Art. 10. 1. Le disposizioni del Titolo II - Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, sono modificate a nome dei seguenti commi: 2. Al primo comma dell'art. 7, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) centotre orchestrali". 3. Al primo comma dell'art. 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) ruolo degli orchestrali: centotre posti". 4. L'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Ruolo degli orchestrali). - 1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: I Parte: I Parte A I Parte B II Parte: II Parte A II Parte B III Parte: III Parte A III Parte B 2. Agli appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.". 5. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova. 4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.". 6. L'intitolazione dell'art. 17 e' sostituita dalla seguente: "(Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale)". 7. L'intitolazione dell'art. 20 e' sostituita dalla seguente: "(Concorso per la nomina ad orchestrale)". 8. L'intitolazione dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente: "(Modalita' di svolgimento del concorso per le nomine ad orchestrale)". 9. Dopo l'art. 15, e' inserito il seguente: "Art. l5-bis (Progressione). - 1. La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianita' senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al presente decreto.". 10. All'art. 27, comma 2, la parola "esecutori" e' sostituita dalla seguente: "orchestrali".
Note all'art. 10: - Il D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240 recava: "Nuovo ordinamento delle bande musicali della Polizia di Stato"; si trascrive il testo del relativo titolo II - capi I e II: "TITOLO II ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Art. 7 (Organico). - 1. La dotazione organica della banda musicale della Polizia di Stato e' cosi determinata: a) un maestro direttore; b) un maestro vice direttore; c) centotre esecutori. 2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato. Art. 8 (Ruoli). - 1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato sono i seguenti: a) ruolo del macatro direttore: un posto; b) ruolo del maestro vice direttore: un posto; c) ruolo degli esecutori: centotre posti. 2. I ruoli di cui al presente articolo fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica. Art. 9 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro direttore. 2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti. Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). - 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore. 2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale. 3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio. Art. 11 (Ruolo degli esecutori). - 1. Il ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: I Parte I Parte A I Parte B II Parte II Parte A II Parte B III Parte III Parte A III Parte B 2. Agli appartenenti al ruolo degli esecutori sono attribuiti compiti di esecuzione musicale. Art. 12 (Nomina a maestro direttore). - 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonche' del diploma di strumentazione per banda. 2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14. 3. Il vincitore del concorso e' nominato maestro direttore in prova della banda musicale. 4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi. Art. 13 (Nomina a maestro vice direttore). - 1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonche' dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14. 3. Il vincitore del pubblico concorso e' nominato maestro vice direttore in prova. 4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi. Art. 14 (Nomina ad esecutore). - 1. La nomina ad esecutore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati esecutori in prova. 4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni. Art. 15 (Corsi informativi). - 1. Le modalita' di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. Capo II Art. 16 (Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore). - 1. La commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli articoli 13 e 14 e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da: a) un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede; b) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza; c) un insegnante di composizione presso un conservatorio statale; d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o due esperti della materia. 2. Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 puo' essere il maestro direttore della banda. 3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Art. 17 (Commissione esaminatrice del concorso ad esecutore). - 1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'art. 14 e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da: a) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede; b) un funzionario direttivo con la qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata in servizio presso lo stesso Dipartimento; c) il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato; d) due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale e' bandito il concorso. 2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Art. 18 (Concorso per la nomina a maestro direttore). - 1. I candidati al concorso di cui all'art. 12 sostengono le seguenti prove: a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, cosi' distinte: 1) composizione di una fuga a quattro parti da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; b) una prova orale vertente sulle seguenti materie: 1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico; 2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale; 3) vari tipi di partitura; 4) impiego degli strumenti suddetti; c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice. 2. Il punteggio di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova. 3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. 4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. 5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. Art. 19 (Concorso per la nomina a maestro vice direttore). - 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 sostengono le seguenti prove: a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, cosi' distinte: 1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore; 2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; b) prova orale vertente sulle seguenti materie: 1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale; 2) vari tipi di partitura; 3) impiego degli strumenti suddetti; c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice. 2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova. 3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. 4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. 5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. Art. 20 (Concorso per la nomina ad esecutore). - I candidati al concorso di cui all'art. 14 sostengono le seguenti prove: a) esecuzione con lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato; b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione; c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato. 2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato. 3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove. 4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. 5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli Art. 21 (Valutazione dei titoli). - 1. Le categorie di titoli, ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella allegata tabella D. Art. 22 (Modalita' di svolgimento del concorso per la nomina ad esecutore). - 1. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dall'art. 20 in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso puo' essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione. Art. 23 (Modalita' di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneita' fisica e psichica). - 1. Per l'accertamento del requisito dell'idoneita' fisica e psichica e per lo svolgimento delle prove d'esame previste dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904. 2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici per coloro che fanno gia' parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato. Art. 24 (Titoli di preferenza e di precedenza). - 1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato". - Si trascrive il testo dell'art. 27 del D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, citato: "Art. 27 (Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato). - 1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubbllca 24 aprile 1982, n. 335. 2. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli esecutori della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappreseatanti del personale, eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982, concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato".