Art. 11.
Comitato organizzatore locale
1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un
comitato organizzatore locale la cui composizione e' ratificata, su
proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle
prevedibili spese da sostenere, che e' approvato dal comitato di
coordinamento; utilizza a tale fine le somme che comunque gli
pervengono per le predette finalita', nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento contabile pubblico.
3. Il presidente del comitato organizzatore locale a favore del
quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di
credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il
conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e
trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei
Ministri sul complesso della gestione.
4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per
l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui
al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere
posti a disposizione gratuitamente degli enti locali, qualora li
richiedano, ovvero del Provveditorato generale dello Stato per
l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato.