Art. 27. Altre sanzioni penali 1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione". 2. L'art. 13 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e cosi modificato: a) nel comma 1, alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"; c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"; d) nel comma 3, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila". 3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni". 4. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni"; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni"; c) nella lettera c), le parole "con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni". 5. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire tremilioni a lire diecimilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni"; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire tremilioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni". 6. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni"; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila". 7. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni"; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni". 8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: "con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamilioni". 9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire ottomilioni a lire ventunomilioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventunomilioni", e il secondo periodo e' soppresso; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindicimilioni"; c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni". 10. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quattromilioni a lire dodicimilioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni". 11. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni"; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila". 12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni"; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni"; 13. Il comma 1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' cosi' modificato: a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a un mese o"; b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o".
Note all'art. 27: - Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, reca: "Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro. Attuazione della direttiva CEE numero 77/576 per il ravvicinamento della disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) che modifica gli allegati della direttiva suddetta". - Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 7. - Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione". - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero". - Il testo vigente dell'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 13. - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 5, 6, 10, primo e secondo comma, e 11; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme. I preposti sono puniti con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 e, nei casi di particolare gravita', con l'arresto fino a tre mesi. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 12". - Il testo vigente dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 125 (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'. 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni". - Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212". - Il testo vigente dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 50 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma, 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7". - Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 51 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I preposti sono puniti: a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45; b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f), e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49". - Il testo vigente dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 52 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14 comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b e c)". - Il testo vigente dell'art. 53 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 53 (Contravvenzioni commesse dal medico competente). - 1. Il medico competente e' punito con: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f)". - Il testo vigente dell'art. 54 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti). - 1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui all'art. 46 e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni". - Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, reca: "Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro". - Il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire ventuno milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d); 6 e 7, comma 2. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 10; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere b) ed e), 2, e 4; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c), f) e g), e 7 comma 12". - Il testo vigente dell'art. 11 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 11 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I preposti sono puniti: a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 7, comma 2; b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c), e), f), e g); 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12". - Il testo vigente dell'art. 12 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 12 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera d); b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), ed e)". - Il testo vigente dell'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 13 (Contravvenzioni commesse dal medico competente). - 1. Il medico competente e' punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 6; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5, comma 5". - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". - Il testo vigente dell'art. 93 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1".