Art. 12.
           Programma degli interventi e sua realizzazione

  1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  il  comitato  organizzatore
locale,  d'intesa  con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni
provinciali  della  Puglia,  il  comune  di  Bari  e gli altri comuni
interessati  elabora  le  proposte  relative alla realizzazione delle
opere e degli impianti sportivi occorrenti.
  2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi,
sulla  base delle proposte pervenute nei trenta giorni successivi. Il
programma   indica   l'importo  massimo  di  contributo  dello  Stato
erogabile  per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con
gli importi relativi alle opere da realizzare, e' pubblicato in forma
integrale  presso  la sede della regione Puglia e presso quella della
provincia  di  Bari;  dell'avvenuta  pubblicazione  e' data notizia a
mezzo  della  stampa  locale.  Nei  quindici  giorni  successivi alla
pubblicazione,  chiunque  puo'  presentare  osservazioni al programma
degli  interventi  per  motivi  di pubblico interesse. Il comitato di
coordinamento  apporta,  sulla  base  delle  osservazioni accolte, le
eventuali  modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei
successivi  trenta  giorni.  Le osservazioni non accolte si intendono
respinte.  Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma
degli  interventi,  ovvero  dall'approvazione  delle  sue  successive
varianti,  il  programma  e'  trasmesso,  per l'ulteriore corso, alla
conferenza  dei  servizi  di cui al comma 4, convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
  3.  Ogni  successiva  variazione  del programma degli interventi e'
definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.
  4.  Alla  conferenza  partecipano  il  presidente  del  comitato di
coordinamento,  che  la  presiede,  il  commissario  del  Governo, il
prefetto  di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un
rappresentante   della   regione   Puglia,  uno  dell'amministrazione
provinciale  di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per
i  beni  ambientali  e  architettonici, il comandante provinciale dei
vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un
rappresentante  del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente
dell'autorita'   portuale,  ovvero,  qualora  questi  non  sia  stato
nominato,   il   commissario   straordinario.   Alle  riunioni  della
conferenza  partecipano  inoltre, di volta in volta, i rappresentanti
delle  amministrazioni  o  enti  tenuti  ad  adottare  atti d'intesa,
nonche'   a   rilasciare   pareri,   autorizzazioni,  approvazioni  e
nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.
  5.  Su  richiesta  delle  amministrazioni  e  degli  enti  comunque
interessati   alla   manifestazione,  il  comitato  di  coordinamento
include,  altresi',  nel programma ogni altro utile intervento, anche
infrastrutturale,    funzionale   al   migliore   svolgimento   della
manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo
culturale  ed  artistico ad essa collegate. Ai predetti interventi si
applicano i termini e le procedure disciplinati dal presente decreto.
La  realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata
senza  oneri  a  carico  delle  disponibilita'  recate  dal  presente
decreto.
  6.  La  conferenza  esamina  i  progetti  esecutivi trasmessi dalle
amministrazioni  proponenti  sulla  base del programma approvato e ne
valuta:
    a)  l'incidenza  sullo  svolgimento  delle manifestazioni e delle
iniziative  nel  settore artistico e culturale, anche con riferimento
all'afflusso  e  alla mobilita' del pubblico negli stadi e nei centri
urbani interessati;
    b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;
    c) la congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;
    d)  il  rispetto  dei  vincoli ambientali, archeologici, storici,
artistici  ed  architettonici  e le compatibilita' dal punto di vista
paesistico, culturale e territoriale;
    e)  la congruita' dei benefici ed utili previsti in corrispettivo
del finanziamento da parte di soggetti privati;
    f)  l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove
prevista dall'allegato 1 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del
27  giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di
strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.
  7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai
progetti; verifica, altresi', il rispetto delle normative concernenti
l'abolizione   delle   barriere   architettoniche,  che  deve  essere
attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.
  8.  La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro
trenta  giorni  dalla  ricezione  degli atti. A tale fine copie delle
decisioni   assunte   sono   trasmesse   tempestivamente   agli  enti
competenti.
  9. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono dichiarate
di  preminente  interesse  nazionale,  di pubblica utilita' e vengono
realizzate  secondo  un piano di avanzamento coordinato. Si applicano
gli  articoli  8  e  9 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti
comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.
  10.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui al comma 1,
approvati  dalla  conferenza,  il  comitato di coordinamento provvede
alla  ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a).  Il  legale  rappresentante delle amministrazioni competenti alla
realizzazione  degli  interventi,  o il soggetto comunque incaricato,
opera  in qualita' di funzionario delegato e rende trimestralmente il
conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.