Art. 14.
                  (Conoscenza della legge straniera
                            applicabile)
   1.  L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal
giudice.  A tal fine questi puo' avvalersi, oltre che degli strumenti
indicati  dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite
per  il  tramite  del  Ministero di grazia e giustizia; puo' altresi'
interpellare esperti o istituzioni specializzate.
   2.  Qualora  il giudice non riesca ad accertare la legge straniera
indicata,   neanche   con  l'aiuto  delle  parti,  applica  la  legge
richiamata  mediante  altri  criteri  di  collegamento  eventualmente
previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la
legge italiana.