Art. 12.
Programma degli interventi e sua realizzazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore
locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni
provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni
interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle
opere e degli impianti sportivi occorrenti.
2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi,
sulla base delle proposte pervenute nei trenta giorni successivi. Il
programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato
erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con
gli importi relativi alle opere da realizzare, e' pubblicato in forma
integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della
provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia a
mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla
pubblicazione, chiunque puo' presentare osservazioni al programma
degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il comitato di
coordinamento apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le
eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei
successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono
respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma
degli interventi, ovvero dall'approvazione delle sue successive
varianti, il programma e' trasmesso, per l'ulteriore corso, alla
conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi e'
definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.
4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di
coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il
prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un
rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione
provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per
i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei
vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un
rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente
dell'autorita' portuale, ovvero, qualora questi non sia stato
nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della
conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti
delle amministrazioni o enti tenuti ad adottare atti d'intesa,
nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e
nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.
5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque
interessati alla manifestazione, il comitato di coordinamento
include, altresi', nel programma ogni altro utile intervento, anche
infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della
manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo
culturale ed artistico ad essa collegate. Ai predetti interventi si
applicano i termini e le procedure disciplinati dal presente decreto.
La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata
senza oneri a carico delle disponibilita' recate dal presente
decreto.
6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle
amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne
valuta:
a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle
iniziative nel settore artistico e culturale, anche con riferimento
all'afflusso e alla mobilita' del pubblico negli stadi e nei centri
urbani interessati;
b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;
c) la congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;
d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici,
artistici ed architettonici e le compatibilita' dal punto di vista
paesistico, culturale e territoriale;
e) la congruita' dei benefici ed utili previsti in corrispettivo
del finanziamento da parte di soggetti privati;
f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove
prevista dall'allegato 1 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del
27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di
strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.
7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai
progetti; verifica, altresi', il rispetto delle normative concernenti
l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere
attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.
8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle
decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti
competenti.
9. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono dichiarate
di preminente interesse nazionale, di pubblica utilita' e vengono
realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato. Si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti
comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.
10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1,
approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede
alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla
realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato,
opera in qualita' di funzionario delegato e rende trimestralmente il
conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.