Art. 13.
                        Copertura finanziaria

  1.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1,
lettera  a),  si  provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5
miliardi,  a  carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del
predetto    stato    di    previsione,    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2.   All'onere   derivante   dall'attuazione   dell'articolo   9  e
dell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b), pari a complessive lire 5
miliardi  per  l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15
miliardi  per  l'anno  1996  e  lire  18 miliardi per l'anno 1997, si
provvede,  per  l'anno  1994  a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1994,  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero  del  bilancio  e della programmazione economica e, per gli
anni  1995,  1996  e  1997,  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1995-1997, al medesimo
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1995,  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.