Art. 28.
                     Rifiuto di fornire notizie
  1.  Nel  settimo  comma  dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n.
628,  le  parole "sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire
seicentomila"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  puniti  con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione".
 
          Note all'art. 28:
             - La legge 22 luglio  1961,  n.  628,  reca:  "Modifiche
          all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale".
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 4 della legge 22 luglio
          1961, n. 628, come modificato dal decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 4. - L'ispettorato del lavoro ha il compito:
               a)  di  vigilare  sull'esecuzione di tutte le leggi in
          materia di lavoro e di  previdenza  sociale  nelle  aziende
          industriali,  commerciali,  negli uffici, nell'agricoltura,
          ed in genere ovunque e'  prestato  un  lavoro  salariato  o
          stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
               b)   di   vigilare   sull'esecuzione   dei   contratti
          collettivi di lavoro;
               c)  di  fornire  tutti  i  chiarimenti   che   vengano
          richiesti  intorno  alle  leggi sulla cui applicazione esso
          deve vigilare;
               d)  di  vigilare  sul  funzionamento  delle  attivita'
          previdenziali,  assistenziali e igienico-sanitarie a favore
          dei  prestatori   d'opera   compiute   dalle   associazioni
          professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse
          le  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza e le
          istituzioni  esercitate  direttamente  dallo  Stato,  dalle
          province e dai comuni per il personale da essi dipendente:
               e)  di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza
          sugli enti dipendenti dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale;
               f)  di  rilevare,  secondo le istruzioni del Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  le  condizioni
          tecniche    ed    igieniche    delle   singole   industrie,
          l'ordinamento e rimunerazione del lavoro, il  numero  e  le
          condizioni  degli  operai,  gli scioperi, le loro cause e i
          loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze  degli
          infortuni  degli  operai,  gli effetti delle leggi che piu'
          specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le
          notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento
          della  produzione  nazionale  e  delle  singole   attivita'
          produttive;  di  compiere, in genere, tutte le rilevazioni,
          indagini ed inchieste, delle  quali  fosse  incaricato  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
               g)  di  compiere tutte le funzioni che ad esso vengano
          demandate da disposizioni legislative  o  regolamentari,  o
          delegate  dal  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale.
             L'azione  di  consulenza,  di  cui  in  particolare alla
          lettera c), sara' esercitata a mezzo di apposita sezione da
          istituirsi   presso   ciascun   Ispettorato   regionale   e
          provinciale.
             Le   indagini  sui  processi  di  lavorazione,  che  gli
          industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate
          solo a quanto si riferisce  all'igiene  ed  alla  immunita'
          degli  operai,  e  solo  per  questa  parte  possono essere
          comunicati   i    relativi    risultati.    Il    personale
          dell'ispettorato  del  lavoro  deve  conservare  il segreto
          sopra tali processi  e  sopra  ogni  altro  particolare  di
          lavorazione,  che  venisse  a  sua  conoscenza  per ragioni
          d'ufficio. La violazione di tale obbligo e' punita  con  la
          pena stabilita dall'art. 623 del codice penale.
             Le   notizie  comunicate  all'Ispettorato  o  da  questo
          richieste o rilevate  non  possono  essere  pubblicate  ne'
          comunicate  a  terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne
          possa dedurre l'indicazione delle persone o dei  datori  di
          lavoro  ai  quali  si  riferiscono,  salvo  il caso di loro
          espresso consenso.
             L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza
          e degli altri compiti di cui  al  presente  articolo,  puo'
          chiedere  o  rilevare  ogni  notizia o risultanza esistente
          presso  gli  enti  pubblici  ed  i  privati  che   svolgono
          attivita' dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
             Analoga  facolta'  compete  nei  confronti delle persone
          autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre
          1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti
          delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza  ed
          assistenza sociale.
             Coloro  che,  legalmente  richiesti  dall'Ispettorato di
          fornire notizie a  norma  del  presente  articolo,  non  le
          forniscano  o  le  diano scientemente errate od incomplete,
          sono puniti con l'arresto fino a due mesi o  con  l'ammenda
          fino a lire un milione".