Art. 7 
                        Bando di reclutamento 
 
  1. Le procedure per l'arruolamento  degli  allievi  finanzieri,  il
numero dei posti da mettere a concorso, distinto per  il  contingente
ordinario e il contingente  di  mare,  le  modalita'  e  la  data  di
scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione   al
concorso,  la  composizione  delle  Commissioni,  le   modalita'   di
accertamento dei requisiti, l'individuazione  e  la  valutazione  dei
titoli, la durata, le modalita' di svolgimento, la sede ed il  rinvio
dai corsi, sono stabiliti con determinazione del comandante generale,
della guardia di finanza. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  13/7/1995,  n.  162
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.