Art. 16.
                          (Ordine pubblico)
   1.  La  legge  straniera  non  e' applicata se i suoi effetti sono
contrari all'ordine pubblico.
   2.  In  tal  caso  si  applica  la legge richiamata mediante altri
criteri  di  collegamento  eventualmente  previsti  per  la  medesima
ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.