Art. 27.
                        Altre sanzioni penali
  1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982,  n.  524,  le  parole:  "con  l'ammenda  da lire 100.000 a lire
500.000"  sono  sostituite  dalle seguenti: "con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione".
  2.  L'art.  13  del  decreto  del  presidente  della  Repubblica 10
settembre 1982, n. 962, e cosi modificato:
    a)  nel  comma  1,  alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da
lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
   b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire
1.000.000  a  lire  2.000.000",  sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto  da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni";
    c)  nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.200.000"  sono  sostituite  dalle seguenti: "con l'arresto da uno a
tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni";
    d)  nel comma 3, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire
500.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  l'arresto  fino a
quindici   giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire
ottocentomila".
  3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia
di   stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le
parole:  "con  l'ammenda  da  lire  dieci  milioni  a  lire cinquanta
milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con l'arresto da due a
quattro  mesi  o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni".
  4.  Il comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, e' cosi' modificato:
    a)   nella   lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
quindicimilioni   a  lire  cinquantamilioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "con  l'arresto  da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni";
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire seimilioni
a  lire  quindicimilioni"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire quindici milioni";
    c)  nella lettera c), le parole "con l'ammenda da lire duemilioni
a  lire  seimilioni"  sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto
fino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire un milione a lire sei
milioni".
  5.  Il comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, e' cosi' modificato:
    a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire tremilioni
a  lire  diecimilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
da  uno  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire due milioni a lire
diecimilioni";
    b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire un milione
a  lire  tremilioni"  sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto
fino  a  due  mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni".
  6.  Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, e' cosi' modificato:
    a)   nella   lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
seicentomila  a lire duemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a
lire due milioni";
    b)   nella   lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
trecentomila  a  lire  seicentomila" sono sostituite con le seguenti:
"con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con  l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila".
  7.  Il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, e' cosi' modificato:
    a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione
a  lire  seimilioni"  sono  sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
fino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire un milione a lire sei
milioni";
    b)   nella   lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
quattrocentocinquantamila  a  lire  unmilione"  sono sostituite dalle
seguenti:  "con  l'arresto  fino  a  un  mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni".
  8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n.  277,  le  parole:  "con  l'ammenda da lire quindicimilioni a lire
quarantamilioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "con l'arresto da
uno  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  dieci  milioni a lire
quarantamilioni".
  9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 77, e' cosi' modificato:
    a)   nella   lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
ottomilioni  a  lire ventunomilioni o con l'arresto da tre mesi ad un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a
lire ventunomilioni", e il secondo periodo e' soppresso;
    b)   nella   lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
cinquemilioni  a  lire  quindicimilioni  o con l'arresto da uno a sei
mesi"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "con  l'arresto da due a
quattro   mesi   o   con   l'ammenda  da  lire  tre  milioni  a  lire
quindicimilioni";
    c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire duemilioni
a  lire  seimilioni"  sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto
fino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire un milione a lire sei
milioni".
  10.  Il  comma  1  dell'art.  11 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 77, e' cosi' modificato:
    a)   nella   lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
quattromilioni  a  lire  dodicimilioni  o con l'arresto da due mesi a
otto  mesi"  sono  sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a
tre  mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni",
e l'ultimo periodo e' soppresso;
    b)  nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione
a  lire tremilioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite
con  le  seguenti:  "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire unmilione a lire quattromilioni".
  11.  Il  comma  1  dell'art.  12 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 77, e' cosi' modificato:
    a)   nella   lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
seicentomila  a lire duemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a
lire due milioni";
    b)   nella   lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
trecentomila  a  lire  seicentomila" sono sostituite con le seguenti:
"con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con  l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila".
  12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato:
    a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione
a  lire  seimilioni"  sono  sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
fino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire un milione a lire sei
milioni";
    b)   nella   lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire
trecentomila  a  lire  seicentomila" sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire tre milioni";
  13.  Il  comma  1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e' cosi' modificato:
    a)  nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole:
"con l'arresto fino a un mese o";
    b)  nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole:
"con l'arresto fino a quindici giorni o".
 
           Note all'art. 27:
             - Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, reca: "Segnaletica di
          sicurezza sul posto di lavoro. Attuazione  della  direttiva
          CEE  numero 77/576 per il ravvicinamento della disposizione
          legislative, regolamentari ed  amministrative  degli  Stati
          membri  in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di
          lavoro e della direttiva (CEE) che  modifica  gli  allegati
          della direttiva suddetta".
             - Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. 8 giugno 1982,
          n.   524,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 7. - Le violazioni alle disposizioni del  presente
          decreto  sono  punite  con  l'arresto fino a due mesi o con
          l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione".
             - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962, reca: "Attuazione
          della direttiva CEE  n.  78/610  relativa  alla  protezione
          sanitaria  dei  lavoratori  esposti  al  cloruro  di vinile
          monomero".
             - Il testo vigente dell'art. 13 del D.P.R. 10  settembre
          1982,  n.  962, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 13. - I  datori  di  lavoro  e  i  dirigenti  sono
          puniti:
              a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  l'inosservanza
          delle  disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo
          comma, 5, 6, 10, primo e secondo comma, e 11;
              b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza
          di tutte  le  altre  norme.  I  preposti  sono  puniti  con
          l'arresto  da  uno  a  tre  mesi o con l'ammenda da lire un
          milione a lire quattro  milioni  per  l'inosservanza  delle
          disposizioni  di cui all'art. 11 e, nei casi di particolare
          gravita', con l'arresto fino a tre mesi. I lavoratori  sono
          puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
          da    lire    duecentomila   a   lire   ottocentomila   per
          l'inosservanza delle norme di cui all'art. 12".
             - Il testo vigente dell'art. 125 del testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  stupefacenti e sostanze psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza,  approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
          309,  come   modificato   dal   decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.     125     (Accertamenti     di     assenza    di
          tossicodipendenza). - 1. Gli appartenenti alle categorie di
          lavoratori destinati a mansioni che comportano  rischi  per
          la  sicurezza,  la  incolumita'  e  la  salute  dei  terzi,
          individuate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro della
          sanita', sono sottoposti, a  cura  di  strutture  pubbliche
          nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale e a spese del
          datore  di  lavoro,   ad   accertamento   di   assenza   di
          tossicodipendenza  prima  dell'assunzione  in  servizio  e,
          successivamente, ad accertamenti periodici.
             2. Il decreto di cui  al  comma  1  determina  anche  la
          periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.
             3.    In   caso   di   accertamento   dello   stato   di
          tossicodipendenza nel  corso  del  rapporto  di  lavoro  il
          datore  di  lavoro  e'  tenuto  a far cessare il lavoratore
          dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la
          sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
             4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui  ai
          commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da
          due  a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a
          lire cinquanta milioni".
             - Il D.Lgs. 15 agosto 1991,  n.  277  reca:  "Attuazione
          delle   direttive   n.   80/1107/CEE,   n.  82/605/CEE,  n.
          83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,  in  materia  di
          protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da
          esposizione ad agenti chimici, fisici e  biologici  durante
          il  lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,
          n.  212".
             - Il testo vigente dell'art. 50 del decreto  legislativo
          15  agosto  1991,  n.  277,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 50 (Contravvenzioni commesse dai datori di  lavoro
          e  dai  dirigenti).  -  1. I datori di lavoro e i dirigenti
          sono puniti:
              a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire  dieci  milioni   a   lire   cinquanta   milioni   per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1,
          lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a
          7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da
          1  a  8,  25,  commi  da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31,
          commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37,  40,  commi
          da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle
          stesse  pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti
          che non osservano le prescrizioni  emanate  dall'organo  di
          vigilanza  ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8,
          20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma, 5, 44, comma 7,  46  e
          47, comma 3;
              b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da  lire  tre  milioni  a   lire   quindici   milioni   per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1,
          lettere  b)  ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2,
          15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9,  35,
          commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma
          6, 44 e 49;
              c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da
          lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle
          norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g),
          11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8,  20,  comma  4,  24,
          comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7
          e 40, comma 7".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  5 del D.Lgs. 15 agosto
          1991, n. 277, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 51 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I
          preposti sono puniti:
              a)  con  l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
          lire due milioni a  lire  diecimilioni  per  l'inosservanza
          delle  norme  di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e
          d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15,  16,
          17,  commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2
          e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28,  comma
          2,  29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34,
          commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41,  comma  1,  43,
          commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
              b)  con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da
          lire cinquecentomila a lire tre milioni per  l'inosservanza
          delle  norme  di  cui agli articoli 5, comma 1, lettere c),
          e), f), e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1,  17,  comma  8,
          18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26,
          28,  comma  1,  30,  comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35,
          commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3,  42,  43,
          comma 6 e 49".
             -  Il testo vigente dell'art. 52 del decreto legislativo
          15  agosto  1991,  n.  277,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 52 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1.
          I lavoratori sono puniti:
              a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
          quattrocentomila  a  lire  due  milioni  per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 6, comma  1,  lettera  d),
          19, 32, comma 1 e 43, comma 4;
              b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
          da    lire    duecentomila   a   lire   ottocentomila   per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1,
          lettere a), b), c) ed e), 14 comma 2, lettera b), 28, comma
          1, lettera b), e comma 2, lettere b e c)".
             - Il testo vigente dell'art. 53  del  D.Lgs.  15  agosto
          1991,  n.  277, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   53   (Contravvenzioni   commesse   dal    medico
          competente). - 1. Il medico competente e' punito con:
              a)  con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da
          lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle
          norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15,  16,  20,
          44 e 48, comma 3;
              b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
          cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle
          norme  di  cui  agli  articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1,
          lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f)".
             - Il testo vigente dell'art. 54  del  D.Lgs.  15  agosto
          1991,  n.  277, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai produttori e  dai
          commercianti).  -  1.  Chiunque produce, pone in commercio,
          noleggia, cede in locazione o comunque  installa  impianti,
          macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni
          di  cui  all'art.  46  e' punito con l'arresto da uno a tre
          mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire  quaranta
          milioni".
             -  Il  D.Lgs.  25 gennaio 1992, n. 77, reca: "Attuazione
          della direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione  dei
          lavoratori   contro  i  rischi  di  esposizione  ad  agenti
          chimici, fisici e biologici durante il lavoro".
             - Il testo vigente dell'art. 10 del decreto  legislativo
          25  gennaio  1992,  n.  77,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 10 (Contravvenzioni commesse dai datori di  lavoro
          e  dai  dirigenti).  -  1. I datori di lavoro e i dirigenti
          sono puniti:
              a) con l'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da
          lire   cinque   milioni   a   lire   ventuno   milioni  per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1,
          lettera d); 6 e 7, comma 2. Alle stesse pene soggiacciono i
          datori di lavoro  ed  i  dirigenti  che  non  osservano  le
          prescrizioni  impartite  dall'organo  di vigilanza ai sensi
          dell'art.  7, comma 10;
              b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda
          da   lire   tre   milioni   a  lire  quindici  milioni  per
          l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1,
          lettere b) ed e), 2, e 4; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
              c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da
          lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle
          norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c), f) e g),
          e 7 comma 12".
             - Il testo vigente dell'art. 11 del  D.Lgs.  25  gennaio
          1992,  n.  77,  come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 11 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I
          preposti sono puniti:
              a) con l'arresto da uno a tre mesi o con  l'ammenda  da
          lire  tre  milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere  b)  e
          d), 2 e 4, 7, comma 2;
              b)  con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da
          lire un milione a lire quattro milioni  per  l'inosservanza
          delle  norme  di  cui agli articoli 3, comma 1, lettere c),
          e), f), e g); 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12".
             - Il testo vigente dell'art. 12 del  D.Lgs.  25  gennaio
          1992,  n.  77,  come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 12 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1.
          I lavoratori sono puniti:
              a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
          quattrocentomila a  lire  due  milioni  per  l'inosservanza
          della norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);
              b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
          da    lire    duecentomila   a   lire   ottocentomila   per
          l'inosservanza delle norme di  cui  all'art.  4,  comma  1,
          lettere a), b), c), ed e)".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio
          1992, n. 77, come modificato dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.    13   (Contravvenzioni   commesse   dal   medico
          competente). - 1. Il medico competente e' punito:
              a) con l'arresto fino a due mesi  o  con  l'ammenda  da
          lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle
          norme di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 6;
              b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
          cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza della
          norma di cui all'art. 5, comma 5".
             - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione
          delle   direttive   n.   89/391/CEE,   n.   89/654/CEE,  n.
          89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n.
          90/394/CEE e n.  90/679/CEE  riguardanti  il  miglioramento
          della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
          lavoro".
             - Il testo vigente dell'art. 93 del D.Lgs. 19  settembre
          1994,  n.  626, come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1.
          I lavoratori sono puniti:
              a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
          quattrocentomila a lire un milione e  duecentomila  per  la
          violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3;
              b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
          da  lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione
          degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1".