Art. 11.
                    Comitato organizzatore locale

  1.  L'organizzazione  e  la  gestione dei Giochi sono affidate a un
comitato  organizzatore  locale la cui composizione e' ratificata, su
proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  comitato  predispone un programma, con la indicazione delle
prevedibili  spese  da  sostenere,  che  e' approvato dal comitato di
coordinamento;  utilizza  a  tale  fine  le  somme  che  comunque gli
pervengono  per  le  predette  finalita',  nel  rispetto dei principi
generali dell'ordinamento contabile pubblico.
  3.  Il  presidente  del  comitato organizzatore locale a favore del
quale  vengono  messi  a  disposizione i fondi a mezzo di aperture di
credito,  opera  quale funzionario delegato, rende trimestralmente il
conto  amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e
trasmette  una  relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei
Ministri sul complesso della gestione.
  4.  Il  comitato  presenta  annualmente  il  conto  consuntivo  per
l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  5.  Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui
al  presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere
posti  a  disposizione  gratuitamente  degli  enti locali, qualora li
richiedano,  ovvero  del  Provveditorato  generale  dello  Stato  per
l'acquisizione    e    successivo    utilizzo    nell'ambito    delle
amministrazioni dello Stato.