservanza  delle norme di cui all'art. 61, lettere a),
          b), c);
              c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  trecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di
          tutte  le  altre  norme  di  cui  ai  capi  IV e VIII della
          presente legge".
             -  Il testo vigente dell'art. 135 del D.P.R. 13 febbraio
          1964,  n.  185, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  135 (Contravvenzioni commesse da lavoratori). - I
          lavoratori sono puniti:
              a)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
          delle  norme  di  cui agli articoli 29, lettere b), d), e),
          64, lettere b), d), e);
              b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
          trecentomila   a   lire   un  milione  cinquecentomila  per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, lettere
          a), c), 64, lettere a), c), 65, secondo comma".
             -  Il testo vigente dell'art. 136 del D.P.R. 13 febbraio
          1964,  n.  185, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   136   (Contravvenzioni  commesse  dagli  esperti
          qualificati  e  dai  medici  autorizzati).  -  Gli  esperti
          qualificati  incaricati  della  sorveglianza  fisica  ed  i
          medici  autorizzati  incaricati  della sorveglianza medica,
          sono  puniti  con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
          da  lire  quattro  milioni  a lire ventiquattro milioni per
          l'inosservanza  delle  norme  contenute  nei capi IV e VIII
          della presente legge".
             -  Il  testo vigente dell'art. 139 del testo unico delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con  D.P.R.  30  giugno  1965, n. 1124, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  139.  -  E'  obbligatoria per ogni medico, che ne
          riconosca   la   esistenza,   la  denuncia  delle  malattie
          professionali,   che  saranno  indicate  in  un  elenco  da
          approvarsi  con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la
          previdenza  sociale  di concerto con quello per la sanita',
          sentito il Consiglio superiore di sanita'.
             La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro
          competente  per  territorio,  il  quale  ne trasmette copia
          all'ufficio del medico provinciale.
             I  contravventori alle disposizioni dei commi precedenti
          sono  puniti  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
          da lire cinquecentomila a lire due milioni.
             Se  la  contravvenzione  e' stata commessa dal medico di
          fabbrica  previsto  dall'art. 33 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  19  marzo 1956, n. 303, contenente norme
          generali  per  l'igiene del lavoro, la pena e' dell'arresto
          da  due  a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a
          lire cinque milioni".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 175 del D.P.R. 30 giugno
          1965,  n. 1124, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  175.  -  Il  datore  di lavoro, che ometta di far
          sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di
          cui  all'art.  140,  agli  accertamenti  medici  prescritti
          dall'art.  157,  o che adibisca alle predette lavorazioni i
          lavoratori  riscontrati  affetti  da  silicosi  o asbestosi
          associate  a  tubercolosi polmonare in fase attiva anche se
          iniziale,  e'  punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
          l'ammenda  da  lire  tre  milioni  a  lire otto milioni per
          ciascun  lavoratore  nei riguardi del quale sia avvenuta la
          predetta violazione".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 246 del D.P.R. 30 giugno
          1965,  n. 1124, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  246.  -  La  spesa  per  i certificati-denuncia e
          quelli  per  i certificati di continuazione e termine della
          malattia  e'  a carico dell'Istituto assicuratore, il quale
          corrisponde  i relativi compensi nella misura stabilita con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i
          Ministri per il tesoro e per la sanita'.
             Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che
          li  rilasci  in  modo  incompleto  o  che  non  li consegni
          all'ufficio   postale   o   che,   trattandosi   del  primo
          certificato,  non  lo  spedisca  nei  termini  previsti dal
          quarto  comma  dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto
          dall'art.  239,  non  ne  trasmette  copia all'autorita' di
          pubblica sicurezza, e' punito con l'arresto fino a tre mesi
          o   con  l'ammenda  da  lire  cinquecentomila  a  lire  due
          milioni".
             -  La  legge  9 dicembre 1977, n. 903, reca: "Parita' di
          trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro".
             -  Il  testo vigente dell'art. 16 della legge 9 dicembre
          1977,  n.  903, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute
          negli  articoli  1,  primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4
          della  presente  legge,  e'  punita  con  l'ammenta da lire
          duecentomila a lire un milione.
             L'inosservanza  delle disposizioni contenute nell'art. 5
          e'  punita  con  l'arresto  da  due  a  quattro  mesi o con
          l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
             Per   l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 6 e 7 si applicano le penalita' previste dall'art.
          31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204".
             -  L'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevede
          il  divieto di adibire le donne (tranne quelle che svolgono
          mansioni  direttive  e  quelle  addette ai servizi sanitari
          aziendali)   al  lavoro,  nelle  aziende  manifatturiere  e
          artigianali, dalle ore 24 alle ore 6.
             -  Il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, reca: "Integrazione
          ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle
          cave,  contenute  nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine
          di  regolare  le  attivita' di prospezione, di ricerca e di
          coltivazione  degli  idrocarburi  nel  mare  territoriale e
          nella piattaforma continentale".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 90 del D.P.R. 24 maggio
          1979,  n.  886, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  90  (Sanzioni).  - E' punita con l'arresto da tre
          mesi  a  sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a
          lire  quattrocentomilioni  la violazione degli articoli 53,
          54,  61  terzo  e  quarto  comma, 75 quinto comma, 78 sesto
          comma  e  79 sesto comma in caso di inizio della produzione
          senza  la  prescritta  autorizzazione;  75 ultimo comma, 78
          ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non
          veritiera, 80".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 91 del D.P.R. 24 maggio
          1979,  n.  886, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  91  (Sanzioni).  - E' punita con l'arresto da due
          mesi  a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni
          a  lire centomilioni la violazione degli articoli 24, primo
          e  secondo  comma;  26,  terzo,  quarto e quinto comma; 27,
          primo,  terzo  e  quarto  comma; 35, primo, secondo e terzo
          comma;  36;  38;  45,  primo  comma; 46, 50, 51, 52, primo,
          terzo  e quarto comma; 61, primo e secondo comma; 62, primo
          e secondo comma; 63, secondo comma".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 92 del D.P.R. 24 maggio
          1979,  n.  886, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  92  (Sanzioni).  -  E' punita con l'arresto da un
          mese  a  tre  mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a
          lire   quarantamilioni  la  violazione  degli  articoli  8,
          secondo  comma;  15;  18, primo comma; 19, primo comma; 27,
          secondo  comma;  42,  primo  e  secondo  comma; 43; 48; 72,
          primo, secondo e terzo comma; 73".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 93 del D.P.R. 24 maggio
          1979,  n.  886, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  93  (Sanzioni).  - E' punita con l'arresto fino a
          tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire ottocentomila a lire
          ottomilioni la violazione degli articoli 5, terzo comma; 6,
          primo,  sesto  e  settimo  comma; 7, primo comma; 8, ottavo
          comma; 9, quarto, quinto e sesto comma; 10, ultimo comma;
          12;  13;  16,  secondo comma; 30; 31; 35, quarto comma; 42,
          terzo e quarto comma; 44; 55; 57; 58; 59; 62; terzo comma;
          68".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 94 del D.P.R. 24 maggio
          1979,  n.  886, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  94  (Sanzioni).  - E' punita con l'arresto fino a
          due  mesi  o  con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire
          quattromilionila violazione degli articoli 5, secondo
          comma; 6, quarto, quinto, e ottavo comma; 7, quinto comma;
          8, terzo comma; 9, ottavo e nono comma; 18, secondo comma;
          41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65;
          70;  71; 72, quarto comma; 74; 75, terzo comma; 78, secondo
          comma;  79,  secondo  comma  ed  ogni  altra  violazione di
          precetti  stabiliti  dal  presente  decreto  non altrimenti
          sanzionati".