Art. 10.
Svolgimento e organizzazione
1. Il concorso finanziario dello Stato alle esigenze connesse allo
svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella citta'
di Bari nell'anno 1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e' rappresentato da:
a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla
realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel
programma di cui all'articolo 12;
b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno
1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 15 miliardi per l'anno
1997, da destinare alle necessarie attivita' organizzative e
gestionali.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di un
comitato di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei
Giochi del Mediterraneo, di seguito denominato comitato di
coordinamento, nominato con proprio decreto, che opera nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato,
coordina le iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e
sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione.
3. Il comitato di coordinamento e' assistito da una apposita
segreteria, composta di non piu' di dieci persone, ivi compresi gli
esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto
1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario
supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa
relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria,
ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera b).