Art. 10.
      1. Le disposizioni del Titolo II - Capi I e II, del decreto del
    Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente
    il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato,
    sono modificate a nome dei seguenti commi:
      2.  Al  primo  comma  dell'art.  7, la lettera c) e' sostituita
    dalla seguente:
       " c) centotre orchestrali".
      3.  Al  primo  comma  dell'art.  8, la lettera c) e' sostituita
    dalla seguente:
       " c) ruolo degli orchestrali: centotre posti".
      4. L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  11  (Ruolo  degli  orchestrali).  -  1.  Il  ruolo degli
    orchestrali  della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato e'
    articolato  in  tre  parti  e  sei  qualifiche,  che  assumono le
    seguenti denominazioni:
      I Parte:
    I Parte A
    I Parte B
  II Parte:
    II Parte A
    II Parte B
  III Parte:
    III Parte A
    III Parte B
   2.  Agli  appartenenti  al ruolo degli orchestrali sono attribuiti
compiti di esecuzione musicale.".
  5. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14  (Nomina  ad  orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale
della  banda  musicale  della  Polizia  di Stato si consegue mediante
pubblico  concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare
i  cittadini  italiani  in  possesso  dei  requisiti  generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi.
   2.  Non  sono  ammessi  al  concorso coloro che sono stati espulsi
dalle  Forze  armate e dai Corpi militarmente organizzati, o che sono
stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una
condanna  a  pena  detentiva  per  delitto  non  colposo o sono stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
   3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.
   4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo
sui  servizi  e  sull'attivita'  della  Polizia di Stato della durata
massima di trenta giorni.".
  6. L'intitolazione dell'art. 17 e' sostituita dalla seguente:
   "(Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale)".
  7. L'intitolazione dell'art. 20 e' sostituita dalla seguente:
   "(Concorso per la nomina ad orchestrale)".
  8. L'intitolazione dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente:
  "(Modalita'   di   svolgimento   del  concorso  per  le  nomine  ad
orchestrale)".
  9. Dopo l'art. 15, e' inserito il seguente:
  "Art.  l5-bis  (Progressione). - 1. La progressione di carriera del
personale  del  ruolo  degli orchestrali avviene per anzianita' senza
demerito  al  compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G
allegata al presente decreto.".
  10. All'art. 27, comma 2, la parola "esecutori" e' sostituita dalla
seguente:
   "orchestrali".
 
          Note all'art. 10:
             - Il D.P.R.  30  aprile  1987,  n.  240  recava:  "Nuovo
          ordinamento  delle  bande musicali della Polizia di Stato";
          si trascrive il testo del relativo titolo II - capi I e II:
                                  "TITOLO II
          ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE  DELLA  BANDA  MUSICALE
          DELLA
            POLIZIA DI STATO
                                    Capo I
             Art.  7  (Organico).  -  1.  La dotazione organica della
          banda musicale della Polizia di Stato e' cosi determinata:
               a) un maestro direttore;
               b) un maestro vice direttore;
               c) centotre esecutori.
             2. Le suddette  dotazioni  sono  comprese  nell'organico
          complessivo della Polizia di Stato.
             Art.  8  (Ruoli).  -  1. I ruoli degli appartenenti alla
          banda musicale della Polizia di Stato sono i seguenti:
               a) ruolo del macatro direttore: un posto;
               b) ruolo del maestro vice direttore: un posto;
               c) ruolo degli esecutori: centotre posti.
             2. I ruoli di cui al presente articolo fanno  parte  dei
          ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato che svolge
          attivita' tecnico-scientifica o tecnica.
             Art. 9 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo  del
          maestro  direttore  della  banda  musicale della Polizia di
          Stato  si  articola   nell'unica   qualifica   di   maestro
          direttore.
             2.  Al  maestro direttore della banda sono attribuite le
          funzioni  specifiche  di   concertazione,   strumentazione,
          scelta  del  repertorio, direzione artistica e musicale con
          le responsabilita' ad esse attinenti.
             Art. 10 (Ruolo del maestro  vice  direttore).  -  1.  Il
          ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della
          Polizia  di  Stato  si  articola  nell'unica  qualifica  di
          maestro vice direttore.
             2. Il maestro  vice  direttore  sostituisce  il  maestro
          direttore   in  caso  di  assenza  o  impedimento.  Svolge,
          inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di
          revisione del repertorio musicale,  di  preparazione  delle
          singole  classi  strumentali  e  dell'insieme  di  esse, di
          trascrizione del repertorio musicale.
             3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle
          attivita' d'archivio.
             Art. 11 (Ruolo degli esecutori). -  1.  Il  ruolo  degli
          esecutori  della  banda  musicale della Polizia di Stato e'
          articolato in tre parti e sei qualifiche, che  assumono  le
          seguenti denominazioni:
                                    I Parte
             I Parte A
             I Parte B
                                   II Parte
             II Parte A
             II Parte B
                                   III Parte
             III Parte A
             III Parte B
             2.  Agli  appartenenti  al  ruolo  degli  esecutori sono
          attribuiti compiti di esecuzione musicale.
             Art. 12 (Nomina a maestro direttore). - 1. La  nomina  a
          maestro  direttore  della  banda  musicale della Polizia di
          Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed
          esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in
          possesso dei requisiti generali per  la  partecipazione  ai
          pubblici concorsi nonche' del diploma di strumentazione per
          banda.
             2.  Non  sono ammessi al pubblico concorso coloro che si
          trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.
             3.  Il  vincitore  del  concorso  e'  nominato   maestro
          direttore in prova della banda musicale.
             4.  Durante  il  periodo  di  prova  frequenta  un corso
          informativo sui servizi e sull'attivita' della  Polizia  di
          Stato della durata massima di tre mesi.
             Art.  13  (Nomina  a  maestro  vice  direttore). - 1. La
          nomina a maestro vice direttore della banda musicale  della
          Polizia  di  Stato  si consegue mediante pubblico concorso,
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini  italiani  in possesso dei requisiti generali per
          la   partecipazione   ai    pubblici    concorsi    nonche'
          dell'attestato   di   compimento  del  corso  inferiore  di
          composizione.
             2. Non sono ammessi al concorso coloro  che  si  trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.
             3.  Il  vincitore  del  pubblico  concorso  e'  nominato
          maestro vice direttore in prova.
             4. Durante  il  periodo  di  prova  frequenta  un  corso
          informativo  sui  servizi e sull'attivita' della Polizia di
          Stato della durata massima di tre mesi.
             Art. 14  (Nomina  ad  esecutore).  -  1.  La  nomina  ad
          esecutore  della  banda  musicale della Polizia di Stato si
          consegue mediante pubblico concorso, per titoli  ed  esami,
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei requisiti generali per  la  partecipazione  ai
          pubblici concorsi.
             2.  Non  sono  ammessi al concorso coloro che sono stati
          espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  Corpi   militarmente
          organizzati,  o destituiti dai pubblici uffici e coloro che
          hanno riportato una condanna a pena detentiva  per  delitto
          non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o
          di prevenzione.
             3.  I  vincitori del concorso sono nominati esecutori in
          prova.
             4. Durante il periodo  di  prova  frequentano  un  corso
          informativo  sui  servizi e sull'attivita' della Polizia di
          Stato della durata massima di trenta giorni.
             Art. 15  (Corsi  informativi).  -  1.  Le  modalita'  di
          svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12,
          13  e  14,  ed  i  relativi  programmi di insegnamento sono
          stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
 
                                    Capo II
             Art. 16 (Commissione esaminatrice del concorso a maestro
          direttore e a maestro vice direttore). - 1. La  commissione
          esaminatrice  dei  concorsi previsti dagli articoli 13 e 14
          e' nominata con decreto del  Ministro  dell'interno  ed  e'
          composta da:
               a)   un  dirigente  generale  in  servizio  presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;
               b) un funzionario  dirigente  in  servizio  presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza;
               c)   un   insegnante   di   composizione   presso   un
          conservatorio statale;
               d) due insegnanti di strumentazione per  banda  presso
          un conservatorio statale o due esperti della materia.
             2. Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro
          vice  direttore  uno  dei membri di cui alla lettera d) del
          comma 1 puo' essere il maestro direttore della banda.
             3. Le funzioni di segretario  sono  disimpegnate  da  un
          funzionario  della carriera direttiva in servizio presso il
          Dipartimento della pubblica sicurezza.
             Art.  17  (Commissione  esaminatrice  del  concorso   ad
          esecutore).  - 1.  La commissione esaminatrice del concorso
          previsto dall'art. 14 e' nominata con decreto del  Ministro
          dell'interno ed e' composta da:
               a)  un  funzionario  dirigente  in  servizio presso il
          Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;
               b) un  funzionario  direttivo  con  la  qualifica  non
          inferiore a vice questore aggiunto o equiparata in servizio
          presso lo stesso Dipartimento;
               c)  il  maestro  direttore  della banda musicale della
          Polizia di Stato;
               d) due insegnanti presso un  conservatorio  statale  o
          due  esperti,  di cui uno docente o esperto dello strumento
          per il quale e' bandito il concorso.
             2. Le funzioni di segretario  sono  disimpegnate  da  un
          funzionario  della carriera direttiva in servizio presso il
          Dipartimento della pubblica sicurezza.
             Art. 18 (Concorso per la nomina a maestro direttore).  -
          1. I candidati al concorso di cui all'art. 12 sostengono le
          seguenti prove:
               a)  tre  prove scritte su temi dati dalla commissione,
          cosi' distinte:
               1)  composizione  di  una  fuga  a  quattro  parti  da
          svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
               2)  composizione  di  una  marcia  eroica  o funebre o
          trionfale o militare per  pianoforte  con  qualche  accenno
          strumentale,  da  svolgere  in un tempo massimo di diciotto
          ore;
               3)  strumentazione per banda di un brano di musica per
          pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo
          massimo di diciotto ore;
               b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
               1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo
          storico;
               2)   tecnica   di   tutti   gli   strumenti   compresi
          nell'organico strumentale;
               3) vari tipi di partitura;
               4) impiego degli strumenti suddetti;
               c) una prova pratica consistente nella concertazione e
          direzione  di uno o piu' brani, a scelta della commissione,
          che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente,
          stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
             2. Il punteggio di merito delle prove  scritte  e'  dato
          dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
             3.  E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il
          candidato che abbia riportato un  punteggio  di  merito  di
          almeno   35/50  in  ciascuna  delle  prove  scritte  ed  un
          punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
             4. La prova  orale  e  la  prova  pratica  si  intendono
          superate  se  il  candidato  ha  riportato  un punteggio di
          merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
             5. Il punteggio di merito finale per la formazione della
          graduatoria e' dato dalla somma della  media  dei  punteggi
          riportati  nelle  prove  d'esame e del punteggio attribuito
          nella valutazione dei titoli.
             Art.  19  (Concorso  per  la  nomina  a   maestro   vice
          direttore).   -   1.   I   candidati  al  concorso  di  cui
          all'articolo 13 sostengono le seguenti prove:
               a) tre prove scritte su temi dati  dalla  commissione,
          cosi' distinte:
               1)  armonizzazione  a  quattro  parti  di un brano, da
          svolgere nel tempo massimo di otto ore;
               2) composizione di una marcia militare per  pianoforte
          con  qualche  accenno  strumentale, da svolgere in un tempo
          massimo di diciotto ore;
               3) strumentazione per banda di un brano di musica  per
          pianoforte,  da  svolgere  in  un tempo massimo di diciotto
          ore;
               b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
               1)   tecnica   di   tutti   gli   strumenti   compresi
          nell'organico strumentale;
               2) vari tipi di partitura;
               3) impiego degli strumenti suddetti;
               c) una prova pratica consistente nella concertazione e
          direzione di uno o piu' brani scelti dalla commissione, che
          saranno  lasciati  al  candidato  per  un tempo conveniente
          stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
             2.  Il  punteggio  complessivo  di  merito  delle  prove
          scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna
          prova.
             3.  E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il
          candidato che abbia riportato un  punteggio  di  merito  di
          almeno   35/50  in  ciascuna  delle  prove  scritte  ed  un
          punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
             4.  La  prova  orale  e  la  prova  pratica si intendono
          superate se il  candidato  ha  riportato  un  punteggio  di
          merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
             5. Il punteggio di merito finale per la formazione della
          graduatoria  e'  dato  dalla somma della media dei punteggi
          riportati nelle prove d'esame e  del  punteggio  attribuito
          nella valutazione dei titoli.
             Art.  20  (Concorso  per  la  nomina  ad esecutore). - I
          candidati al concorso di  cui  all'art.  14  sostengono  le
          seguenti prove:
               a)  esecuzione  con lo strumento per il quale e' stato
          bandito il concorso di un brano  da  concerto,  scelto  dal
          candidato,   e   di  uno  studio  di  adeguate  difficolta'
          tecniche, scelto dalla  commissione  giudicatrice  fra  tre
          proposti dal candidato;
               b)  lettura  ed esecuzione a prima vista di uno o piu'
          brani scelti dalla commissione;
               c)  colloquio  vertente  su  nozioni   relative   alla
          struttura  fisico-acustica  ed  alla storia dello strumento
          suonato.
             2. Per i concorrenti a posti di prima e  seconda  parte,
          le   suddette   prove   sono   integrate   dall'esecuzione,
          nell'insieme della banda, di uno o  piu'  brani,  a  scelta
          della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico
          riguardante lo strumento suonato.
             3.  Il  punteggio  complessivo  di  merito  delle  prove
          d'esame e' dato dalla  media  dei  punti  attribuiti  nelle
          singole prove.
             4.  L'esame  si  intende  superato  se  il  candidato ha
          riportato un punteggio non inferiore a  35/50  in  ciascuna
          prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a
          40/50.
             5. Il punteggio di merito finale per la formazione della
          graduatoria  e'  dato  dalla somma della media dei punteggi
          riportati nelle prove d'esame e  del  punteggio  attribuito
          nella valutazione dei titoli
             Art.  21  (Valutazione dei titoli). - 1. Le categorie di
          titoli, ammessi a valutazione ed il  punteggio  massimo  da
          attribuire   a  ciascuna  categoria  sono  stabiliti  nella
          allegata tabella D.
             Art. 22 (Modalita' di svolgimento del  concorso  per  la
          nomina  ad esecutore). - 1. Per l'effettuazione delle prove
          pratiche in banda previste  dall'art.  20  in  assenza  del
          maestro   direttore   e  del  maestro  vice  direttore,  la
          direzione del complesso puo' essere affidata ad un  esperto
          estraneo all'amministrazione.
             Art.   23  (Modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e
          giudizio sul requisito d'idoneita' fisica e psichica). - 1.
          Per l'accertamento del requisito  dell'idoneita'  fisica  e
          psichica  e per lo svolgimento delle prove d'esame previste
          dai  precedenti   articoli,   si   applicano,   in   quanto
          compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel  decreto del
          Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e nel
          decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
          n. 904.
             2.  Si   prescinde   dall'accertamento   dei   requisiti
          psico-fisici  per coloro che fanno gia' parte dei ruoli del
          personale della Polizia di Stato.
             Art. 24 (Titoli di preferenza e di precedenza). - 1.  Ai
          fini  della compilazione della graduatoria dei concorsi per
          l'accesso ai ruoli della banda musicale, costituisce titolo
          di preferenza assoluta, a parita' di merito  l'appartenenza
          alla Polizia di Stato".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  27 del D.P.R. 30
          aprile 1987, n.  240, citato:
             "Art. 27  (Commissioni  per  il  personale  della  banda
          musicale  della  Polizia  di  Stato).  - 1. Sulle questioni
          attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e  del
          vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio
          di  amministrazione  di cui all'articolo 68 del decreto del
          Presidente della Repubbllca 24 aprile 1982, n. 335.
             2. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico  e  la
          progressione  di  carriera  del  personale  del ruolo degli
          esecutori della banda musicale, si esprime una  commissione
          presieduta  da un vice capo della Polizia o da un dirigente
          generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza  e
          composta  da  quattro  membri  scelti  tra  i  dirigenti in
          servizio  presso  lo  stesso  Dipartimento  e  da   quattro
          rappreseatanti  del  personale, eletti ai sensi del decreto
          del Ministro dell'interno 9  agosto  1982,  concernente  le
          elezioni  dei rappresentanti del personale della Polizia di
          Stato nel consiglio di amministrazione e nelle  commissioni
          per  il personale non direttivo della Polizia di Stato, che
          espleta funzioni di polizia, e per quello  appartenente  ai
          ruoli tecnici della Polizia di Stato".