Art. 10.
                    Svolgimento e organizzazione

  1.  Il concorso finanziario dello Stato alle esigenze connesse allo
svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella citta'
di  Bari  nell'anno  1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e' rappresentato da:
    a)   lire   50  miliardi  per  l'anno  1994,  da  destinare  alla
realizzazione  delle  opere  e  degli  impianti  sportivi inclusi nel
programma di cui all'articolo 12;
    b)  lire  3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno
1995,  lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 15 miliardi per l'anno
1997,   da   destinare  alle  necessarie  attivita'  organizzative  e
gestionali.
  2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  si  avvale di un
comitato  di  coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei
Giochi   del   Mediterraneo,   di   seguito  denominato  comitato  di
coordinamento,  nominato  con  proprio decreto, che opera nell'ambito
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o da un suo delegato,
coordina  le  iniziative,  vigila sullo svolgimento delle procedure e
sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione.
  3.  Il  comitato  di  coordinamento  e'  assistito  da una apposita
segreteria,  composta  di non piu' di dieci persone, ivi compresi gli
esperti  scelti  anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  che  ha il compito di assicurare anche il necessario
supporto   alle   iniziative  promozionali  collaterali.  Alla  spesa
relativa  al  funzionamento del comitato e della relativa segreteria,
ivi  compresi  i  compensi da determinarsi con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera b).