Art. 7 Bando di reclutamento 1. Le procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri, il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la composizione delle Commissioni, le modalita' di accertamento dei requisiti, l'individuazione e la valutazione dei titoli, la durata, le modalita' di svolgimento, la sede ed il rinvio dai corsi, sono stabiliti con determinazione del comandante generale, della guardia di finanza. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/7/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.