Art. 13.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1,
lettera a), si provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5
miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del
predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e
dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a complessive lire 5
miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15
miliardi per l'anno 1996 e lire 18 miliardi per l'anno 1997, si
provvede, per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del bilancio e della programmazione economica e, per gli
anni 1995, 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.