Art. 10 
                         Funzioni ispettive. 
 
  1. Oltre alle competenze  delle  singole  amministrazioni  previste
dalle disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli  organi
del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi  IV,
VIII e IX,  le  funzioni  ispettive  per  l'osservanza  del  presente
decreto nonche', per quanto attiene alla sicurezza nucleare  ed  alla
protezione sanitaria, della legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  sono
attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori. 
  2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con  provvedimento
del presidente dell'ANPA stessa. 
  3. Gli ispettori dell'ANPA hanno  diritto  all'accesso  ovunque  si
svolgano  le  attivita'  soggette  alla  loro  vigilanza  e   possono
procedere a  tutti  gli  accertamenti  che  hanno  rilevanza  per  la
sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle  popolazioni
e dell'ambiente. In particolare possono: 
    a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto; 
    b)  richiedere  tutte  le  informazioni,  accedere  a  tutta   la
documentazione,  anche  se  di   carattere   riservato   e   segreto,
limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione; 
    c) richiedere  la  dimostrazione  di  efficienza  di  macchine  e
apparecchiature; 
    d) procedere agli accertamenti che si rendono  necessari  a  loro
giudizio ai fini di garantire l'osservanza  delle  norme  tecniche  e
delle  prescrizioni  particolari  formulate  ai  sensi  del  presente
decreto. 
  4.  Copia  del  verbale  di  ispezione   deve   essere   rilasciata
all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto
di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello
stesso   verbale   delle   ragioni   dell'eventuale   assenza   della
sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo rappresentante. 
  5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori della ANPA sono
ufficiali di polizia giudiziaria. 
  6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio
degli interventi effettuati. 
 
          Nota all'art. 10:
          - La legge 1860/1962 riguarda, come  detto  sopra  in  nota
          all'art. 3, l'impiego pacifico dell'energia nucleare.